ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17065

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 820 del 26/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: BALDELLI SIMONE
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 26/06/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 26/06/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/06/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17065
presentato da
BALDELLI Simone
testo di
Lunedì 26 giugno 2017, seduta n. 820

  BALDELLI e GIACOMONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   migliaia di azionisti-risparmiatori hanno perso i loro risparmi investiti nelle azioni delle banche fallite;
   ai sensi dell'articolo 67 comma 1, lettere c) e c-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, la differenza tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dalla vendita di azioni da parte di privati cittadini è tassata con una aliquota del 26 per cento;
   l'Agenzia delle Entrate nega la deducibilità delle perdite derivanti dall'annullamento delle azioni delle banche fallite perché non realizzate attraverso la vendita delle azioni stesse: come chiarito nella circolare n. 165 del 24 giugno 1998, a norma dell'articolo 47, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi, danno luogo a redditi di capitale (e non a redditi diversi) quelli compresi nei rimborsi degli investimenti aventi natura partecipativa a seguito di recesso o esclusione del socio o della liquidazione della società, in quanto le lettere c) e c-bis) dell'articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi, a differenza della successiva lettera c-ter), non comprendono tra i presupposti di realizzo delle plusvalenze anche il rimborso di partecipazioni;
   tale interpretazione restrittiva da parte dell'Amministrazione finanziaria a giudizio degli interroganti danneggia tutte quelle persone che hanno perso i loro risparmi in tali vicende e, inoltre, risulta profondamente discriminatoria perché non permette a tutti i cittadini di usufruire degli stessi mezzi di protezione sociale e differenzia tra coloro che hanno realizzato una perdita attraverso la vendita delle azioni e coloro che, invece, l'hanno realizzata attraverso l'annullamento delle azioni causate dal fallimento delle banche –:
   se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative per modificare tale interpretazione restrittiva e permettere ai privati cittadini la deducibilità delle perdite realizzate attraverso l'annullamento delle azioni causate dal fallimento delle banche. (4-17065)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

azione

imposta sul reddito