ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00914

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 68 del 08/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI PATRIZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/08/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/08/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00914
presentato da
MAESTRI Patrizia
testo di
Giovedì 8 agosto 2013, seduta n. 68

   MAESTRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto Salvaltalia), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha apportato una radicale riforma del sistema previdenziale italiano, allo scopo – articolo 24, comma 1 – «di garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri: equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali»;
   le misure adottate, come noto, hanno in alcuni casi generato delle storture del sistema pensionistico – il caso più grave è rappresentato dai cosiddetti «esodati» – incidendo in maniera rilevante sulla vita di centinaia di migliaia di persone;
   tra le disposizioni contenute nel citato articolo 24, vi è quella – prevista dal comma 10 – relativa alla riduzione percentuale applicata ai lavoratori che maturino i requisiti di accesso alla pensione anticipata; tali soggetti, infatti, possono accedere al trattamento pensionistico se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012; tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014; sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni;
   la portata della suddetta norma è stata parzialmente attenuata dall'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha stabilito che le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria;
   pur lodevole, l'intervento di esenzione dalle penalizzazioni – effettuato grazie alla intensa attività parlamentare svolta dai rappresentanti del Partito Democratico nel corso della passata legislatura – non è certo sufficiente a colmare alcune distorsioni che, purtroppo, continuano a persistere;
   emblematica, a tal proposito, la situazione in cui si trova il personale del comparto scuola: l'Inps, a seguito di chiarimenti provenienti da lavoratori interessati, ha affermato che nel caso in cui il personale scolastico maturi l'anzianità contributiva necessaria per l'accesso alla pensione anticipata nel periodo settembre e dicembre e possegga un'età inferiore ai 62 anni sarà comunque interessato dalla riduzione percentuale, in quanto il periodo intercorrente dal 1o settembre 2013 al 31 dicembre 2013 non può essere considerato quale periodo di prestazione effettiva di lavoro;
   tale disposizione appare gravemente pregiudizievole per i lavoratori della scuola, poiché non tiene conto del fatto che gli stessi possono andare in pensione un solo giorno all'anno, il 1o settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti; quindi, a causa dell'unica finestra di uscita esistente, per i soggetti in questione non è prevista la possibilità di lavorare nel periodo necessario a evitare l'applicazione delle penalizzazioni;
   nell'attuale contesto socio-economico, caratterizzato da un malessere diffuso, gli sforzi dovrebbero essere indirizzati all'attenuazione del disagio in cui versa una sempre più vasta fascia di popolazione –:
   se non ritenga di dover assumere iniziative allo scopo di tenere in considerazione – in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici – la specificità dei lavoratori del comparto scuola, consentendo loro l'esenzione dalle penalizzazioni previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, nei casi esposti in premessa.
(5-00914)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0201

EUROVOC :

pensionamento anticipato

impiegato dei servizi pubblici

pensionato

vita lavorativa

sicurezza sociale

cassa integrazione