Legislatura: 19Seduta di annuncio: 72 del 21/03/2023
Primo firmatario: TENERINI CHIARA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 21/03/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma RUBANO FRANCESCO MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 21/03/2023
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 21/03/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 22/03/2023 Resoconto TENERINI CHIARA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE RISPOSTA GOVERNO 22/03/2023 Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 22/03/2023 Resoconto TENERINI CHIARA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
DISCUSSIONE IL 22/03/2023
SVOLTO IL 22/03/2023
CONCLUSO IL 22/03/2023
TENERINI e RUBANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, afferma: «I lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica»;
l'articolo 13 della richiamata legge recita: «i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5»;
con la circolare n. 46 del 14 marzo 2018 l'Inps, richiamando la norma menzionata, affermava che, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, si riconosce la rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica e per i dieci anni successivi al termine della stessa, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette bonifiche per il coefficiente dell'1,5, previsto dall'articolo 13, della legge n. 257 del 1992;
tale circolare, tuttavia, sottolinea che il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo (sistema vigente ante 1995);
in alcune aziende le bonifiche sono avvenute dopo il 1995, con la conseguenza che la citata rivalutazione non sia stata applicata alla quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo, determinando una disparità di trattamento tra lavoratori esposti ai medesimi rischi. Ciò in ragione di un requisito temporale che contraddice le finalità stesse della legge n. 208 del 2015;
numerosi sono stati i ricorsi verso l'autorità giudiziaria avviati contro tale disparità di trattamento per richiedere un'uniforme applicazione della legge n. 208 del 2015 che ha già al suo interno la copertura finanziaria idonea a garantirne l'applicazione verso tutti i lavoratori previsti dall'articolo 1 comma 277 –:
se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per sanare una situazione che crea una disparità di trattamento tra lavoratori sottoposti anni addietro ai medesimi rischi, in ragione di un requisito temporale del tutto estraneo alla ratio delle disposizioni di cui alla legge n. 208 del 2015.
(5-00545)
Ringrazio l'Onorevole interrogante che pone il tema della applicabilità dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla pensione liquidata nel sistema contributivo.
Sul punto, sono state acquisite dall'INPS informazioni, che riferisco.
Ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario coinvolti in operazioni di bonifica, la norma riconosce la rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall'INAIL, e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per il coefficiente del 1,5 (articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257).
Fermo restando che l'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 trova applicazione ai fini dell'accertamento del diritto a pensione (come chiarito nella circolare Inps n. 46 del 2018), ai fini della misura dei trattamenti pensionistici in esame il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo, posto che solo in detto sistema l'anzianità assicurativa e contributiva – richiamata dalle previsioni dell'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257 – rileva ai fini della determinazione della misura del trattamento.
Diversamente, nel sistema contributivo, la misura della pensione è determinata sulla base del montante contributivo e del coefficiente di rivalutazione collegato all'età di accesso al pensionamento.
L'INPS, pertanto, si attiene alle disposizioni normative vigenti, in base alle quali, per quanto sopra esposto, i periodi di lavoro rivalutabili ai sensi della norma in esame, ancorché successivi al 31 dicembre 1995, rilevano ai fini della determinazione del trattamento pensionistico solo se valorizzati nel sistema retributivo.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pensionato
sanita' del lavoro
sicurezza del lavoro