ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18043

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 865 del 06/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI ANDREA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 05/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIVATI GIUSEPPE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 05/10/2017
BRIGNONE BEATRICE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 05/10/2017
PASTORINO LUCA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 05/10/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 05/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18043
presentato da
MAESTRI Andrea
testo presentato
Venerdì 6 ottobre 2017
modificato
Giovedì 12 ottobre 2017, seduta n. 869

   ANDREA MAESTRI, CIVATI, BRIGNONE e PASTORINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nel mese di settembre 2017, un bambino di circa un anno è rimasto intossicato dopo aver ingerito del veleno per topi nel reparto femminile del carcere Gazzi di Messina, dove vive insieme alla madre detenuta nigeriana. Mentre la mamma stava telefonando in una cabina telefonica, il figlio, rimasto fuori, ha ingerito parte del contenuto di una bustina di topicida trovata a terra. Il bambino è stato ricoverato d'urgenza in gravi condizioni al Policlinico di Messina e poi dimesso dopo qualche giorno;

   l'accaduto ha riacceso un faro sul tema dei minori che vivono reclusi in carcere con le madri: un fenomeno che ancora persiste nonostante sia stato oggetto nel tempo di diversi interventi legislativi, che però non hanno centrato il punto o sono rimasti disattesi;

   con la cosiddetta «legge 8 marzo», la legge n. 40 del 2001, sono state introdotte alcune modifiche e favorito l'accesso delle donne con figli piccoli alle misure cautelari alternative. Tra queste, la detenzione speciale domiciliare, che permette alle detenute madri di bambini con meno di dieci anni di poter scontare parte della pena a casa o in altro luogo di accoglienza. Alcune condizioni dettate dalla legge però hanno finito per tagliar fuori dal beneficio le donne appartenenti a categorie più svantaggiate, come le detenute tossicodipendenti, ma soprattutto donne straniere, spesso prive di fissa dimora che non possono accedere agli arresti domiciliari;

   in risposta a queste problematiche, la legge n. 62 del 2011 ha introdotto nuovi modelli detentivi più tollerabili per i bambini: le case famiglia protette, affidate ai servizi sociali e agli enti locali, e gli Icam, gli Istituti a custodia attenuata per le madri che fanno capo all'amministrazione penitenziaria. La legge è però è sostanzialmente rimasta inapplicata e al momento esiste solo una casa famiglia;

   la carenza di queste strutture è dovuta sostanzialmente alle disposizioni della legge n. 62 del 2011, che non prevede finanziamenti per le case famiglia protette. Inoltre, a differenza degli Icam che sono sotto il dipartimento di amministrazione penitenziaria, le suddette case famiglia devono essere gestite dagli enti locali. L'articolo 4 della legge n. 62 del 2011 prevede che il Ministero della giustizia può «stipulare convenzioni con enti locali per l'individuazione delle case famiglia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Questa la causa della mancata realizzazione di strutture idonee a ospitare donne con bambini appartenenti alle categorie svantaggiate;

   eppure il fenomeno dei bambini detenuti insieme alle madri è una realtà sempre presente, come rilevato anche dai dati diffusi dal Ministero della Giustizia: al 31 agosto 2017, negli istituti di detenzione, risultano reclusi 60 bambini, 25 di italiane e 35 di mamme straniere;

   a giudizio degli interroganti, la questione potrebbe essere risolta celermente e definitivamente se si decidesse di stanziare risorse «irrisorie» allo scopo, anche considerando quanto riportato nel documento finale degli Stati Generali sull'esecuzione penale che denuncia «la ridottissima attuazione dell'istituto delle Case famiglia protette (...) che avrebbe consentito ai destinatari della disciplina, qualora sprovvisti di riferimenti materiali e abitativi, di evitare in toto l'ingresso in strutture penitenziarie. (...) L'attuazione della legge richiede uno sforzo non rinviabile» –:

   se il Governo non ritenga urgente e non più rinviabile assumere iniziative, per quanto di competenza, per garantire ai bambini, figli di donne detenute, in particolare straniere, alle quali non possono essere destinate misure cautelari alternative come la detenzione speciale domiciliare, sistemazioni idonee, sicure e a misura di bambino e nel rispetto della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo;

   se non ritenga opportuno assumere iniziative normative, per prevedere una modifica dell'articolo 4 della legge n. 62 del 2011, affinché vengano stabilite le risorse necessarie da destinare alla creazione di case famiglia protette che possano ospitare le detenute madri con bambini finora escluse da qualsiasi misura cautelare alternativa.
(4-18043)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regime penitenziario

donna

detenuto