ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02074

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 251 del 27/02/2024
Firmatari
Primo firmatario: QUARTINI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/02/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SILVESTRI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 27/02/2024
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 27/02/2024
RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 27/02/2024
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 27/02/2024


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/02/2024
Stato iter:
28/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/02/2024
Resoconto QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 28/02/2024
Resoconto GEMMATO MARCELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 28/02/2024
Resoconto QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/02/2024

SVOLTO IL 28/02/2024

CONCLUSO IL 28/02/2024

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02074
presentato da
QUARTINI Andrea
testo di
Martedì 27 febbraio 2024, seduta n. 251

   QUARTINI, FRANCESCO SILVESTRI, SPORTIELLO, MARIANNA RICCIARDI e DI LAURO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la Camera dei Deputati ha concluso l'esame dell'Atto del Governo n. 116, recante lo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza»;

   il predetto provvedimento testimonia di un approccio a giudizio degli interroganti assolutamente non adeguato al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge delega con riferimento alla tutela dei soggetti vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco;

   l'impianto normativo poggia infatti sul concetto di «gioco responsabile» e non persegue l'obiettivo di ridurre il più possibile l'accesso al gioco ma quello di «educare» il giocatore, sottovalutando l'aspetto patologico del fenomeno del gioco e trasmettendo un'immagine positiva del gioco;

   in particolare la nuova normativa: legittima nuovamente l'utilizzo della pubblicità superando il divieto assoluto di pubblicità introdotto con il decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto decreto dignità);

   attribuisce al concessionario, ovvero il diretto controinteressato, il controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico; smantella un organo di monitoraggio indipendente, come l'osservatorio sull'azzardo, per sostituirlo con una consulta della quale fanno parte i soggetti privati ad avviso degli interroganti in palese conflitto d'interesse;

   paradossale è poi l'avocazione di ciò che resta della funzione pubblica di «tutela della salute del giocatore» da parte del Mef: una distorsione disfunzionale, considerato che l'impatto ed i costi ricadranno poi sul Ssn;

   sul piano costituzionale e ordinamentale, i princìpi di tutela della salute, della famiglia, del risparmio e della sicurezza debbono intendersi sovraordinati all'interesse erariale, come in più occasioni evidenziato dalla Corte costituzionale;

   le misure in materia di giochi hanno indubbi, gravi e rilevanti riflessi sulla tutela della salute delle persone -:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere per assicurare, attraverso successivi provvedimenti, l'adempimento da parte dello Stato del dovere, costituzionalmente protetto, di tutela della salute, impedendo in primis che il gioco d'azzardo venga reso oggetto di promozione pubblicitaria e che il Ministero della salute sia estromesso dall'importante ruolo di tutelare i cittadini dal gioco d'azzardo patologico.
(5-02074)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 febbraio 2024
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-02074

  Ringrazio l'interrogante e rappresento che presso il Ministero della salute, opera l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e trasferito presso il Ministero della salute con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 133.
  Detto organismo, effettua il monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo, individua e definisce gli interventi idonei, anche innovativi, indirizzati in maniera specifica al campo del gioco d'azzardo on line.
  Tra i compiti essenziali dell'Osservatorio, vi è l'aggiornamento, sulla base delle evidenze scientifiche, delle Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo (DGA).
  Al riguardo, giova segnalare, che il decreto 16 luglio 2021, n. 136 concernente «Regolamento recante adozione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP)» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 238 del 5 ottobre 2021.
  Dette linee individuano gli strumenti più idonei per rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo, con particolare riguardo al Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA).
  In merito al punto relativo al divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, si segnala che il divieto assoluto di pubblicità è già previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (cosiddetto decreto dignità). L'Articolo 9, comma 1, infatti, precisa che [...] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata.
  Tale divieto assoluto, in realtà, ha impedito le campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi da gioco patologico ma, chiaramente, non ha potuto impedire le pubblicità su attività di informazione correlate agli eventi su cui il gioco viene raccolto, con l'effetto paradossale che l'unico divieto effettivo ha riguardato le campagne pubblicitarie sui rischi da gioco d'azzardo. Il provvedimento in parola intende superare tale illogicità inserendo il principio fondamentale che l'eventuale «pubblicità del gioco pubblico debba essere funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, comunque coerente con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili.
  Attualmente, è stato istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, un apposito tavolo tecnico, richiesto dalle regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, per discutere i contenuti e condividere eventuali proposte in merito allo schema di decreto legislativo, relativo ai giochi pubblici, ammessi attraverso la rete fisica. Detto tavolo, di cui fa parte anche questo Dicastero, attivo dal 23 febbraio u.s., è coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica sanitaria

diritto alla salute

prevenzione delle malattie