ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00674

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 56 del 19/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: FIANO EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
QUARTAPELLE PROCOPIO LIA PARTITO DEMOCRATICO 18/07/2013
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 24/07/2013


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/07/2013
Stato iter:
24/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/07/2013
Resoconto SANTELLI JOLE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 24/07/2013
Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/07/2013

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 24/07/2013

DISCUSSIONE IL 24/07/2013

SVOLTO IL 24/07/2013

CONCLUSO IL 24/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00674
presentato da
FIANO Emanuele
testo presentato
Venerdì 19 luglio 2013
modificato
Mercoledì 24 luglio 2013, seduta n. 59

   FIANO, QUARTAPELLE PROCOPIO, GNECCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
la legge n. 92 del 2012, cosiddetta riforma Fornero, ha fatto venire meno, tra le altre cose, la possibilità di stipulare i cosiddetti contratti di lavoro di inserimento, introdotti nel 2003 dalla precedente riforma Biagi, per agevolare l'assunzione di varie categorie di lavoratori, tra i quali giovani, donne, anziani, disoccupati;
al fine di porre rimedio alle criticità per alcune delle categorie più esposte, la medesima legge 92 del 2012 ha previsto per i giovani alcune norme in materia di apprendistato, e per gli ultracinquantenni e per le donne ha introdotto nuove agevolazioni contributive che possono comportare per i datori di lavoro un notevole risparmio di costi;
in particolare, il comma 8 dell'articolo 4 della legge 92 del 2012 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2013 per tutte le assunzioni di lavoratori ultra cinquantenni, disoccupati da più di dodici mesi, effettuate con contratto a termine, anche in somministrazione, spetti ad ogni datore di lavoro una riduzione del 50 per cento della quota contributiva a suo carico, per un massimo di dodici mesi;
ai sensi dei commi 9 e 10 del medesimo articolo, poi, se l'assunzione viene trasformata a tempo indeterminato, la riduzione viene prolungata per altri sei mesi, mentre se, «ab initio», è a tempo indeterminato, lo sgravio, che è del medesimo ammontare, è valido per diciotto mesi dalla data di inizio del rapporto;
il comma 11 dell'articolo 4, poi, ha previsto che queste disposizioni si applichino anche per l'assunzione di donne lavoratrici, di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, e che risultino residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18, lettera e) del regolamento (Ce) n. 800/2008, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
da notizie a mezzo stampa risulta che ad oggi gli operatori del settore sono tuttora in attesa delle note operative INPS indispensabili per la definizione delle modalità di presentazione dell'istanza e soprattutto dei codici autorizzazione e delle causali da inserire in UNIEMENS, affinché l'azienda possa correttamente usufruire dell'agevolazione spettante, e a sua volta l'Inps sarebbe in attesa dell'adozione del sopra-citato decreto del Ministro interrogato che non risulta ancora pubblicato;
considerata la grave crisi economica e occupazionale in atto, appare grave che una norma così delicata inserita proprio al fine di sostenere i lavoratori cinquantenni disoccupati da almeno un anno non sia ancora entrata a regime –:
se i fatti riportati corrispondano al vero, e in caso affermativo, quali siano le ragioni per le quali il Ministro interrogato non abbia ancora adottato il decreto, e quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di rendere questa norma pienamente operativa nel più breve tempo possibile.
(5-00674)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 luglio 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00674

  L'On. Fiano – con il presente atto parlamentare – chiede al Governo di riferire in ordine all'adozione del decreto di attuazione dell'articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012 (legge di Riforma del mercato del lavoro) che ha previsto – fra l'altro – agevolazioni contributive in favore dei datori di lavoro che assumono donne svantaggiate.
  In particolare, la legge n. 92 del 2012 ha demandato a tale decreto il compito di individuare le aree e i settori di attività caratterizzati da particolari indici di disagio lavorativo a carico delle donne, sì da giustificare il riconoscimento di benefìci economici particolarmente importanti in caso di assunzione di lavoratrici definite «svantaggiate» ai sensi della normativa comunitaria.
  Al riguardo devo osservare in via preliminare, che – lo scorso 16 aprile – il Ministero che rappresento ha provveduto ad adottare – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – il «decreto-quadro» di cui all'articolo 4, comma 11 della citata legge 92 del 2012.
  Il decreto in questione è stato già pubblicato sul sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Il predetto decreto (che attua in via generale la richiamata previsione di legge) prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, vengano individuati – con apposito decreto direttoriale – i settori o le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base dei dati Istat relativi alla media annuale dell'anno più recente disponibile. Tali settori o professioni sono validi ai fini della concessione degli incentivi previsti dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012.
  È evidente al riguardo che non è stato possibile emanare fin da subito un decreto – per così dire – omnibus (ossia, valevole per un tempo indefinito e per un numero ampio di ipotesi), dal momento che il decreto in questione deve necessariamente «fotografare» situazioni che si modificano nel tempo e che, quindi, devono essere esaminate con cadenza periodica.
  Pertanto, si è reso necessario emanare prima un «decreto-quadro» (a firma del Ministro) il quale ha fissato le condizioni per l'attuazione della legge di riforma e, in seguito, alcuni decreti annuali, a firma dei competenti direttori generali, i quali individueranno in concreto le aree e i settori in cui potranno operare i benefìci in questione.
  Ora, per quanto riguarda il decreto direttoriale «a valle», volto ad individuare in concreto – per l'anno 2013 – i settori e le professioni caratterizzati da un differenziale nei tassi di occupazione e disoccupazione uomo-donna che superi la soglia del 25 per cento, faccio presente che esso è in avanzato stato di predisposizione, essendo già stati acquisiti i necessari elementi tecnici dall'ISTAT.
  Nei prossimi giorni, la competente Direzione generale del Ministero che rappresento trasmetterà lo schema di decreto al Ragioniere Generale dello Stato per la controfirma e la definitiva emanazione.
  Da ultimo, faccio presente che il Ministero del lavoro ha già dato il formale assenso alla circolare dell'INPS con la quale vengono fornite istruzioni operative alle sedi territoriali sulla concessione delle agevolazioni previste dai commi da 8 ad 11 dell'articolo 4 della cosiddetta legge Fornero (ivi compresa, quindi, la disposizione su cui si concentra l'atto parlamentare in oggetto).

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2012 0092

EUROVOC :

lavoro temporaneo

disoccupazione femminile

inserimento professionale

contratto di lavoro

assunzione