MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa, al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 208 del codice dell'ordinamento Militare decreto legislativo n. 66 del 2012, come modificato dal decreto legislativo n. 20 del 2012 dispone che «L'attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari»;
la direttiva «Il sostegno sanitario di aderenza nelle operazioni di risposta alle crisi - edizione 2011» dello Stato Maggiore Esercito, inserisce al capitolo III - Le figure sanitarie, punto 10 - «L'Aiutante di Sanità che viene identificato come segue: "L'Aiutante di sanità, nonostante non sia riconosciuto come operatore sanitario a tutti gli effetti, svolge una funzione essenziale nelle attività del Servizio Sanitario, sia in Patria sia all'estero». In particolare, dispone, tra l'altro, che: «L'Asa opera sotto il diretto controllo e la responsabilità dell'ufficiale medico che lo impiega, in genere, per: la somministrazione della terapia orale e l'effettuazione di semplici medicazioni su indicazione e supervisione dell'Ufficiale medico; il completamento dei team di emergenza sui mezzi di soccorso che, in attività operativa, costituiscono l'equipaggio delle ambulanze non medicalizzate (squadre di trattamento di base); la compilazione e tenuta della documentazione sanitaria (registri, libretti di vaccinazione, eccetera); l'assistenza all'ufficiale medico nell'attività di visita ambulatoriale; la tenuta in ordine delle sale visita, dei magazzini sanitari e della sterilizzazione dei ferri chirurgici; l'assistenza al personale ricoverato presso le sale degenza delle infermerie di corpo; coadiuvare l'Ufficiale medico ed il SU. infermiere nell'attività di controllo su materiali, farmaci ed attrezzature in dotazione all'infermeria; l'allestimento del posto medicazione in addestramento ed in operazioni»;
tale figura, per stessa affermazione delle forze armate non essendo riconosciuta come operatore sanitario a tutti gli effetti, non ricompresa tra le professioni sanitarie e nemmeno tra le figure di supporto sanitario di attuale possibile formazione riconosciute da parte del Ministero della salute;
se ed in quali modalità tale qualificazione sia compatibile con lo stesso articolo 208 del codice dell'ordinamento della difesa e con le attuali norme che regolano l'esercizio delle professioni sanitarie e delle figure di supporto sanitario in Italia;
quali urgenti iniziative i Ministri interrogati intendano assumere in merito a quanto segnalato, anche in relazione alle possibili ripercussioni per la salute del personale alle armi. (4-17053)