GIRLANDA. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
con trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.), in Italia si intendono procedure sanitarie normate e con specifiche tutele di legge, che possono essere applicate in caso di motivata necessità e urgenza clinica, avanti al rifiuto al trattamento del soggetto che soffra di una grave patologia psichiatrica o infettivologica non altrimenti gestibile, a tutela della sua salute e sicurezza e/o della salute pubblica;
il trattamento sanitario obbligatorio, istituito dalla legge n. 180 del 1978 e attualmente regolamentato dalla legge n. 833 del 1978, articoli 33-35, è un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l'effettuazione di determinati accertamenti e terapie ad un soggetto affetto da malattia mentale che, anche se in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, rifiuti il trattamento solitamente per mancanza di consapevolezza di malattia;
dal punto di vista normativo, il trattamento sanitario obbligatorio viene emanato dal sindaco del comune presso il quale si trova il paziente, su proposta motivata di un medico. Qualora il trattamento preveda un ricovero ospedaliero, è necessaria inoltre la convalida di un secondo medico, appartenente ad una struttura pubblica; la procedura impone infine l'informazione dell'avvenuto provvedimento al giudice tutelare di competenza;
il trattamento sanitario obbligatorio ospedaliero viene disposto, di norma, in tre casi: rifiuto del trattamento, impossibilità all'adozione di adeguate misure extra ospedaliere, affezione da malattie mentali che necessitano di trattamenti sanitari urgenti;
sono frequenti i casi di un involontario abuso di potere o incompetenza da parte del personale sanitario, soprattutto in relazione a malattie mentali di lieve entità, che provocano una recrudescenza del comportamento del paziente, tale da inasprirne i gesti e condizionare così anche i comportamenti e le scelte delle persone più vicine al paziente;
la percezione comune del trattamento sanitario obbligatorio in ambito lavorativo ed occupazionale, ma anche presso l'opinione pubblica, equivale alla presenza di gravi disturbi di varia natura tali da condizionare fortemente l'atteggiamento verso la persona interessata, anche e soprattutto con un'accezione negativa -:
se il Ministro intende attuare iniziative anche normative volte a rivedere gli ambiti di applicazione del trattamento sanitario obbligatorio e dei requisiti in possesso delle autorità e del personale medico preposto, dopo un attento esame della casistica più recente, al fine di valutare l'impatto dei casi in cui tale trattamento ha assunto le caratteristiche di un atto spropositato rispetto alle condizioni dei pazienti.(4-13946)