ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00858

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 66 del 06/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: POLVERINI RENATA
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PIZZOLANTE SERGIO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/08/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 06/08/2013
Stato iter:
07/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/08/2013
Resoconto POLVERINI RENATA IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2013
Resoconto DELL'ARINGA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 07/08/2013
Resoconto POLVERINI RENATA IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/08/2013

SVOLTO IL 07/08/2013

CONCLUSO IL 07/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00858
presentato da
POLVERINI Renata
testo di
Martedì 6 agosto 2013, seduta n. 66

   POLVERINI e PIZZOLANTE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11, ha istituito una addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili pari ad un euro per passeggero imbarcato. Tale addizionale prevista in origine per il solo 2004, è stata poi resa strutturale;
   il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 6-quater, comma 1, ha modificato la destinazione della percentuale della quota residua destinata ai comuni del sedime aeroportuale (40 per cento in luogo del 20 per cento originario) e alle misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture (60 per cento in luogo dell'originario 80 per cento). Il medesimo decreto-legge, all'articolo 6-quater, comma 2, ha, altresì, incrementato l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di un euro, destinando tale incremento ad un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo;
   la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 1328, ha incrementato di ulteriori 50 centesimi l'addizionale comunale sui diritti di imbarco, destinando, a decorrere dal 2007, tale incremento ai servizi antincendio;
   il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, 252, ha modificato l'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7; per effetto di tale modifica, l'incremento addizionale destinato al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo è di tre euro (e non più di un euro) per passeggero imbarcato;
   la legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 4, comma 75, ha incrementato, a decorrere dal 1° luglio 2013, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di ulteriori due euro da versare all'Inps;
   la medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 2, comma 48, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'intero incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sia destinata alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali presso l'Inps;
   per effetto della misura contenuta all'articolo 2, comma 48, della legge 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento della addizionale non finanzierà più gli ammortizzatori sociali per il settore del trasporto aereo –:
   se sia intenzione del Ministro interrogato, per quanto di sua competenza, assumere iniziative per rivedere la norma contenuta nella citata legge n. 92 del 2012, al fine di assicurare la copertura degli ammortizzatori sociali per il settore del trasporto aereo. (5-00858)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 agosto 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00858

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare presentato dagli onorevoli Polverini e Pizzolante, relativo all'addizionale comunale dei diritti di imbarco e alla copertura degli ammortizzatori sociali per il settore del trasporto aereo.
  Come riferito anche dagli onorevoli interroganti, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco è stata istituita dall'articolo 11 della legge n. 350 del 2003 e progressivamente incrementa da successivi interventi normativi, fino all'ulteriore incremento di due euro disposto dall'articolo 4, comma 75, della legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro, che ha destinato le maggiori somme derivanti da tale ultimo incremento all'INPS.
  La medesima legge n. 92 del 2012, all'articolo 2, comma 48, ha, poi, stabilito che l'incremento di tre euro della suddetta addizionale, già previsto dal decreto-legge n. 134 del 2008, sia destinato al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo solo fino al 31 dicembre 2015.
  Ciò premesso, vorrei evidenziare che le richiamate modifiche apportate dalla legge di riforma del mercato del lavoro in materia di diritti di imbarco, si iscrivono nell'ambito della complessiva riforma delle tutele in costanza del rapporto di lavoro introdotta dalla stessa legge.
  Infatti, l'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 92 del 2012 ha disposto, a partire dal 1o gennaio 2013, l'estensione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi alle imprese del trasporto aereo e alle imprese del sistema aeroportuale, a prescindere dal numero dei dipendenti.
  Pertanto, mentre, fino al 31 dicembre 2012, tali imprese hanno avuto accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria solamente in virtù di leggi speciali, a decorrere dal 1o gennaio 2013, le stesse rientrano a pieno titolo nei settori coperti dalla cassa integrazione guadagni straordinaria.
  In conseguenza di ciò, la legge n. 92 del 2012, all'articolo 3, comma 46, ha disposto, a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'abrogazione delle suddette leggi speciali e segnatamente dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 249 del 2004, che prevedeva la possibilità per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concedere il trattamento di integrazione guadagni straordinaria al personale, anche navigante, delle imprese di trasporto aereo.
  Per quanto concerne il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, la legge n. 92 del 2012, all'articolo 3, comma 44, prevede che la disciplina del Fondo sia adeguata alle disposizioni previste dalla medesima legge n. 92 del 2012 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da stipularsi, entro il 31 ottobre 2013 (termine inizialmente fissato al 30 giugno 2013 e prorogato dall'articolo 7, comma 5, lettera c), n. 5), del decreto-legge n. 76 del 2013), dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
  Pertanto risulta coerente con il nuovo impianto normativo il venir meno del finanziamento del Fondo attraverso l'addizionale sui diritti di imbarco.
  Faccio inoltre presente che le rappresentanze sindacali e datoriali del settore hanno già depositato presso il Ministero che rappresento l'accordo collettivo di adeguamento alle disposizioni della legge n. 92 del 2012, accordo che è attualmente all'esame degli Uffici competenti, al fine della predisposizione del relativo decreto interministeriale.
  Posso, quindi, affermare che il settore in questione, certamente interessato da importanti processi di ristrutturazione, a partire dal 1o gennaio 2013, e per effetto dell'estensione operata dalla legge di riforma del mercato del lavoro, rientra pienamente fra i settori coperti dalla cassa integrazione guadagni straordinaria.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2003 0350, L 2012 0092

EUROVOC :

trasporto aereo

utente dei trasporti

aiuto all'occupazione