Legislatura: 19Seduta di annuncio: 243 del 13/02/2024
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 13/02/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA - SALVINI PREMIER 13/02/2024
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 14/02/2024 Resoconto COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA - SALVINI PREMIER RISPOSTA GOVERNO 14/02/2024 Resoconto ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 14/02/2024 Resoconto COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 14/02/2024
SVOLTO IL 14/02/2024
CONCLUSO IL 14/02/2024
CENTEMERO e COMAROLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 119, al comma 10-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, ha previsto in materia di calcolo dei limiti di spesa per la fruizione del superbonus edilizio per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, nel rispetto delle condizioni previste dalla medesima disposizione, che la detrazione massima si computi moltiplicando la detrazione prevista per le singole unità immobiliari per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rapporto immobiliare pubblicato dall'osservatorio del Mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per le Onlus;
ciò significa che per valutare interventi svolti in edifici polifunzionali (come possono essere ad esempio gli hospice o le residenze per anziani) occorre calcolare in via convenzionale, secondo la formula sopra descritta, a quante unità immobiliari «figurative» corrisponda l'articolazione di ogni specifico edificio rispetto al quale siano stati previsti gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;
la formulazione della norma pone tuttavia un problema interpretativo alla luce della circolare n. 3 del 2023 dell'Agenzia delle entrate che, ai fini del calcolo del predetto rapporto, per definire il numero di unità immobiliari «figurative» sulla base delle quali calcolare il limite massimo di spesa per la fruizione dei superbonus edilizio prende in considerazione la superficie lorda dell'immobile anziché la superficie complessiva, come previsto dalla lettera della norma;
in effetti i due termini non sono esattamente coincidenti da un punto di vista tecnico e ciò potrebbe far nascere dubbi in merito alla definizione del numeratore del rapporto individuato dalla norma e finanche rischiare di generare contenzioso;
peraltro mentre con riferimento alla superficie lorda fa fede la documentazione catastale, pubblica e a disposizione delle Agenzie fiscali, la definizione della superficie complessiva potrebbe richiedere operazioni assai più complesse –:
se sia confermato che il parametro da prendere in considerazione ai fini del calcolo del numero di unità immobiliari figurative ai sensi dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 sia la superficie lorda dell'immobile e che tale valore sia quello riportato nelle visure catastali concernenti i predetti immobili e se, di conseguenza, non ritenga opportuno ad adottare iniziative normative volte a procedere ad una rettifica della disposizione in oggetto.
(5-01992)
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle modalità di determinazione della spesa ammessa ai fini della fruizione del cosiddetto Superbonus da parte delle ONLUS, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari, in applicazione dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Ai sensi della cennata disposizione la detrazione massima si computa «moltiplicando la detrazione prevista per le singole unità immobiliari per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi ... e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate...».
Gli interroganti evidenziano che la circolare 8 febbraio 2023 n. 3/E dell'Agenzia delle entrate, ai fini del predetto calcolo, sembrerebbe far riferimento alla «superficie lorda» dell'immobile anziché alla «superficie complessiva» come, invece, previsto dalla lettera della norma – chiedono di sapere «se sia confermato che il parametro da prendere in considerazione ai fini del calcolo del numero di unità immobiliari figurative ai sensi dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 se sia la superficie lorda dell'immobile e che tale valore sia quello riportato nelle visure catastali concernenti i predetti immobili e se, di conseguenza, non ritenga opportuno procedere a una rettifica della disposizione normativa in oggetto».
Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
In ordine all'applicazione del citato comma 10-bis dell'articolo 119, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, tra l'altro, con la Circolare 8 febbraio 2023, n. 3/E.
In tale circolare (confronta il paragrafo 3), dopo aver richiamato la norma sopra citata, è stato indicato che «attesa la locuzione generica della norma riferita alla "superficie media", al fine di evitare differenze territoriali, occorre fare riferimento al valore medio ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate riferibile alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l'immobile stesso. Ad esempio, nel caso di una superficie lorda del fabbricato di 4.000 metri quadri e una superficie media ricavabile dall'OMI di 100 metri quadri, dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari "figurative".
Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare. A titolo esemplificativo, nel caso di un intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio, il massimale di spesa agevolabile è pari a 2.000.000 di euro, ricavabile dal prodotto tra il numero di unità immobiliari "figurative" (40 unità) e il limite di spesa (50.000 euro) previsto per gli edifici unifamiliari di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 119 del decreto Rilancio».
Ciò premesso, si rappresenta che, in base al dato letterale della norma, ai fini del calcolo del limite di spesa agevolabile, il numero delle unità immobiliari «figurative» deve essere determinato rapportando la «superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi» a «la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
L'esempio prospettato nella Circolare n. 3 del 2023, nel quale si fa riferimento alla superficie lorda in luogo di quella complessiva, aveva esclusivamente l'obiettivo di illustrare, in termini matematici, le modalità di calcolo delle unità immobiliari figurative ma non intendeva, in alcun modo, derogare al parametro – costituito, si ribadisce, dalla superficie complessiva – da porre al numeratore del rapporto previsto dal primo periodo del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-rilancio.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):assistenza sociale
prestazione di servizi
rendimento energetico