ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00276

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 42 del 24/01/2023
Firmatari
Primo firmatario: NISINI TIZIANA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/01/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACCONE ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 24/01/2023
CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/01/2023
GIAGONI DARIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/01/2023


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/01/2023
Stato iter:
25/01/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/01/2023
Resoconto NISINI TIZIANA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 25/01/2023
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 25/01/2023
Resoconto NISINI TIZIANA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/01/2023

SVOLTO IL 25/01/2023

CONCLUSO IL 25/01/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00276
presentato da
NISINI Tiziana
testo di
Martedì 24 gennaio 2023, seduta n. 42

   NISINI, GIACCONE, CAPARVI e GIAGONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il cosiddetto contratto in somministrazione o staff leasing è una forma di flessibilità che ben coniuga le necessità di impresa in termini di sgravi, vantaggi fiscali e costo del lavoro con la sicurezza occupazionale e di reddito dei lavoratori;

   tale tipologia contrattuale può essere a tempo indeterminato ovvero determinato; il soggetto utilizzatore può essere anche una pubblica amministrazione ma, in tal caso, la somministrazione è consentita solo a tempo determinato;

   durante l'iter di conversione in legge del cosiddetto decreto energia, al Senato, è stata modificata la data a partire dalla quale trova applicazione il limite massimo di 24 mesi, fissandola al 30 giugno 2024;

   tale data è stata più volte oggetto di posticipi e rinvii dal 2020 ad oggi;

   tuttavia la previsione di un vincolo temporale per le somministrazioni a tempo determinato presso le aziende utilizzatrici dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione – peraltro mai piaciuta anche alle parti sociali ed alle associazioni datoriali di settore (Assolavoro e Assosomm), che ne chiedevano la cancellazione – riconduce la problematica alla confusione sottostante tra il contratto di lavoro tra agenzia e lavoratore assunto a tempo indeterminato e quello che lega l'agenzia all'azienda committente;

   in seguito all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, cosiddetto «Decreto Dignità», si ricorda, il Ministero del lavoro, con circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, chiarì opportunamente che, in caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati da parte delle agenzie per il lavoro, i limiti individuati dal decreto (durata, causale e altro) non trovassero applicazione;

   si rammenta, altresì, che nella XVIII legislatura era stato avviato, su iniziativa della Lega, anche un tavolo ad hoc sulle criticità create dal limite temporale, in primis un inevitabile turn over che, nei fatti, non reca beneficio ad alcuno e pone a rischio una vastissima platea di lavoratori assunti a tempo indeterminato quantificabile in 100.000 unità;

   i settori che rischiano di essere maggiormente colpiti da una riduzione dei livelli occupazionali dei lavoratori così assunti saranno tutte le attività manifatturiere –:

   se e quali iniziative di competenza intenda adottare in merito alla criticità esposta in premessa.
(5-00276)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 gennaio 2023
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00276

  Ringrazio l'Onorevole interrogante per aver portato all'attenzione del Governo le iniziative che si intendono adottare in materia di contratto di somministrazione.
  In via preliminare, è doveroso rammentare che il lavoro somministrato è un rapporto di lavoro in base al quale l'impresa utilizzatrice può richiedere la prestazione di uno più lavoratori ad agenzie autorizzate, che risultano iscritte in un apposito Albo informatico tenuto presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
  La somministrazione di lavoro è disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2015 e coinvolge tre soggetti, vale a dire l'agenzia, il lavoratore e l'impresa utilizzatrice.
  Si tratta di un istituto complesso all'interno del quale si raccordano due distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale di somministrazione concluso tra utilizzatore (e che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato) e l'agenzia di somministrazione e il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore somministrato (che può essere ugualmente a tempo determinato o a tempo indeterminato).
  Il contratto di somministrazione esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.
  In virtù del principio di tutela del lavoratore da condotte discriminatorie, i lavoratori in somministrazione, a parità di mansioni svolte, hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
  Allo stesso modo, ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970.
  Il soggetto utilizzatore può essere anche la Pubblica amministrazione ma, in tale ipotesi, la somministrazione è consentita solo a tempo determinato.
  È doveroso evidenziare che ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato si applica la disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  La somministrazione a tempo indeterminato è consentita per qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, ma nel limite del 20 per cento rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore alla data del primo gennaio dell'anno in cui è concluso il contratto, con eventuale arrotondamento del decimale all'unità superiore, qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
  Tale percentuale può essere oggetto di modifica da parte della contrattazione collettiva applicabile dall'utilizzatore.
  La legge n. 51 del 2022 ha previsto che, fino al 30 giugno 2024, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
  Infatti, il contratto di lavoro a tempo indeterminato con un'Agenzia per il lavoro, anche se nell'ambito di una somministrazione a termine, è da considerarsi come uno strumento attraverso cui conseguire l'obiettivo di ridurre il precariato, specialmente in questo periodo di rilancio dell'intera economia nazionale.
  La limitazione temporale attualmente vigente, pertanto, crea un ostacolo normativo alla stabile occupazione del lavoratore presso l'utilizzatore ed impedisce la prosecuzione della relativa missione.
  A ciò si aggiunge che, in seguito alla conversione in legge del decreto dignità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 17 del 2018, ha chiarito opportunamente che, in caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati da parte delle Agenzie per il lavoro, i limiti individuati dal decreto non trovavano applicazione.
  Pertanto, alla luce di quanto esposto, posso assicurare la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul tema e segnalo, altresì, che è in corso un approfondimento con gli uffici tecnici finalizzato a superare in via definitiva le criticità segnalate dagli Onorevoli interroganti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro temporaneo

detrazione fiscale

assunzione