ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00546

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 72 del 21/03/2023
Firmatari
Primo firmatario: MARI FRANCESCO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 21/03/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/03/2023
Stato iter:
22/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/03/2023
Resoconto MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
 
RISPOSTA GOVERNO 22/03/2023
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 22/03/2023
Resoconto MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/03/2023

SVOLTO IL 22/03/2023

CONCLUSO IL 22/03/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00546
presentato da
MARI Francesco
testo di
Martedì 21 marzo 2023, seduta n. 72

   MARI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   dall'associazione Unisca, che vede aderenti numerose associazioni dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali, si segnala una criticità nella procedura di riconoscimento ed erogazione dell'indennità Alas a favore dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali, definiti nell'elenco delle qualifiche Inps con categoria 500;

   questi lavoratori sono tenuti al versamento del contributo Alas pari al 2 per cento a partire dal 1° gennaio 2022, e rientrano tra i beneficiari di questo sussidio di disoccupazione, anche secondo le circolari Inps n. 2260 del 2022, n. 4581 del 2022, n. 2535 del 2022;

   risulta ad Unisca che a nessuno sia stata riconosciuta l'indennità nonostante la sussistenza dei requisiti richiesti. Le loro domande sono respinte dall'Inps con motivazioni, che appaiono incongruenti:

    1) risulta già decorso il termine decadenziale di 68 giorni per la presentazione della domanda;

    2) la data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo, con iscrizione al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo, è antecedente al 1° gennaio 2022;

    3) «dai dati attualmente in possesso dell'istituto, risulta titolare di un rapporto di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato alla data di presentazione della domanda»;

   quanto alla motivazione di cui al punto 1), si evidenzia che nella presentazione della domanda per il sussidio non esiste la possibilità per dichiarare l'ultimo giorno lavorativo (come avviene per la NASPI);

   quanto ai punti 2) e 3), la circolare Inps n. 2535 del 2022, Allegato n. 1 suggerisce di inviare all'Inps i documenti che attestino l'ultimo giorno lavorativo e la cessazione del rapporto di lavoro autonomo, ma non considera che i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (cat. 500), non sono tenuti all'osservanza degli adempimenti di sospensione dell'attività in assenza di obblighi contributivi come da circolare Inps n. 154 del 2014;

   alcuni operatori Inps interpellati da Unisca suppongono che l'Alas non sia destinata a questa categoria in quanto mancherebbe per loro la circostanza di «perdita involontaria del lavoro», nonostante siano comunque costretti a versare il 2 per cento a sostegno dell'Alas eppure il messaggio Inps n. 2535 del 2022 cita testualmente «Fanno eccezione i lavoratori autonomi esercenti attività musicali» di cui ai commi 98, 99 e 100 dall'articolo 3 della legge n. 350 del 2003;

   appare evidente che sia necessario porre rimedio alla procedura di controllo da parte dell'Inps, per garantire a tali lavoratori l'accesso alle prestazioni che spettano loro –:

   se non ritenga necessario rendere noto a tutti gli uffici Inps interessati che i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (cat. 500) sono a tutti gli effetti beneficiari dell'Alas, con le dovute istruzioni per garantirne l'applicazione, garantendo loro al contempo l'effettiva possibilità di convertire l'Alas in Naspi, in osservanza del messaggio Inps n. 4581 del 2022.
(5-00546)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 marzo 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00546

  Con il presente atto parlamentare viene posto all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un quesito concernente il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per lavoratori autonomi dello spettacolo a favore dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
  Al riguardo, è stato interpellato l'Inps che ha riferito che anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono destinatari di detta misura di sostegno al reddito (come già chiarito nella circolare dell'istituto n. 8 del 2022).
  L'Istituto procede alla verifica della presenza dei requisiti di accesso alla prestazione attraverso controlli automatizzati, consultando i flussi delle denunce UniEmens, nonché le Comunicazioni obbligatorie (Unilav) alle quali sono tenuti i datori di lavoro/committenti.
  Dalla verifica dei suddetti archivi (UniEmens, Unilav) è possibile, in via generale, verificare sia la data di cessazione del rapporto di lavoro per cui è stata presenta domanda di indennità di disoccupazione per lavoratori autonomi dello spettacolo, sia la circostanza che la domanda medesima sia stata presentata entro il termine legale, previsto a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione.
  Con specifico riferimento alla categoria dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali – considerato che gli stessi non sono tenuti a presentare la denuncia di inizio e cessazione del rapporto di lavoro attraverso la Comunicazione obbligatoria (Unilav) – i controlli automatizzati possono non restituire, ove mancante, il dato atteso ai fini del riconoscimento della prestazione. Ciò comporta che all'esito dei controlli automatizzati la domanda può essere respinta.
  Alla luce di tali considerazioni, segnalo che l'Inps ha già avviato lo studio di soluzioni tecniche finalizzate a risolvere le criticità segnalate dall'Onorevole Interrogante per la categoria di lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
  Nelle more di tale attività di approfondimento, voglio evidenziare che è comunque possibile per gli interessati presentare una apposita istanza di riesame che sarà esaminata in via prioritaria dalle Strutture territoriali dell'Inps in sede di autotutela.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro autonomo

assicurazione di disoccupazione

pensione complementare