ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13054

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 617 del 02/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: FRACCARO RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 02/05/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13054
presentato da
FRACCARO Riccardo
testo di
Lunedì 2 maggio 2016, seduta n. 617

   FRACCARO e BUSINAROLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 359 del codice di procedura penale (libro quinto – indagini preliminari e udienza preliminare – Titolo V attività del pubblico ministero (articoli 358-378)) prevede che il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera;
   i consulenti tecnici sono nominati dal pubblico ministero, il quale, per prassi, li nomina anche su suggerimento dei soggetti di polizia giudiziaria, tra soggetti di comprovata esperienza ed affidabilità, chiamati a fornire contributi di natura tecnico-scientifica, fondati su cognizioni specialistiche non possedute dall'organo inquirente;
   il consulente tecnico, è nominato discrezionalmente dal magistrato inquirente o dal giudice, viene investito di una pubblica funzione e svolge attività talvolta sostanzialmente giurisdizionali o di ausilio alle attività di indagine, pur senza avere uno stabile rapporto d'impiego con lo Stato;
   tra i consulenti tecnici, assumono un ruolo significativo i soggetti che procedono alla traduzione dalle lingue straniere alla lingua italiana delle conversazioni intercettate nell'ambito dei procedimenti giudiziari, al fine dell'acquisizione dei necessari elementi probatori circa il delineamento delle attività criminose finalizzate all'impedimento dell'azione delinquenziale;
   i consulenti che procedono alla traduzione delle conversazioni intercettate svolgono un'attività coordinata con il magistrato e gli ufficiali di polizia giudiziaria nel corso del procedimento giudiziario. Lavorando presso gli uffici di polizia giudiziaria a cui è assegnata l'indagine sono a piena disposizione del pubblico ministero e degli organi inquirenti e sono di norma disponibili a prestare il proprio lavoro anche nelle fasce orarie notturne e nei giorni festivi. Ciò anche per garantire un'interpretazione pressoché istantanea in occasione di pedinamenti e osservazioni, anche su lassi di tempo molto estesi, per poter sviluppare accertamenti in maniera tempestiva ed approfondita nonché per permettere in tempo reale una ricostruzione chiara e completa di situazioni o dinamiche criminose che rimarrebbero non individuabili e incomprese da parte del personale di polizia giudiziaria non specializzato. Il lavoro svolto da tali consulenti è pertanto ritenuto indispensabile per un proficuo ed efficace espletamento dell'attività giudiziaria e delle attività investigative ed in particolare relativamente ai delitti di criminalità organizzata;
   gli stessi addetti alla traduzione e all'interpretazioni possono ricevere simultaneamente più incarichi nel corso del medesimo anno solare e, non di rado, in procedimenti giudiziari che si svolgono nel medesimo arco temporale. Tuttavia, gli orari giornalieri e la durata dell'incarico sono caratterizzati da un elevato grado di incertezza essendo entrambi vincolati alle scelte investigative e di indagine e all'esito del procedimento giudiziario, la cui archiviazione, estensione o chiusura sono determinate, nella quasi totalità dei casi, da cause contingenti;
   la retribuzione dei consulenti addetti alle traduzioni delle conversazioni registrate e della documentazione prodotta nel corso delle indagini è disciplinata dall'articolo 4, «onorari commisurati al tempo», della legge 8 luglio 1980, n. 319, che regola i compensi spettanti agli interpreti e ai traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria;
   l'articolo 4 della legge n. 319 del 1980 prevede che gli onorari siano commisurati al tempo impiegato e vengano determinati in base alle vacazioni. La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione era in origine di Lire 10.000 e per ciascuna delle successive è di lire 5.000. L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni. Può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacazione non si divide che per metà. Trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente;
   l'articolo 4 della legge n. 319 del 1980 prevede altresì che il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico e che questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione;
   il decreto 30 maggio 2002 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, intitolato «Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale», all'articolo 1 prevede che gli onorari di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive;
   per i procedimenti di lunga durata, la richiesta di liquidazione del lavoro svolto avviene normalmente su base mensile e contiene le ore di lavoro prestato nonché le vacazioni da retribuire. Inoltre, per prestazioni di particolare complessità che implicano l'interpretazione, la descrizione e la spiegazione di terminologie e di aspetti sociali e geografici delle località di origine degli autori delle conversazioni, quando il magistrato dichiari l'urgenza dell'adempimento o quando l'incarico si svolga collegialmente, il compenso può essere aumentato sino al doppio;
   il mandato di pagamento consegnato al consulente che si occupa di interpretazione e traduzione ha la forma del «Modello per il pagamento delle spese di giustizia». Qualora il consulente dichiari di non essere soggetto a I.V.A., nel mandato viene applicata una ritenuta IRPEF del 23 per cento nonché l'addizionale regionale. Non viene invece applicata alcuna ritenuta previdenziale sebbene l'attività lavorativa del consulente abbia tutte le caratteristiche definite dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, che regola il lavoro a tempo parziale, il lavoro intermittente, il lavoro a tempo determinato, la somministrazione di lavoro, l'apprendistato e il lavoro accessorio nonché le caratteristiche definite dal precedente decreto legislativo settembre 2003, n. 276 che regolava le tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e le tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Le modalità di impiego dei consulenti che si occupano di interpretazione e traduzione, pur apparendo essi a tutti gli effetti come lavoratori subordinati e come è peraltro attestato dal modello CUD (ora certificazione unica) rilasciato dalla procura della Repubblica che inserisce gli importi lordi attribuiti alla voce «Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato», non determinano il versamento dei contributi previdenziali sull'importo della retribuzione corrisposta da parte del datore di lavoro;
   inoltre, la procura della Repubblica, che in qualità di organo giudiziario inquirente con competenza territoriale presso il tribunale ordinario risultata essere il datore di lavoro a tutti gli effetti, al momento della nomina dei consulenti tecnici per le interpretazioni e le traduzioni o al momento della scadenza della nomina stessa, non provvede a comunicare verso il competente centro per l'impiego i rapporti instaurati, trasformati e cessati come invece prevederebbe la legge 27 dicembre 2006, n. 296 –legge finanziaria 2007 –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti indicati nelle premesse e se intenda assumere le iniziative normative di competenza per la regolarizzazione previdenziale dei consulenti tecnici per l'interpretazione e la traduzione di conversazioni e documenti in lingua straniera non titolari di partita Iva e nominati ai sensi dell'articolo 359 del codice di procedura penale, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 anche ai fini del riconoscimento del periodo lavorativo per il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici. (4-13054)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro temporaneo

pubblico ministero

traduzione