ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03244

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 266 del 17/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 17/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
BOSSI UMBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
CAON ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
GIORGETTI GIANCARLO LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
MARCOLIN MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014
RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE 17/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03244
presentato da
SIMONETTI Roberto
testo di
Giovedì 17 luglio 2014, seduta n. 266

   SIMONETTI, BUSIN, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA e RONDINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante «provvedimenti per volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso», All'articolo 1, comma 3, prevede che «i volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire un'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro (...)»;
   il decreto 24 marzo 1994, n. 379, concernente il «Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico» all'articolo 3, comma 1, dispone che «i volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire l'indennità prevista dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio» ed il successivo comma 2 del medesimo articolo dispone che «La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione»;
   la citata legge n. 162 del 1992 riconosce, pertanto, ai tecnici del soccorso alpino e speleologico del CNSAS che siano lavoratori autonomi il diritto a un rimborso per non perdere la giornata di lavoro; il rimborso è tassato alla fonte con una ritenuta del 20 per cento, cui si sono finora aggiunte 2,00 euro a titolo di imposta di bollo;
   il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con istanza di interpello 954-83/2014 presentata in data 17 febbraio 2014 all'Agenzia delle entrate, facendo presente che alcuni uffici territoriali hanno manifestato dubbi in merito all'importo dell'imposta di bollo da applicare alle istanze presentate dai volontari del soccorso alpino e speleologico per l'erogazione della predetta indennità, chiedeva appunto di chiarire se su tali istanze dovesse applicarsi l'imposta di bollo e in quale misura;
   con risposta fornita il 13 giugno 2014 all'Agenzia delle entrate, nell'osservare che «in linea generale le istanze rivolte alla pubblica amministrazione e che costituiscono l'atto di impulso di un procedimento amministrativo sono soggette all'imposta di bollo» precisava che a suo parere le istanze presentate dai volontari del soccorso alpino e speleologico per, l'ottenimento delle predette indennità devono essere ricondotte nell'ambito applicativo dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ai sensi del quale è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio;
   secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, quindi, per ogni richiesta da parte del lavoratore autonomo di rimborso della giornata di soccorso andrebbero apposte due marche da bollo di 16 euro l'una, per un totale di spesa di 32 euro pari al 44 per cento del rimborso;
   come evidenziato dal CNSAS nel comunicato stampa del 9 luglio 2014, «Non si può chiedere a un soccorritore di pagare una tassa su una richiesta di rincorso per un'attività svolta a favore della cittadinanza» e con tale interpretazione si corre il rischio che «gli oltre 7000 tecnici del CNSAS, tra cui tanti montanari lavoratori autonomi e artigiani, di fronte a una richiesta di soccorso e con davanti un intervento che potrebbe durare anche diversi giorni (possano pensare) per un solo momento di dover scegliere tra mancato reddito per la propria famiglia e il salvataggio di una vita umana –:
   se non ritengano opportuno assumere le iniziative di competenza volte a prevedere che la richiesta di rimborso per l'indennità di mancato reddito da parte dei lavoratori autonomi volontari del soccorso alpino e speleologico sia prodotta mediante autocertificazione esente da ogni imposta di bollo o comunque se intendano assumere iniziative finalizzate tese al superamento dell'interpretazione dell'Agenzia delle entrate di cui in premessa.
(5-03244)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE, CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO DEL CAI, L 1992 0162

EUROVOC :

rimborso

imposta di bollo

lavoro autonomo