ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13946

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 551 del 18/11/2011
Firmatari
Primo firmatario: GIRLANDA ROCCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 18/11/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 18/11/2011
Stato iter:
19/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2012
BALDUZZI RENATO MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/07/2012

CONCLUSO IL 19/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13946
presentata da
ROCCO GIRLANDA
venerdì 18 novembre 2011, seduta n.551

GIRLANDA. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

con trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), in Italia si intendono procedure sanitarie normate e con specifiche tutele di legge, che possono essere applicate in caso di motivata necessità e urgenza clinica, avanti al rifiuto al trattamento del soggetto che soffra di una grave patologia psichiatrica o infettivologica non altrimenti gestibile, a tutela della sua salute e sicurezza e/o della salute pubblica;

il trattamento sanitario obbligatorio, istituito dalla legge n. 180 del 1978 e attualmente regolamentato dalla legge n. 833 del 1978, articoli 33-35, è un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l'effettuazione di determinati accertamenti e terapie ad un soggetto affetto da malattia mentale che, anche se in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, rifiuti il trattamento solitamente per mancanza di consapevolezza di malattia;

dal punto di vista normativo, il trattamento sanitario obbligatorio viene emanato dal sindaco del comune presso il quale si trova il paziente, su proposta motivata di un medico. Qualora il trattamento preveda un ricovero ospedaliero, è necessaria inoltre la convalida di un secondo medico, appartenente ad una struttura pubblica; la procedura impone infine l'informazione dell'avvenuto provvedimento al giudice tutelare di competenza;

il trattamento sanitario obbligatorio ospedaliero viene disposto, di norma, in tre casi: rifiuto del trattamento, impossibilità all'adozione di adeguate misure extra ospedaliere, affezione da malattie mentali che necessitano di trattamenti sanitari urgenti;


sono frequenti i casi di un involontario abuso di potere o incompetenza da parte del personale sanitario, soprattutto in relazione a malattie mentali di lieve entità, che provocano una recrudescenza del comportamento del paziente, tale da inasprirne i gesti e condizionare così anche i comportamenti e le scelte delle persone più vicine al paziente;


la percezione comune del trattamento sanitario obbligatorio in ambito lavorativo ed occupazionale, ma anche presso l'opinione pubblica, equivale alla presenza di gravi disturbi di varia natura tali da condizionare fortemente l'atteggiamento verso la persona interessata, anche e soprattutto con un'accezione negativa -:


se il Ministro intende attuare iniziative anche normative volte a rivedere gli ambiti di applicazione del trattamento sanitario obbligatorio e dei requisiti in possesso delle autorità e del personale medico preposto, dopo un attento esame della casistica più recente, al fine di valutare l'impatto dei casi in cui tale trattamento ha assunto le caratteristiche di un atto spropositato rispetto alle condizioni dei pazienti.(4-13946)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 19 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 669
All'Interrogazione 4-13946 presentata da
ROCCO GIRLANDA

Risposta. - Come ricordato nell'interrogazione in esame, il trattamento sanitario obbligatorio istituito con la legge 13 maggio 1978, n. 180 «Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori» e disciplinato anche dagli articoli 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è un atto dalla doppia natura, medica e giuridica.
Se correttamente applicato, esso è in grado di tutelare sia la salute che i diritti della persona a cui viene somministrato.
I problemi segnalati nell'interrogazione non appaiono essere attribuibili a disfunzioni normative, bensì ad «incompetenza» e ad «abusi» più o meno volontari, come è ipotizzato anche nello stesso atto ispettivo.
Non si ritiene, pertanto, che sia necessario rivedere l'istituto da un punto di vista normativo, tanto meno in relazione agli ambiti di applicazione; appare opportuno, invece, vigilare sulla sua corretta applicazione.
Vale la pena, inoltre, segnalare che la professionalità degli operatori sanitari coinvolti e la correttezza dei percorsi applicativi attengono alle competenze e responsabilità delle Amministrazioni regionali.

Il Ministro della salute: Renato Balduzzi.