ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15315

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 728 del 23/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 23/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 23/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 23/01/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 10/04/2017

SOLLECITO IL 30/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15315
presentato da
PRODANI Aris
testo di
Lunedì 23 gennaio 2017, seduta n. 728

   PRODANI e RIZZETTO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   la figura delle guide turistiche è fondamentale per la valorizzazione del turismo e la loro professionalità può agevolare o incrementare l'indotto turistico; queste figure professionali come sostenuto dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 febbraio 1991, cui si riferisce il decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995, sono le uniche specializzate ad illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorando la sua divulgazione e contribuendo alla sua valorizzazione e tutela;
   il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha analizzato la tematica riportata in premessa in vari atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, come la risoluzione in commissione n. 8-00052 con la quale si impegnava il Governo a «procedere a una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica»; le interrogazioni n. 5-01674, n. 5-03992 e l'ordine del giorno 9/02426-A/80;
   la legge europea n. 97 del 2013 ha revisionato l'attività delle guide turistiche in Italia; in particolare l'articolo 3, comma 1 delle legge, ha stabilito che «l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale», mentre al comma 2, ha precisato come «i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica»;
   il citato articolo è intervenuto sulla procedura di pre-infrazione (EU Pilot 4277/12/MARK) riferita a violazioni della direttiva «servizi» (2006/123/CE) da parte di leggi regionali che consentono l'esercizio della professione soltanto nel relativo territorio regionale di competenza, al fine di consentire la libera prestazione di servizi di guide turistiche di altri Stati membri su tutto il territorio nazionale;
   L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha emesso, in data 9 gennaio 2017, il parere rivolto al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (AS1339);
   il parere è stato formulato ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287 del 1990, al fine di segnalare le restrizioni, concorrenziali sul mercato dei servizi professionali delle guide turistiche in Italia. Dal punto di vista dell'Agcm le restrizioni derivano dai decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 7 aprile 2015 e dell'11 dicembre 2015 che hanno introdotto un regime di specifica abilitazione su base territoriale per lo svolgimento della professione di guida turistica in siti considerati di particolare interesse storico, artistico o archeologico. Una particolarità che secondo il Garante limita le possibilità lavorative dei professionisti del settore;
   l'Autorità ha premesso infatti che «l'abilitazione a tale professione è valida in tutto il territorio nazionale (...) Tuttavia, il decreto-legge n. 83 del 2014 ha modificato la norma, che ora dispone che il Ministero dei beni e delle attività culturali può individuare con proprio decreto i “siti di particolare interesse”, per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché i requisiti necessari ad ottenerla e la disciplina del procedimento di rilascio. L'abilitazione specifica, quindi, è valida solo per i siti di particolare interesse presenti nella Regione o Provincia in cui il professionista ha superato la prova»;
   di conseguenza, l'Autorità ha evidenziato come siano individuabili «due figure di guida turistica: una guida abilitata con esame in qualsiasi Regione o Provincia italiana (o con titolo riconosciuto ottenuto in Paese membro UE), che può svolgere l'attività in tutto il territorio nazionale, ad esclusione dei siti specialistici; una guida che potrà effettuare le visite guidate anche all'interno dei siti specialistici (ma solo nell'ambito regionale in cui ha sostenuto la prova)»;
   il Garante ha ritenuto che «il Ministero abbia quindi reintrodotto nella disciplina nazionale la previsione di autorizzazioni valide a livello locale, contraria a norme e principi in materia di concorrenza a livello europeo, in particolare al principio di libera circolazione dei professionisti e di rafforzamento del mercato interno»;
   infine, l'Agcm ha comunicato che «le modifiche introdotte nei citati Decreti non soddisfino il requisito di proporzionalità, poiché non appaiono necessarie rispetto ad obiettivi di interesse generale connessi alla protezione del patrimonio storico e artistico (visto anche l'esiguo numero di «siti di particolare interesse» elencati) e che le modifiche introdotte dai citati Decreti siano idonee a limitare ingiustificatamente l'attività delle guide turistiche ed auspica che le osservazioni formulate possano indurre ad un riesame della materia le autorità competenti –:
   quali iniziative, alla luce dei fatti esposti in premessa, il Ministro interrogato intenda assumere ai fini del riesame professione della guida turistica, figura fondamentale per lo sviluppo del comparto turistico. (4-15315)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

organizzazione della professione

sentenza della Corte CE

libera prestazione di servizi