ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00928

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 111 del 30/05/2023
Firmatari
Primo firmatario: MATERA MARIANGELA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 30/05/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CONGEDO SAVERIO FRATELLI D'ITALIA 30/05/2023
DE BERTOLDI ANDREA FRATELLI D'ITALIA 30/05/2023
FILINI FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA 30/05/2023
MATTEONI NICOLE FRATELLI D'ITALIA 30/05/2023
MAULLU STEFANO GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 30/05/2023
TESTA GUERINO FRATELLI D'ITALIA 30/05/2023


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/05/2023
Stato iter:
31/05/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/05/2023
Resoconto MATERA MARIANGELA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 31/05/2023
Resoconto SAVINO SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 31/05/2023
Resoconto MATERA MARIANGELA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 31/05/2023

SVOLTO IL 31/05/2023

CONCLUSO IL 31/05/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00928
presentato da
MATERA Mariangela
testo di
Martedì 30 maggio 2023, seduta n. 111

   MATERA, CONGEDO, DE BERTOLDI, FILINI, MATTEONI, MAULLU e TESTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ha previsto l'istituzione delle Zes, al fine di determinare le condizioni favorevoli, che consentano lo sviluppo in alcune aree del Paese delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, all'interno delle quali, beneficiare agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative, previste dal successivo articolo 5 del medesimo decreto;

   il comma 2 dell'articolo 5 dispone al riguardo che, in relazione agli investimenti effettuati, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo di 100 milioni di euro; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

   al riguardo, l'articolo 57 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha disposto che il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti;

   l'articolo 37 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha ulteriormente modificato la normativa disponendo che il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti;

   a tal fine, in risposta a un interpello, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che i beni immobili strumentali oggetto d'investimento devono caratterizzarsi per il requisito della «novità», per cui il credito d'imposta Zes non spetta per l'acquisto di immobili a qualunque titolo già utilizzati;

   tale interpretazione non considera che le misure suindicate prevedono un credito d'imposta destinato alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, nonché nelle zone assistite dell'Abruzzo, con riferimento all'acquisizione di soli beni mobili strumentali e non anche di beni immobili per cui il requisito della «novità» è disciplinato soltanto con riferimento alla prima categoria di beni;

   al riguardo il Cndcec avrebbe evidenziato che l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate si pone in contrasto con la ratio del legislatore volta ad estendere il beneficio all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, nella convinzione che il requisito della «novità» non riguardasse gli immobili, finendo per vanificare le stesse finalità dell'agevolazione –:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di stabilire che il credito d'imposta sia riconosciuto per l'acquisto di immobili strumentali, indipendentemente dal requisito di «novità» del bene.
(5-00928)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 31 maggio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00928

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fatte talune premesse circa la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 – nonché sulla normativa di riferimento ad essa correlata – chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere «quali iniziative di competenza intenda intraprendere, al fine di stabilire che il credito d'imposta sia riconosciuto per l'acquisto di immobili strumentali, indipendentemente dal requisito di “novità” del bene».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  Giova preliminarmente ricordare che, con gli articoli 4, 5 e 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento la disciplina delle Zone Economiche Speciali (ZES) al fine di favorire – mediante l'attribuzione di benefici fiscali e amministrativi – la creazione di condizioni favorevoli, che consentano lo sviluppo, in dette aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese.
  Più in particolare, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 dispone che il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno «di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. (...)».
  L'Agenzia delle entrate – nel fornire risposta (parere n. 310 del 3 maggio 2023) ad un interpello nel quale venivano richiesti chiarimenti in merito al requisito della «novità» per le fattispecie di acquisto di terreni e di acquisizione, realizzazione e ampliamento degli immobili strumentali agli investimenti nell'ambito delle Zone Economiche Speciali (ZES), a seguito delle modifiche operate, da ultimo, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, all'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 – ha chiarito che il costo sostenuto per l'acquisto del compendio immobiliare oggetto dell'istanza di interpello non fosse agevolabile con il credito d'imposta ZES di cui al citato articolo 5 perché detto compendio era già utilizzato, a diverso titolo, dal soggetto acquirente e, dunque, come investimento, risultava privo del requisito della «novità».
  La posizione dell'Agenzia muove dal fatto che il credito d'imposta ZES non presenta una propria disciplina organica ma opera «per rinvio» alle disposizioni del credito d'imposta per il Mezzogiorno previsto dall'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.
  Tali ultime previsioni richiedono, quale presupposto per la fruizione del credito d'imposta per il Mezzogiorno, che il bene strumentale acquistato sia «nuovo» (ossia, come evidenziato nella circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, «Il citato comma 98 [...] prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali “nuovi”. Conseguentemente, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati»).
  Ciò posto, va evidenziato che la disciplina del credito d'imposta ZES non prevede esplicite eccezioni che possano disapplicare il requisito della novità degli asset oggetto degli investimenti né il richiamo alla disciplina del credito d'imposta per il Mezzogiorno «in quanto compatibile» (come si evince dall'articolo 5 citato) è idonea a superare detto requisito che caratterizza la disciplina agevolativa del credito d'imposta per il Mezzogiorno.
  Neppure le modifiche introdotte – da ultimo – con il citato articolo 37 del decreto-legge n. 36 del 2022 hanno fornito elementi per valutare la possibile «disattivazione» ai fini del credito d'imposta ZES del richiamato requisito della novità, poiché dette modifiche si sono limitate ad estendere (esclusivamente per le ZES) le fattispecie già comprese nel credito d'imposta per il Mezzogiorno al fine di farvi rientrare l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione e ampliamento degli immobili strumentali, senza intervenire – si ripete – sugli altri presupposti (compreso quello della novità) previsti per la fruizione del credito d'imposta per il Mezzogiorno.
  In altri termini le suddette estensioni operative si calano in un contesto normativo permeato dal predicato della «novità», senza che risulti esplicitamente introdotto un criterio selettivo derogativo.
  Pertanto, qualora si volesse dar seguito alle osservazioni formulate dagli Onorevoli interroganti in merito alla richiamata risposta fornita dall'Agenzia delle entrate, occorrerebbe valutare un'apposita modifica normativa per riconsiderare il requisito della «novità» in ipotesi di investimenti in beni immobili strumentali effettuati nelle ZES.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acquisto della proprieta'

detrazione fiscale

revisione della legge