OLIVERI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
la libertà di un Paese si misura anche attraverso la libertà religiosa di cui godono i suoi cittadini;
il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività;
l'esercizio del diritto umano fondamentale alla libertà religiosa, nella sua dimensione esterna, associativa e pubblica è sancito tanto a livello costituzionale dall'articolo 20 della Costituzione Italiana, quanto a livello internazionale dall'articolo 9 comma 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed in quanto diritto fondamentale spetta a tutti cittadini;
l'articolo 20 della Costituzione italiana recita: «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività»;
l'articolo 9 comma 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo recita: «La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui;
per professare liberamente la propria religione è assolutamente necessaria la disponibilità e la non discriminazione tra gli edifici di culto;
la legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» al comma 2 dell'articolo 52, prevede che: «i mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune»;
la successiva legge regionale della Lombardia del 14 luglio 2006, n. 12 «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12» al comma 3-bis dell'articolo 52 recita però testualmente: «I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire.»;
ciò comporta che destinare un locale a luogo di culto, a differenza di qualsiasi altro locale, comporta costi elevati e termini molto lunghi, senza avere alcuna certezza di ricevere l'autorizzazione richiesta;
la suddetta legge regionale, oltre ad essere secondo l'interrogante palesemente incostituzionale, rischia di apparire persecutoria e discriminante nei confronti delle confessioni religiose;
la Chiesa Evangelica lombarda denuncia nell'ultimo periodo la chiusura o il divieto di apertura di diversi locali, nelle province di Bergamo, Pavia e Brescia e Monza;
tali chiusure sono causate sempre dalla stessa ragione burocratica e cioè la rigida applicazione delle norme dei PGT (piani di governo del territorio) dei comuni della regione, che richiedono la destinazione d'uso dei locali di culto;
la Chiesa Evangelica lombarda ha espresso la più viva preoccupazione per i fatti e per l'applicazione eccessivamente rigida di altre norme urbanistiche come i requisiti di sicurezza, igienicità, antincendio o ubicazione sul territorio e dei servizi afferenti, creando in tal modo, ancora una volta, un'applicazione discriminatoria, intollerante e discrezionale di norme legislative esistenti;
di fatto, la mancanza di spazi adeguati per l'esercizio del culto crea diffuse situazioni di disagio e problematizza in modo molto pesante il diritto a professare la propria fede religiosa;
il riconoscimento e l'implementazione piena dei diritti civili - e fra questi la libertà religiosa - sono tra le spie più significative del tasso di democraticità e pluralità di un sistema sociale, culturale e politico -:
quali iniziative normative intenda assumere per garantire l'effettiva disponibilità di spazi per l'esercizio di un diritto costituzionale, quale la libertà di culto.
(4-15489)