ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11442

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 456 del 31/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: PALAGIANO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 31/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MURA SILVANA ITALIA DEI VALORI 31/03/2011


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 31/03/2011
Stato iter:
19/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2012
BALDUZZI RENATO MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 05/10/2011

SOLLECITO IL 18/04/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/07/2012

CONCLUSO IL 19/07/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11442
presentata da
ANTONIO PALAGIANO
giovedì 31 marzo 2011, seduta n.456

PALAGIANO e MURA. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

come si apprende da agenzie e numerosi articoli di stampa del 27 e 28 marzo 2011, quattordici ragazzi di una classe della quarta dell'istituto tecnico agrario Zanelli di Reggio Emilia, in gita scolastica a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, nei giorni 23 e 24 marzo 2011, sono stati vittime di una intossicazione alimentare e non sarebbero stati visitati dalla guardia medica del luogo;

in particolare, alla richiesta di un tempestivo intervento, le insegnanti si sono sentite rispondere di non potere assistere i quattordici ragazzi poiché non cittadini veneti, nel rispetto di una precisa disposizione di legge regionale e dovendo per questo rivolgersi direttamente al pronto soccorso dell'ospedale di Abano Terme;

considerato il precipitare della situazione di ora in ora, gli studenti sono stati cosi trasportati all'ospedale di Abano con una staffetta di ambulanze (solo 2 quelle a disposizione di questo piccolo pronto soccorso) e taxi;

il giorno seguente un genitore di uno dei ragazzi si è nuovamente rivolto allo stesso ufficio della guardia medica per verificare se l'incidente fosse attribuibile al comportamento negligente e riprovevole di un medico o se invece esistesse veramente una tale disposizione regionale. La risposta è stata eloquente: «in effetti il servizio medesimo non era tenuto a visitare turisti o persone non venete a causa di una norma regionale»;

di fronte all'insistenza del genitore, che eccepiva che in ogni caso il medico «fosse tenuto a curare una persona che stava male», la risposta è stata sempre la stessa, ossia che «la disposizione regionale era quella e non poteva essere messa in discussione»;

lo stesso medico - diverso da quello di guardia la sera dell'incidente - afferma inoltre che all'estero - ad esempio in Francia e Svezia - non esiste la guardia medica e ci si rivolge al pronto soccorso;

l'assessore veneto alla sanità, Luca Coletto, nel frattempo, dichiara ai media che «non esiste al mondo che in una struttura sanitaria veneta possano essere rifiutate le cure a qualcuno che ne ha bisogno», assicurando che non lascerà nel dimenticatoio questo grave episodio -:

di quali elementi disponga il Ministro interrogato in relazione alla vicenda di cui in premessa;

quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle sue competenze, anche al fine di accertare se, pur in assenza di una specifica legge regionale, esistano circolari o altre disposizioni interne, che inducano gli operatori del Servizio sanitario veneto a comportamenti, ad avviso degli interroganti, irresponsabili, che mettono a rischio la salute dei cittadini, operando una vera e propria discriminazione nei confronti dei non residenti in regione.
(4-11442)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 19 luglio 2012
nell'allegato B della seduta n. 669
All'Interrogazione 4-11442 presentata da
ANTONIO PALAGIANO

Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare in esame tenendo conto della disciplina normativa introdotta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», e della conseguente autonomia organizzativa e gestionale dei servizi sanitari regionali.
La prefettura - ufficio territoriale del governo di Padova, ha trasmesso una dettagliata documentazione, dalla quale si evincono le circostanze dell'episodio in esame.
Alle ore 20:00 del giorno 24 marzo 2011 l'insegnante di una classe dell'Istituto tecnico agrario di Reggio Emilia, accompagnatrice dei ragazzi in una gita scolastica, contattava telefonicamente il servizio di continuità assistenziale di Montegrotto Terme, in quanto alcuni alunni della sua classe, ospitata da alcuni giorni presso un hotel di Montegrotto Terme, avevano manifestato da alcune ore nausea e vomito.
«Interrogata sulla presenza di sintomi di rilievo quali cefalea, dolori addominali, diarrea, febbre e vertigini, l'insegnante rispondeva negativamente, spiegando che la ragione della telefonata era quella di ottenere indicazioni su eventuali provvedimenti o farmaci da somministrare ai ragazzi».
La dottoressa di turno «informava l'insegnante della sua disponibilità a prescrivere sintomatici del caso da somministrare ai ragazzi e suggeriva di somministrare liquidi in piccole quantità per evitare una eventuale disidratazione secondaria al vomito.
Sottolineava la necessità di rivolgersi al pronto soccorso nel caso in cui le condizioni dei ragazzi si fossero aggravate.
Precisava inoltre che, secondo quanto definito dalla normativa, il servizio di continuità assistenziale viene erogato ai soggetti residenti nel territorio di competenza. Forniva comunque la sua disponibilità per ogni ulteriore informazione richiesta per l'assistenza degli alunni».
Alle ore 20:45 l'insegnante contattava nuovamente la stessa dottoressa, «informandola che nel frattempo altri alunni avevano presentato la medesima sintomatologia e che aveva contattato il direttore sanitario dello stabilimento termale, il quale l'aveva informata che il caso era di competenza del medico di continuità assistenziale».
La dottoressa dava indicazione di rivolgersi al pronto soccorso, «visto che l'aumento del numero di casi fra gli studenti che nelle giornate precedenti avevano consumato i pasti tutti nello stesso ristorante, poneva il sospetto diagnostico di una intossicazione alimentare, rendendo necessaria l'effettuazione di indagini ematochimiche volte a chiarire la situazione e fornire adeguata terapia.
Gli studenti sono stati tempestivamente accompagnati in ambulanza al pronto soccorso della casa di cura di Abano Terme, dove hanno ricevuto le cure del caso».
Al turno notturno del giorno seguente un collega della dott.ssa riceveva un'ulteriore telefonata da parte dell'insegnante, che chiedeva chiarimenti sulla normativa che regolamenta le prestazioni erogate dal personale del Servizio di continuità assistenziale.
L'azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova ha inteso precisare che l'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 - testo integrato con A.C.N. del 29 luglio 2009 - all'articolo 67, comma 1, sancisce: «Il medico di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell'ambito territoriale afferente alla sede di servizio».
La Regione Veneto, in deroga alle relative norme dell'A.C.N., ha stabilito, con decreto della giunta regionale n. 4395/2005, l'obbligo per il medico di continuità assistenziale di assicurare le prestazioni sanitarie non differibili agli assistiti del Servizio Sanitario Regionale in deroga agli ambiti territoriali di cui all'articolo 67, comma 1.
Ciò premesso e per rispondere al quesito posto, questo Ministero osserva che l'articolo 67, comma 14, dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005, facendo riferimento all'articolo 32 dello stesso accordo, stabilisce che «nell'ambito degli accordi regionali e sulla base del disposto dell'articolo 32, è organizzata la continuità dell'assistenza ai cittadini non residenti nelle località a forte flusso turistico».
Infatti, il comma 1 dell'articolo 32 precisa che «sulla base di apposite determinazioni regionali sono individuate le località a forte flusso turistico nelle quali organizzare un servizio di assistenza sanitaria rivolta alle persone non residenti».
Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo prevede che le prestazioni di assistenza ai turisti sono retribuite dal cittadino non residente sulla base del disposto di cui all'articolo 57 dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.
Poiché il potenziamento del servizio di assistenza ai turisti delle strutture sanitarie è demandato alla contrattazione regionale, nessuna iniziativa può essere avviata dal Ministero della salute.

Il Ministro della salute: Renato Balduzzi.