DI PIETRO e DI GIUSEPPE. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
la V Commissione, bilancio e tesoro, della Camera dei deputati ha approvato nella giornata del 16 aprile 2012 una serie di emendamenti al decreto-legge n. 16 del 2012 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie (...)», fra i quali un emendamento stabilisce l'esenzione dell'IMU per gli immobili resi inagibili dal terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009;
detto emendamento recita testualmente: «1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi»;
appare agli interroganti ingiusto, nonché lesivo dell'articolo 3 della Costituzione, che tale esenzione non venga applicata anche ai territori del Molise e della Puglia colpiti dal terremoto del 2002, in quanto la ricostruzione è ferma al 30 per cento degli edifici e quindi la stragrande maggioranza degli immobili colpiti risultano a tutt'oggi non agibili, nonché ai territori dell'Emilia Romagna e del nord Italia colpiti dal sisma del 20 maggio 2012;
potrebbero esistere altre forme per evitare il pagamento parziale dell'IMU su tali immobili, ma quella adottata in modo chiaro per l'Abruzzo, attraverso l'emendamento sopracitato, appare la migliore, in quanto elimina ab inizio ogni forma di dubbio al riguardo, prevedendo un'esenzione totale;
per sopperire a tale carenza, sarebbe stato sufficiente considerare anche i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, così come individuati nell'OPCM n. 3253 del 2002;
alla luce degli ultimi accadimenti, risulta quanto mai necessario valutare opportune iniziative rivolte anche ai territori del nord Italia, colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 -:
se il Governo, al fine di ristabilire una situazione di eguaglianza fra i territori delle varie Regioni italiane, non ritenga utile assumere iniziative normative nel senso indicato in premessa.(4-16262)