ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00750

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 92 del 26/04/2023
Firmatari
Primo firmatario: SOUMAHORO ABOUBAKAR
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 26/04/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANES FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 26/04/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 26/04/2023
Stato iter:
27/04/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/04/2023
Resoconto MANES FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 27/04/2023
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA VICE MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 27/04/2023
Resoconto MANES FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/04/2023

SVOLTO IL 27/04/2023

CONCLUSO IL 27/04/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00750
presentato da
SOUMAHORO Aboubakar
testo di
Mercoledì 26 aprile 2023, seduta n. 92

   SOUMAHORO e MANES. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo n. 276 del 2003, all'articolo 19, comma 2, primo periodo, prevede che: «La violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato». Sono le informazioni sul rapporto di lavoro che il datore di lavoro pubblico e privato deve fornire al lavoratore;

   l'interpretazione della norma adottata dagli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fa coincidere l'espressione «lavoratore interessato» con ogni singolo contratto di lavoro;

   detta interpretazione genera effetti paradossali nel caso dei lavoratori chiamati all'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015 (lavoratori extra). Sono lavoratori assunti chiaramente con una pluralità di contratti. Una eventuale sanzione che colpisce una singola violazione sarebbe, secondo l'interpretazione del Ministero, moltiplicata per ogni singolo lavoratore per ciascun rapporto instaurato con l'azienda, con un effetto moltiplicatore dalle conseguenze paradossali: secondo quanto appreso dagli interroganti, un'azienda, per la sola mancata consegna della copia della comunicazione fatta regolarmente al centro per l'impiego, è stata sanzionata per 8.611 rapporti riferibili a 193 lavoratori con una sanzione di euro 4.305.500, che va oltre lo stesso costo del lavoro annuo dell'unità produttiva interessata;

   per ciò che concerne i lavoratori con contratto intermittente, con riferimento alla sanzione di cui all'articolo 1, comma 21, lettera b), della legge n. 92 del 2012, concernente l'omessa comunicazione prevista prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato ai prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, sanzione prevista «in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione», il vademecum, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare del 22 aprile 2013, chiarisce che la sanzione trova applicazione «con riferimento ad ogni lavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l'obbligo di comunicazione». In sostanza, per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la «condotta» del trasgressore, trova applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore –:

   se non sia opportuno e corretto almeno allineare il caso dei lavoratori extra a quello dei lavoratori con contratto di lavoro intermittente, adottando iniziative di competenza volte a introdurre una comune valutazione ai fini ispettivi e sanzionatori di due fattispecie sostanzialmente analoghe.
(5-00750)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 aprile 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00750

  Con il presente atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interroganti richiamano i criteri di determinazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, per violazione delle disposizioni relative agli obblighi informativi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1997 e, più in particolare, se sia corretto che la sanzione venga comminata nei casi di violazione con riferimento ad ogni contratto di lavoro stipulato, ovvero se possa comminarsi un'unica sanzione nell'ipotesi di violazioni riguardanti più rapporti di lavoro extra riferiti al medesimo lavoratore.
  Al riguardo è stata interpellata la Direzione centrale tutela dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che – su tale punto – ha rilevato come l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1997, ritiene assolto l'obbligo informativo attraverso la consegna del contratto individuale redatto per iscritto ovvero della copia della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro o, comunque, prima dell'inizio dell'attività lavorativa.
  L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che, in relazione agli aspetti sanzionatori, l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 punisce la violazione degli obblighi informativi con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni lavoratore interessato.
  L'Ispettorato, ritiene di non poter aderire ad un'interpretazione restrittiva della disposizione in questione, volta a determinare l'importo sanzionato in ragione del solo numero di lavoratori complessivamente interessati.
  Infatti, l'obbligo di informare il lavoratore, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1997, opera ogni qual volta viene instaurato un rapporto di lavoro.
  Pertanto, nell'ipotesi in cui il medesimo lavoratore intrattenga un nuovo rapporto di lavoro, la mancata consegna del contratto individuale ovvero della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, comporterà una violazione del disposto normativo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1997 e, conseguentemente, andrà applicata una sanzione per ciascuna omissione seppure riferita al medesimo lavoratore.
  Nell'ipotesi di prestazione di lavoro intermittente disciplinato dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015 si prevede che «prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio (...) In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione...».
  In queste ipotesi, infatti, trattasi di comunicare — all'Amministrazione e non già al lavoratore — l'avvio di una prestazione di lavoro riferita ad un rapporto di lavoro già instaurato, obbligo che peraltro può essere assolto anche attraverso una comunicazione riferita ad un ciclo di prestazioni di durata fino a trenta giorni ed a più lavoratori (da qui la sanzionabilità riferita ad ogni periodo di 30 giorni).
  Pertanto, atteso da un lato la letteralità delle norme in commento, dall'altro il diverso bene giuridico tutelato dalle stesse normative richiamate – nel primo caso la possibilità da parte del lavoratore di conoscere le condizioni del rapporto contrattuale e nel secondo caso la possibilità da parte dell'Amministrazione di conoscere quando la prestazione è resa –, non appare percorribile la scelta di adottare opzioni interpretative diverse da quelle attuali per superare le criticità rilevate.
  In conclusione, una simile opzione non potrebbe che derivare da una modifica dell'impianto normativo, con conseguente mutamento della letteralità dei testi delle due sopra menzionate leggi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ufficio del lavoro

contratto di lavoro

contratto