MURGIA. -
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 302 del 2009 ed il paragrafo 31 della raccomandazione ICCAT n. 10-04, prevedono che le unità da pesca non espressamente autorizzate, con permesso speciale, alla pesca del tonno rosso possono effettuare solo catture accessorie (by catch) di tale specie, non oltre il 5 per cento delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari;
con il regolamento (Ue) n. 44 del 2012 del Consiglio del 17 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L25 del 27 gennaio 2012 è stato ripartito, tra le flotte degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'annualità 2012, attribuendo all'Italia il massimale di 1.787,91 tonnellate;
il decreto ministeriale 3 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2012 reca per l'annualità 2012 la ripartizione tra i vari sistemi di pesca, del predetto massimale, la cosiddetta quota indivisa (UNCL), pari a 5 tonnellate con la costituzione di una quota di riserva pari a 53,64 tonnellate;
con il provvedimento n. 10351 dell'11 aprile 2012 la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si è riservata la facoltà di disporre l'interruzione immediata di qualsivoglia attività di pesca del tonno rosso, in caso di esaurimento del contingente di cattura ad essa assegnato;
il decreto del 23 maggio 2012 della direzione generale della pesca del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali afferma che le catture accessorie di tonno rosso (by catch) avrebbero superato la soglia della quota non divisa (UNCL) fino a 23,74 tonnellate;
tale decreto sospende per «motivi precauzionali» il prelievo accessorio (by catch) al fine di tutelare la risorsa stessa e di non incorrere in violazioni che possano comportare l'applicazione di misure sanzionatone da parte dei preposti organismi comunitari ed internazionali;
tale decreto ministeriale determina un divieto immediato delle catture accessorie (by catch) di tonno rosso adducendo a motivazione lo sforamento di 18,74 tonnellate, pur con un avanzo di una quota di riserva da 53,64 tonnellate a 34,9 tonnellate;
come indicato, ciascun pescatore professionista non poteva superiore 5 per cento del pescato per un totale di 750 chilogrammi all'anno fino all'adozione del decreto citato;
un pescatore diportista sportivo può pescare un tonno al giorno per imbarcazione;
se questa disposizione ministeriale non viene modificata e/o sospesa determinerà un danno incalcolabile alle marinerie di tutta la Sardegna e d'Italia con gravi ripercussioni in termini economici e quindi sociali per un comparto, come quello della pesca, in gravissime difficoltà anche per l'aggravio dei costi di gestione per il caro carburante;
con questa disposizione si fa passare chiaramente per comportamento da sanzionare la cattura «accidentale» (quindi per sua natura inevitabile - salvo arresto delle attività con i sistemi di pesca interessati) di tonni rossi con conseguente mortificazione degli operatori che non solo non possono trasformare in reddito la cattura di uno o più esemplari, ma sono costretti a consegnare il pescato in capitaneria per la successiva devoluzione in beneficenza (come indica il decreto ministeriale del 23 maggio 2012);
basterebbe ridurre la quota per la pesca sportiva, se si volesse davvero favorire la sopravvivenza della pesca professionale in un periodo di crisi conclamata -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza della grave situazione descritta in premessa;
se non si ravveda la necessità di adottare iniziative urgenti per giungere alla sospensione del citato decreto, per evitare di mettere in ginocchio i pescatori del Sulcis e della Sardegna tutta. (4-16283)