ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14073

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 555 del 30/11/2011
Firmatari
Primo firmatario: LARATTA FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/11/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 30/11/2011
SERVODIO GIUSEPPINA PARTITO DEMOCRATICO 30/11/2011
STRIZZOLO IVANO PARTITO DEMOCRATICO 30/11/2011
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 30/11/2011
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 30/11/2011
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 30/11/2011
VASSALLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 30/11/2011
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 30/11/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 30/11/2011
Stato iter:
19/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2012
BALDUZZI RENATO MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/07/2012

CONCLUSO IL 19/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14073
presentata da
FRANCESCO LARATTA
mercoledì 30 novembre 2011, seduta n.555

LARATTA, BERNARDINI, SERVODIO, STRIZZOLO, OLIVERIO, RUBINATO, BOSSA, VASSALLO e LENZI. -
Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 comma 13, disposto che «Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione»;

il successivo comma 14 ha stabilito che «Fermo restando gli effetti esplicati d sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emana fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto». Con recentissima sentenza del 9 novembre 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122;

la norma censurata aveva consentito al Governo di risparmiare ingiustamente l'erogazione di molte decine di milioni di euro a favore di cittadini gravemente danneggiati da emotrasfusioni di sangue infetto, che si contano nell'ordine di 20.000 persone;

l'AMEV (Associazione malati emotrasfusi e vaccinati) di Firenze, in persona suo presidente nazionale, avvocato Marcello Stanca, è intervenuta nel giudizio di costituzionalità nell'interesse di numerosi associati chiedendo anche che il Governo ponga rimedio ad una grave ingiustizia contraria alla Costituzione, che si protrae ormai dal 31 maggio del 2010 a carico di cittadini, tutelati dall'Associazione, gravemente ammalati per HCV, HIV, spesso in fin di vita;

gli indennizzi mensili dovuti ai sensi della legge n. 210 del 1992 sui quali è stata operata l'illegittima riduzione tramite la norma censurata dalla consulta, sono erogati oggi dalle regioni tramite le Asl, così che tutti gli enti indicati saranno obbligati a restituire ai cittadini, con gli interessi di mora, solidalmente con il Ministero della salute, tutto quanto illegittimamente trattenuto per 17 mesi, sull'intero territorio nazionale -:

quali iniziative di natura finanziaria, ed in quali termini temporali, intendano adottare, con urgenza, al fine di restituire il maltolto ai cittadini danneggiati da emotrasfusioni anche al fine di evitare la proliferazione di azioni giudiziarie, sicuramente dannose per il bilancio dello Stato.(4-14073)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 19 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 669
All'Interrogazione 4-14073 presentata da
FRANCESCO LARATTA

Risposta. - A seguito della sentenza n. 293 del 2011 della Corte costituzionale, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122», il Ministero della salute ha provveduto, con note del 17 novembre 2011 e del 2 dicembre 2011, ad informare il competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze circa la necessità di procedere, in tempi brevi, all'adeguamento mensile dell'indennizzo vitalizio dei soggetti beneficiari della legge n. 210 del 1992 di competenza statale, erogato a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale dal prossimo rateo bimestrale.

Il Ministro della salute: Renato Balduzzi.