ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00248

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 28 del 04/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/06/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 04/06/2013
Stato iter:
06/06/2013
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/06/2013

RITIRATO IL 06/06/2013

CONCLUSO IL 06/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00248
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Martedì 4 giugno 2013, seduta n. 28

   CATALANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   in seguito alla liberalizzazione del mercato dei servizi a terra, la società SEA spa operatore pubblico che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, ha costituito la SEA Handling spa, operativa dal 1o giugno 2002, partecipata al 10 per cento da SEA spa e responsabile per la gestione della movimentazione merci e bagagli sotto bordo per conto di Alitalia e altre compagnie;
   il capitale sociale di SEA, ad oggi, è pari a 27.500.000,00 euro, suddiviso in 250 milioni di azioni e gli azionisti si suddividono in azionisti pubblici che detengono il 55,65 per cento delle azioni (tra i principali il comune di Milano con il 54,81 per cento la provincia di Varese con il 0,64 per cento e il comune di Busto Arsizio con 0,06 per cento e azionisti privati che ne detengono il 44,35 per cento;
   come si apprende dal comunicato stampa della Commissione europea del 19 dicembre 2012, la SEA Handling ha ricevuto, nel periodo 2002-2012, da parte di SEA spa 360.000.000 di euro;
   suddetti apporti di capitale sono stati segnalati alla Commissione europea da una società di handling concorrente il 13 luglio 2006;
   nella denuncia di cui sopra, riguardante un presunto aiuto di Stato concesso alla società SEA Handling spa (reg CP 175/06), si accusava la SEA Handling, quasi interamente di proprietà di enti pubblici, di aver ricevuto tra il 2001 e il 2005, da SEA spa, sovvenzioni destinate a ricoprire le perdite di esercizio subite, attività continuata anche dopo il 2005. Si affermava, inoltre, che il comune di Milano aveva svolto un ruolo attivo nel garantire l'equilibrio finanziario e i livelli di occupazione di SEA Handling;
   in particolare, limitatamente al periodo oggetto di denuncia, gli importi delle perdite compensate da SEA a favore di SEA Handling, sono i seguenti:
    nel 2002 SEA Handling ha registrato una perdita totale di 43.639.040,39 euro (1o giugno 2002-31 dicembre 2002), coperta con apporto di capitale da parte di SEA;
    nel 2003 SEA Handling ha registrato una perdita totale di 49.489.577,23 euro (1o gennaio 2003-31 dicembre 2003), coperta con apporto di capitale da parte di SEA;
    nel 2004 SEA Handling ha registrato una perdita totale di 47.962.810 euro (1o gennaio 2004-31 dicembre 2004);
    nel 2005 SEA Handling ha registrato una perdita totale di 42.430.169,31 euro (1o gennaio 2005-31 dicembre 2005), coperta con apporto di capitale da parte di SEA;
    secondo i dati indicati nel bilancio del gruppo SEA trasmesso dal denunciante, nel 2006 SEA Handling ha subito perdite per 44.200.000 euro;
   con lettera del 9 febbraio 2007 le autorità italiane hanno fornito le delucidazioni richieste dalla Commissione a seguito della succitata denuncia;
   la Commissione, con lettera del 30 maggio 2007, ha informato il denunciante che non disponeva di elementi sufficienti per concludere che fosse soddisfatto uno dei criteri di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, e che quindi tali aiuti potessero considerarsi aiuti di Stato;
   il 2 luglio 2007, il denunciante ha fornito informazioni aggiuntive, integrando la propria istanza e inducendo la Commissione a riesaminare la denuncia;
   le autorità italiane, su richiesta della Commissione, hanno trasmesso copia dell'intesa sindacale del 26 marzo 2002 (con lettera del 10 aprile 2008) e copia dell'intesa sindacale conclusa il 13 giugno 2008 (con lettera del 20 novembre 2008);
   in seguito all'esame di suddette informazioni, la Commissione ha stabilito che gli importi corrisposti sono incompatibili con il dettato dell'articolo 107 del TFUE, per il quale gli aiuti devono perseguire obiettivi di benessere comune come la protezione dell'ambiente, la ricerca e lo sviluppo regionale, senza falsare indebitamente la concorrenza tra le imprese nel mercato interno;
   secondo la Commissione, gli aiuti sono incompatibili anche con gli orientamenti dell'Unione Europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà del 2004, i quali prevedono che: le imprese interessate elaborino un piano solido di ristrutturazione che ripristini la redditività a lungo termine e permetta loro di funzionare senza continuare a ricevere sovvenzioni da parte dello Stato; le imprese beneficiarie dell'aiuto attuino adeguate misure compensative finalizzate a ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza create dall'aiuto dello Stato e ad apportare un considerevole contributo al piano di ristrutturazione mediante risorse proprie; l'impresa riceva un aiuto alla ristrutturazione una volta ogni dieci anni;
   i ripetuti apporti di capitale, secondo la Commissione hanno quindi conferito a SEA Handling un indebito vantaggio rispetto ai suoi concorrenti, infatti, la società, come emerge dalle perdite ingenti registrate nel bilancio, non sarebbe stata in grado di ottenere i finanziamenti sul mercato e gli importi versati si configurano, pertanto, secondo la Commissione, come aiuti di stato;
   come si apprende dal comunicato stampa del 19 dicembre 2012, la Commissione Europea ha ordinato il «recupero di 360.000.000 di euro illegalmente concessi a SEA Handling»;
   SEA Handling e il comune di Milano, rispettivamente il 15 e il 18 marzo 2013, hanno presentato ricorso, al quale si è associato il Governo uscite, contro la decisione della Commissione per aver valutato le misure controverse imputabili al comune (e quindi allo Stato), insoddisfacenti il criterio dell'investitore privato operante in condizioni di mercato e incompatibili con gli orientamenti per la salvaguardia e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
   la prossima scadenza del 31 maggio 2013 per il deposito del bilancio 2012 (salvo proroghe) impone tempi strettissimi che, coniugati con la rilevanza economica della vicenda, e le possibili conseguenze sull'occupazione, palesa l'urgenza del problema –:
   quali azioni abbia intrapreso o intenda intraprendere in relazione alla questione e ai possibili scenari prevedibili, per tutelare l'occupazione e le possibili ricadute socio-economiche sul territorio;
   se ritenga che l'ENAC abbia correttamente svolto l'attività di regolazione economica del settore e se abbia verificato la sussistenza delle condizioni previste dal regolamento per la certificazione dei prestatori d'opera di servizi aeroportuali di assistenza terra così come previsto nel compendio 5 del 23 aprile 2012 (articolo 7), emanato dallo stesso ENAC, per il quale: «il richiedente deve presentare bilanci redatti secondo le previsioni di cui all'articolo 2423 e successive del codice civile, ovvero, per le società quotate, secondo le regole internazionali (comma 1); l'impresa deve essere in possesso di un capitale sociale, con riferimento al patrimonio netto, almeno pari ad un quarto del presumibile giro d'affari derivante dalle attività da svolgere (comma 2); in mancanza, l'impresa deve dimostrare di possedere una situazione finanziaria sana in grado di garantire la sostenibilità dei costi fissi e operativi ed il mantenimento degli standard di regolarità, qualità e sicurezza relativamente ai servizi da espletare (comma 3)». (5-00248)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

aiuto alla ristrutturazione

aeroporto

assistenza a terra

accordo commerciale

liberalizzazione del mercato