ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01132

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 141 del 18/07/2023
Firmatari
Primo firmatario: AMORESE ALESSANDRO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/07/2023


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 18/07/2023
Stato iter:
19/07/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/07/2023
Resoconto AMORESE ALESSANDRO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2023
Resoconto BERNINI ANNA MARIA MINISTRO - (UNIV. E RICERCA)
 
REPLICA 19/07/2023
Resoconto AMORESE ALESSANDRO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/07/2023

SVOLTO IL 19/07/2023

CONCLUSO IL 19/07/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01132
presentato da
AMORESE Alessandro
testo di
Martedì 18 luglio 2023, seduta n. 141

   AMORESE. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   gli Atenei stanno interpretando in modo diverso e contrastante l'articolo 18, comma 4-ter, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (cosiddetta legge Gelmini) che prevede: «Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale»;

   la ratio della disposizione è quella di voler garantire una quota di concorsi in cui non ci sia sovrapposizione fra «progressione di carriera» e procedure di mero trasferimento, fra chi deve entrare in ruolo e chi è già in ruolo, riservando una quota di concorsi a chi è semplicemente in possesso di abilitazione scientifica nazionale. In coerenza con tale intento risulta agli interroganti che alcuni Atenei, quali Firenze e Tot Vergata, avrebbero bandito posti di professore di I fascia riservati agli abilitati interni ed esterni;

   per i professori esterni esiste già la procedura prevista dal citato articolo 18, che dispone che almeno un quinto dei posti siano assegnati con bando riservato ai soli professori esterni all'ateneo, questi stessi atenei hanno, infatti, ritenuto, che il comma 4-ter fosse volto a favorire il passaggio alla Prima fascia di professori associati esterni e interni, che finora si erano trovati a concorrere con gli ordinari di altre facoltà nei concorsi aperti a tutti ex articolo 18, comma 1;

   gli Atenei che hanno già avviato procedure concorsuali ex articolo 18, comma 4-ter, interpretano, invece, la norma in modo più favorevole agli associati tout court, sia interni sia esterni;

   gli Atenei contrari a questa lettura ritengono che la procedura bandita ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010 è la sola che ammetta una platea di partecipanti molto ampia mentre le procedure bandite ai sensi dell'articolo 18, comma 4, ammettono la partecipazione solo di candidati esterni;

   il solo modo per reclutare gli associati interni sarebbe quello del cosiddetto upgrade oppure la procedura aperta che li mette in concorrenza con gli ordinari già in ruolo presso altri atenei –:

   quali urgenti iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare per il superamento delle criticità elencate in premessa al fine di uniformare l'interpretazione della norma a favore di tutto il corpo docente.
(5-01132)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 luglio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-01132

  Ringrazio l'Onorevole Amorese che mi consente di affrontare il tema del reclutamento universitario, per cui servono procedure stabili e trasparenti, ma anche finanziamenti tali da assicurare continuità nel tempo nell'accesso alla carriera accademica, anche in funzione di garanzia dell'equilibrio tra diverse generazioni di ricercatori.
  Negli ultimi anni, anche in attuazione del PNRR, si sono succeduti una serie di interventi che hanno aumentato i canali di reclutamento e di mobilità nel sistema della ricerca, rendendo possibile la valorizzazione dei nostri migliori talenti. In particolare, sono state reintrodotte, dopo anni, procedure di mobilità orizzontale che già oggi permettono la circolazione tra università, nonché da e verso Enti pubblici di ricerca, di ricercatori e professori che hanno già acquisito un certo livello di anzianità nel ruolo.
  Nello stesso tempo, l'effetto combinato di più fattori ha condotto a una distribuzione non ottimale tra i diversi gradi della carriera accademica. La messa a esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, i massicci finanziamenti per i piani straordinari di reclutamento di ricercatori tenure-track e i pensionamenti dei professori giunti a fine carriera hanno fatto sì che si ingrossasse progressivamente il secondo livello della «piramide», rappresentato dai professori associati.
  L'intervento normativo da cui ha tratto spunto l'onorevole interrogante mira proprio a mitigare questa situazione, agevolando gli scorrimenti verso la prima fascia ma garantendo allo stesso tempo la competitività delle procedure di selezione e la parità di opportunità tra i concorrenti.
  Il canale concorsuale inserito dal comma 4-ter dell'articolo 18 si aggiunge a quelli preesistenti dei commi 1 e 4 dello stesso articolo, e si caratterizza per una competizione tra pari ai fini di un avanzamento di carriera. È quindi una procedura accessibile a tutti coloro che sono in possesso dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, ma che non sono già in ruolo nella stessa. Non vi è distinzione tra candidati interni ed esterni e l'unica esclusione, che appunto la disposizione rende esplicita, è quella degli ordinari già in servizio, i quali possono comunque accedere sia alle procedure generali dei commi 1 e 4, sia alle citate procedure di mobilità orizzontale.
  Con il nuovo canale del comma 4-ter si è voluta offrire la possibilità alle Università che intendono fare un investimento strategico sul futuro dei loro Dipartimenti, selezionando professori già maturi per l'ordinariato, ma che possono assicurare un impegno con una prospettiva temporale medio-lunga. Non ha perciò senso restringere queste procedure ai soli interni o ai soli esterni, ma garantire la massima partecipazione tra soggetti che partono da una situazione analoga e selezionare il candidato o la candidata con il profilo migliore.
  In conclusione, la lettura da dare alla disposizione è quella di ammettere i candidati abilitati sia interni che esterni alle istituzioni che bandiscono la procedura, in ossequio al principio generale del per cui qualsiasi clausola di esclusione da una procedura di selezione debba essere chiaramente esplicitata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

universita'

concorrenza