ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00855

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 66 del 06/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELLANOVA TERESA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2013
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2013
SIMONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2013
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2013
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2013
BERLINGHIERI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2013
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2013
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2013
BOBBA LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2013
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2013
PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2013
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 06/08/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 06/08/2013
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00855
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Martedì 6 agosto 2013, seduta n. 66

   GNECCHI, BELLANOVA, CINZIA MARIA FONTANA, SIMONI, INCERTI, MAESTRI, BERLINGHIERI, MARIANI, MURER, BOBBA, BARUFFI, PARIS e GIACOBBE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il testo unico delle leggi sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) entrato in vigore nel settembre 1998 ha previsto una generale parità trattamento, quanto al godimento delle prestazioni assistenziali, tra cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; per la precisione l'articolo 41 della legge citata prevedeva testualmente quanto segue: «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti»;
   il criterio originariamente seguito dal legislatore in tema di prestazioni assistenziali agli stranieri era dunque quello di un'equiparazione di trattamento con il cittadino, temperato dal requisito di una sufficiente stabilità nel rapporto dell'immigrato con il suolo nazionale;
   con la finanziaria per l'anno 2001 (legge n. 388 del 2000) è stato previsto all'articolo 80, comma 19, un forte ridimensionamento del principio di parità di trattamento. La novella ha, infatti, stabilito che «l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione in materia di servizi sociali» sono concesse soltanto agli stranieri titolari dello status di lungo-soggiornanti (acquisibile dopo diversi anni di residenza in Italia);
   la norma citata ha dunque escluso dalle prestazioni monetarie di assistenza la platea dei cittadini stranieri regolari sul territorio italiani, ma titolari soltanto di un permesso di soggiorno «semplice»;
   tale assetto normativo sopravvenuto è stato a più riprese stigmatizzato è giudicato illegittimo dalla Corte costituzionale;
   con un primo gruppo di sentenze (306/2008 e 11/2009) la Corte costituzionale ha censurato l'impostazione irragionevole dell'assetto normativo in subiecta materia; è parso infatti irragionevole alla Consulta subordinare l'accesso di prestazioni sociali destinate ai bisognosi, al possesso e alla titolarità di un titolo di soggiorno (quale quello destinato ai lungo-soggiornanti) per la cui concessione era a sua volta richiesta la disponibilità di redditi congrui e regolari;
   con un secondo gruppo di sentenze è stata poi stabilita ancora più apertamente, anche in armonia con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la perfetta parità di trattamento tra cittadino e straniero titolare di permesso di soggiorno con riguardo a numerose prestazioni assistenziali;
   nello specifico la sentenza 187/2010 ha stabilito la piena parità di trattamento nell'accesso e nel godimento dell'assegno mensile di invalidità previsto dalla legge n. 118 del 1971; la sentenza 329/2011 ha stabilito la parità di trattamento con riguardo all'indennità di frequenza per minori disabili disciplinata dalla legge n. 289 del 1990 e ancora con la sentenza numero 40/2013 la Consulta si è pronunciata, riconoscendo il diritto al pari trattamento, sulla pensione, di invalidità civile di cui alla legge n. 118 del 1971 e sull'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980;
   le pronunce indicate hanno stabilito in modo definitivo la possibilità di accesso alle prestazioni assistenziali degli stranieri titolari di permesso di soggiorno «semplice»;
   ciononostante si ha notizia del fatto che molte sedi dell'INPS (chiamate a registrare le domande, a condurre la relativa istruttoria e a disporre l'accredito delle somme spettanti) continuano a imporre agli stranieri l'esibizione del permesso di soggiorno di lunga durata. Si ha in sostanza una totale vanificazione del dictum della Corte costituzionale;
   come è facile immaginare in moltissimi casi la richiesta del requisito del titolo di soggiorno di lungo periodo ha l'effetto di scoraggiare il richiedente straniero, che rinuncia così a coltivare la propria istanza; spesso neppure l'intervento degli enti di patronato riesce a sortire effetti, se non quello di una maggiore formalizzazione della procedura, mediante l'adozione di provvedimenti espressi di rigetto delle prestazioni richieste, fondati sulla pretesa necessità di esibizione del titolo per lungo-soggiornanti;
   si è inoltre appreso che in caso di instaurazione di giudizi avverso i suddetti provvedimenti di rigetto, le relative controversie trovano regolarmente soluzione ancor prima della celebrazione dell'udienza di trattazione, in virtù di spontaneo adempimento dell'INPS, che rinuncia dunque a far valere le proprie ragioni nelle sede giudiziarie. Si comprende bene, dunque, che l'adozione del provvedimento di diniego della prestazione non ha in tali casi altro scopo che quello di determinare una dilazione nel pagamento o, peggio, di indurre l'istante a rinunciare alla propria richiesta (magari in attesa di poter ottenere dopo qualche anno la titolarità del permesso per soggiornanti di lungo periodo);
   più nello specifico, a titolo esemplificativo di un comportamento diffuso nelle sedi dell'Istituto, si citano solo alcune delle situazioni verificate: l'INPS di Milano rigetta le prestazioni nei casi in cui gli stranieri siano regolarmente presenti in Italia da meno di 5 anni; si rende pertanto necessario il ricorso al comitato provinciale. Questi ricorsi hanno tempi di definizione superiori ai tempi di prescrizione per l'azione legale, necessaria per la tutela del diritto, che avviata, si conclude con esito positivo per i ricorrenti;
   nelle sedi INPS di Padova, come a Oristano, il comitato provinciale respinge tutti i ricorsi, e si rende necessario procedere per vie legali;
   ad Asti è necessario presentare il ricorso al comitato provinciale. L'INPS in un incontro con la prefettura, nel quale è stato sollevato un problema di discriminazione, ha motivato come «problema tecnico» l'indispensabilità del ricorso al comitato provinciale per l'ottenimento del diritto;
   a Varese, Firenze, Bergamo in seguito all'accoglimento del ricorso da parte del comitato provinciale, il direttore della sede INPS, in via cautelativa, sospende il giudizio e rinvia il parere alla direzione generale. Anche in questo caso è necessario attivare la tutela legale chiamando in giudizio l'Istituto per ottenere la concessione della prestazione;
   le anomalie riscontrate e denunciate sono così numerose e distribuite sul territorio da indurre a pensare che non siano da ricondurre ad una estemporaneità quanto ad una precisa volontà dell'Istituto nel condizionare le proprie sedi ad adottare tali procedure;
   si reputa sia necessario e urgente porre riparo alla situazione sopra descritta –:
   quali iniziative il Ministro intenda porre in essere per indurre l'INPS a conformarsi quanto prima e in modo inequivocabile ai ripetuti pronunciamenti della Corte costituzionale in tema di parità di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti, per accedere alle prestazioni di assistenza sociale e se non ritenga opportuno sollecitare l'INPS, affinché dirami disposizioni chiare e vincolanti per tutti gli Uffici periferici, così da evitare storture e comportamenti differenziati.
(5-00855)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS )

EUROVOC :

diritto di soggiorno

lavoratore migrante

tutela

assistenza sociale

cittadino straniero

prestazione sociale