ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16418

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 785 del 27/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: FRACCARO RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/04/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 27/04/2017
Stato iter:
28/06/2017
Fasi iter:

RITIRATO IL 28/06/2017

CONCLUSO IL 28/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16418
presentato da
FRACCARO Riccardo
testo di
Giovedì 27 aprile 2017, seduta n. 785

   FRACCARO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   con provvedimento depositato in cancelleria il 25 novembre 2014, procedura 11/2013 C.P., la sezione fallimentare del tribuna civile e penale di Trento, riunita in camera di consiglio, composto da Aldo Giuliani (presidente), Anna Mantovani (giudice) e Monica Maria Attanasio (giudice relatore), pur in presenza di una relazione per non fattibilità del piano concordatario del commissario giudiziale depositata il 29 aprile 2014, ha omologato il concordato preventivo proposto da Odorizzi Porfidi srl dell'ex consigliere provinciale Tiziano Odorizzi;
   con provvedimento depositato in cancelleria il 18 maggio 2015, procedura 38/2013 C.P., il medesimo collegio giudicante di cui alla procedura 11/2013 C.P., ha omologato il concordato preventivo della Pasquazzo srl ammesso con provvedimento datato 24 maggio 2014;
   la procedura concordataria della ditta Pasquazzo srl ha compreso, previo affitto, la cessione di un ramo d'azienda per un corrispettivo di euro 1.000.000 alla società Emiliana Scavi Srl, società peraltro coinvolta nel procedimento penale riguardante il terremoto dell'Emilia Romagna e citata inoltre nell'inchiesta «Aemilia»;
   nell'interrogazione n. 6266/XIV «Sul caso Vladimir e relativi soggetti coinvolti» presentata al consiglio provinciale di Trento il 4 luglio 2013 si evidenzia il coinvolgimento dell'allora assessore alla ricerca e all'innovazione Gianluca Salvadori, marito della giudice Mantovani, nelle operazioni economiche in Russia di Trentino Sprint, controllata della provincia autonoma di Trento, con una controllata della Odorizzi Porfidi;
   anche il concordato della Pasquazzo srl è riconducibile a Tiziano Odorizzi; di fatti Camparta Ambiente srl e di proprietà delle società Pasquazzo Srl (33,33 per cento), Sierra Invest srl (33,33 per cento), controllante della Odorizzi Porfidi srl, e Coop Ambiente srl (33,33 per cento);
   nel 1996 il giudice Giuliani cedette un immobile all'imprenditore Umberto Coser e nel 2008 acquistò un'abitazione in Trento dalla impresa Edile Atesina S.r.l. società di proprietà del medesimo Coser. Lo stesso Coser è inoltre proprietario della società Formula Immobiliare S.r.l. che assieme alla Società Agricola Cirè, di proprietà di Tiziano Odorizzi, rientra tra le partecipate della società Spinvest S.r.l.;
   il codice di procedura penale prevede una dettagliata normativa in materia di astensione e ricusazione, volta a garantire l'esercizio corretto e imparziale delle funzioni giurisdizionali; da tale normativa si evince che il giudice, al fine di esercitare correttamente le proprie funzioni, non deve avere nessun interesse personale che lo coinvolga, direttamente o indirettamente, nella vicenda processuale sulla quale è tenuto a pronunciarsi; laddove, invece, sussista tale interesse, egli ha l'obbligo di astenersi. In particolare, l'articolo 36 del codice di procedura penale, prevede che il giudice abbia l'obbligo di astenersi, tra l'altro, in presenza di gravi ragioni di convenienza, ipotesi che nel caso di specie sembrerebbe all'interrogante configurabile, considerati i legami esistenti tra i giudici Giuliani e Mantovani e le società Pasquazzo srl e Odorizzi Porfidi srl;
   è opinione dell'interrogante che i fatti sopra descritti, rappresentando elementi di potenziale conflitto tra l'interesse pubblico generale alla legalità e l'interesse personale, avrebbero dovuto indurre i predetti giudici ad astenersi nelle suddette procedure concordatarie;
   secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la mancata astensione del giudice, pur non costituendo causa di nullità dei provvedimenti, può comportare conseguenze disciplinari per il magistrato che non si è astenuto (ex multis, Cassazione penale, sezione seconda, 12 marzo 2014, n. 11843) –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti illustrati in premessa e quali eventuali iniziative di competenza intenda assumere, in particolare valutando la sussistenza dei presupposti per promuovere iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari di Trento. (4-16418)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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studio d'impatto

giudice