ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12515

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 590 del 15/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: MELILLA GIANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 15/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 15/03/2016
Stato iter:
31/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/05/2017
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/05/2017

CONCLUSO IL 31/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12515
presentato da
MELILLA Gianni
testo di
Martedì 15 marzo 2016, seduta n. 590

   MELILLA. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   dai dati forniti dall'unione delle camere penali e dall'Eurispes si evince che, dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale nel 1989, che ha introdotto, con gli articoli 314 e 315, l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, ci sono state 22.323 persone che hanno usufruito di questo risarcimento;
   di contro, non si sa nulla di coloro i quali, pur assolti non hanno potuto usufruire di questo beneficio perché ritenuti con i loro comportamenti colpevoli del «dolo e colpa grave» inseriti nel primo comma dell'articolo 314 e ostativi al risarcimento;
   si parla di quasi quarantamila persone dall'introduzione della legge, ma non esistono dati certi e ufficiali;
   si rileva che, con riferimento all'articolo 314 del codice di procedura penale, i deputati di Sinistra italiana hanno presentato una proposta di legge con cui se ne propone l'abrogazione Atto Camera n. 2871;
   a giudizio dell'interrogante non può, una persona assolta, subire un altro giudizio, in base alle frequentazioni che aveva o altre considerazioni sulla sua vita privata che non hanno nulla a che vedere con rilievi di carattere penale; se la sentenza è assolutoria, questa va rispettata e la persona va risarcita;
   quante siano le persone innocenti interessate dall'applicazione di questo comma, che a giudizio dell'interrogante è palesemente ingiusto, perché introduce nell'ordinamento un giudizio «morale»;
   quali iniziative intenda assumere per superare un comma che ad avviso dell'interrogante, presenta profili di dubbia costituzionalità e ridare fiducia nella giustizia a cittadini che hanno subito i danni della ingiusta carcerazione. (4-12515)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 31 maggio 2017
nell'allegato B della seduta n. 807
4-12515
presentata da
MELILLA Gianni

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, dopo aver evidenziato quanto siano elevati i dati statistici relativi al riconoscimento dell'equa riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 codice di procedura penale e come sia, invece, del tutto sconosciuto il numero di persone che, sebbene assolte, sono escluse dal beneficio essendo stato riconosciuto il loro contributo, per dolo o colpa grave, nel dar causa alla limitazione della libertà, chiede a questo Ministro della giustizia quali iniziative intenda assumere per modificare la norma relativamente a tale profilo, che presenterebbe aspetti di dubbia costituzionalità.
  Deve, in primo luogo, rilevarsi che nei procedimenti di risarcimento del danno per ingiusta detenzione ed errore giudiziario l'unico legittimato passivo è il Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il Ministero della giustizia viene notiziato circa l'esistenza di tali procedimenti dalla Avvocatura dello Stato, onde fornire un'eventuale ausilio istruttorio.
  A fini statistici e di monitoraggio, il Ministero della giustizia provvede, inoltre, ad acquisire periodicamente i dati relativi al numero delle condanne subite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dei relativi esborsi finanziari, onde poter svolgere, nei casi di notevole rilevanza economica, i doverosi compiti di segnalazione e controllo.
  Tanto premesso, nel merito della questione posta dall'interrogante, va rilevato che, nell'attuale assetto normativo, la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti, positivi e negativi, che legittimano il diritto all'equa riparazione, incluso il sindacato sulla condotta dell'imputato ingiustamente ristretto, come previsto dal citato articolo 314 del codice di rito, è rimessa, in via esclusiva, alla autorità giudiziaria nell'ambito dei relativi procedimenti giurisdizionali.
  Al riguardo, giova rappresentare che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la riparazione per ingiusta detenzione, che possiede connotazioni di natura civilistica, è uno strumento non risarcitorio, bensì indennitario da atto lecito, mediante il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per l'ingiusta ma incolpevole compressione della libertà personale. Come evidenziato dalla competente articolazione ministeriale, l'eventuale sussistenza della condizione ostativa al riconoscimento del relativo diritto – costituita dall'avere dato causa all'ingiusta detenzione per dolo o colpa grave ai sensi dell'articolo 314, comma 1, codice di procedura penale – è soggetta ad una valutazione particolarmente approfondita da parte del giudice, effettuata sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili, tenendo conto di quei comportamenti che denotino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, di cui deve essere data congrua ed adeguata motivazione, e che si pongano in un apprezzabile collegamento causale con il provvedimento che ha determinato la restrizione cautelare stessa.
  Peraltro, la disposizione di cui all'articolo 314 codice di procedura penale, con specifico riguardo ai profili censurati dall'interrogante, non risulta essere stata mai sottoposta al giudice delle leggi, nonostante sia possibile sollevare la questione di costituzionalità, in via incidentale, nell'ambito del processo.
  Il tema posto con l'atto di sindacato ispettivo è, comunque, all'attenzione del Parlamento. È stata, infatti, presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge di iniziativa parlamentare «Modifiche agli articoli 314 e 643 del codice di procedura penale, in materia diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione e alla riparazione dell'errore giudiziario» il cui testo prevede la modifica del codice di rito, precisamente del comma 1 dell'articolo 314 e del comma 1 dell'articolo 43 c.p.p. al fine di eliminare dagli stessi le parole «colpa grave» e, quindi, escludere l'equa riparazione per ingiusta detenzione e per errore giudiziario solo in presenza di comportamenti dolosi da parte degli interessati.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

danno

errore giudiziario