NASTRI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 13, comma 12-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», cosiddetto decreto «salva Italia» successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto l'imposta municipale propria - IMU, il cui tributo si applica sulla componente immobiliare diretta ad accorpare in un'unica tassa, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con relative dovute addizionali per effetto di redditi fondiari su beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
il presupposto dell'imposta è costituito dal possesso di beni immobili, intesi quali fabbricati o terreni, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze;
secondo la prima formulazione della disciplina, il tributo si sarebbe dovuto applicare solo sui beni immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;
il gettito fiscale derivante dall'applicazione dell'IMU sull'abitazione principale risulta pari a circa 3,8 miliardi di euro secondo le stime effettuate da parte del Ministero interrogato, nel corso del 2012;
la suesposta imposta a distanza di un anno dalla sua introduzione è stata oggetto di numerose critiche, a giudizio dell'interrogante, condivisibili, in particolare nei confronti del pagamento del tributo per la prima casa, le cui detrazioni tengono conto del numero dei componenti, ancora a prescindere dal reddito, nonché dalle valutazioni che essa colpisce un numero molto rilevante di immobili, su cui grava il costo del mutuo, determinando pertanto un carico finanziario e tributario dell'immobile spesso impossibile da sostenere per molti proprietari;
ulteriori profili di criticità, a giudizio dell'interrogante, si rilevano nel calcolo complessivo dell'IMU, il cui onere risulta obiettivamente maggiore e impegnativo, rispetto alla precedente imposta comunale sugli immobili (ICI), abrogata dal precedente Governo Berlusconi, a giudizio dell'interrogante in modo corretto, nei riguardi della prima abitazione, in considerazione dell'importanza storica ed affettiva attribuita per la prima casa da parte di milioni di italiani;
l'interrogante rileva, in considerazione di quanto esposto, come occorra prevedere differenti entrate tributarie per l'amministrazione dello Stato, al fine di esonerare dal pagamento dell'IMU per la prima abitazione, la cui imposta è stata tra l'altro oggetto di rilievi critici d'incostituzionalità -:
quali orientamenti intendano esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;
se non ritengano opportuno assumere iniziative per prevedere l'esonero dal pagamento dell'imposta municipale propria - IMU a partire dall'anno 2013, limitatamente alle abitazioni principali, e prevedere, conseguentemente, la copertura finanziaria, in alternativa al gettito derivante dalla medesima imposta, attraverso gli introiti provenienti dal contrasto all'evasione fiscale. (4-18985)