ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07231

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 347 del 10/12/2014
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/12/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
CURRO' TOMMASO MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 10/12/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/12/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10/12/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 17/12/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 15/01/2015

SOLLECITO IL 12/02/2015

SOLLECITO IL 25/03/2015

SOLLECITO IL 21/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07231
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Mercoledì 10 dicembre 2014, seduta n. 347

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, SEGONI, TERZONI, ZOLEZZI, CANCELLERI, CURRÒ, DI BENEDETTO, DI VITA, D'UVA, GRILLO, LOREFICE, LUPO, MARZANA, NUTI, RIZZO e VILLAROSA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il 28 marzo 2014 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera C(2014)1851 di costituzione in mora, ex articolo 258 TFUE, con la quale ha aperto la procedura di infrazione 2014–2059 riguardante l'attuazione in Italia della direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (ex Pilot 1976/2011/ENVI);
   la direttiva 91/271/CEE ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano raccolte e sottoposte a trattamento appropriato, in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e, di conseguenza, della salute dei cittadini dell'Unione europea;
   in base all'articolo 3 della medesima direttiva «(1) Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 e entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000. Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998. Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. (2) Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono rispondere ai requisiti dell'allegato I A. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18»;
   in base all'articolo 4 «(1) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità: al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.; entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000; entro il 31 dicembre 2 005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2.000 e 10.000. (2) Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in regioni d'alta montagna (al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare), dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al paragrafo 1, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente. (3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi i e 2 devono soddisfare ai requisiti previsti all'allegato I B. Tali requisiti possono essere modificati conformemente alla procedura prevista all'articolo 18. (4) Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all'impianto di trattamento nel corso dell'anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti»;
   secondo l'articolo 5, «(1) Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II. (2) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e. (3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare ai pertinenti requisiti previsti dall'allegato I B. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 18. (4) In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75 per cento per il fosforo totale e almeno al 75 per cento per l'azoto totale. (5) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4. Qualora i suddetti bacini drenanti siano situati, totalmente o parzialmente, in un altro Stato membro si applica l'articolo 9. (6) Gli Stati membri provvedono affinché si proceda alla reidentificazione delle aree sensibili ad intervalli non superiori ai quattro anni. (7) Gli Stati membri provvedono affinché le aree individuate come sensibili in seguito alla reidentificazione di cui al paragrafo 6 soddisfino, entro sette anni, ai requisiti di cui sopra. (8) Uno Stato membri non è tenuto ad individuare aree sensibili ai sensi della presente direttiva qualora applichi il trattamento prescritto dai paragrafi 2, 3 e 4 in tutto il suo territorio»;
   l'articolo 10 della medesima direttiva stabilisce che: «Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico»;
   in una lettera del 4 aprile 2011, i servizi della Commissione, direzione generale dell'ambiente, hanno chiesto alle autorità italiane (rif. EU-Pilot 1976/11/ENVI) di fornire informazioni sull'attuazione della direttiva in Italia, in particolare per quanto riguarda 1.007 agglomerati: a) 11 agglomerati che sono risultati non conformi all'articolo 3 della direttiva; b) 583 agglomerati che sono risultati non conformi agli articoli 3 e 4 della direttiva; c) 383 agglomerati che sono risultati non conformi all'articolo 4 della direttiva; d) 6 agglomerati che sono risultati non conformi agli articoli 4 e 5 della direttiva; e) 24 agglomerati che sono risultati non conformi all'articolo 5 della direttiva;
   le autorità italiane hanno risposto alle richieste di cui sopra, con lettere, rispettivamente del 16 settembre 2011, 23 gennaio 2012, 29 maggio 2012 e 11 luglio 2013. La lettera di costituzione di messa in mora inviata dalla Commissione europea all'Italia, in data 28 marzo 2014, si basa sull'analisi fornita proprio dalle autorità italiane relativamente agli agglomerati interessati da tutte le richieste EU-Pilot di cui sopra;
   la Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, 5(2), 5(3), e 10 della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, in un numero consistente di agglomerati – alcuni dei quali molto grandi (Roma, Firenze, Napoli, Bari, Pisa) – e alcuni dei quali scaricano in aree sensibili. Inoltre l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva in cinquantacinque aree sensibili. Ciò costituisce una violazione sistematica della direttiva,
   l'Allegato I alla lettera di costituzione in mora riporta gli agglomerati non conformi agli articoli 3 e/o 4 e/o 5 della direttiva, che sono localizzati in tutte le regioni italiane – ad eccezione del Molise – 27 in Abruzzo, 41 in Basilicata, 2 nella provincia di Bolzano, 130 in Calabria, 115 in Campania, 10 in Emilia Romagna, 8 in Friuli Venezia Giulia, 6 nel Lazio, 9 in Liguria, 115 in Lombardia, 46 nelle Marche, 3 in Piemonte, 37 in Puglia, 64 in Sardegna, 175 in Sicilia, 42 in Toscana, 2 nella provincia di Trento, 9 in Umbria, 2 in Valle d'Aosta e 37 in Veneto;
   la Commissione sottolinea che la situazione descritta nella lettera di costituzione in mora rappresenta una situazione estremamente preoccupante di non conformità generalizzata e persistente con la direttiva 91/271/CEE di molti agglomerati italiani. Infatti, per un numero considerevole di agglomerati italiani, la Corte di giustizia europea ha già accertato la violazione del articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva nelle sentenze relative ai casi di infrazione 2004/2034 e 2009/2034;
   per fronteggiare i problemi alla base delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea richiamate e della procedura di infrazione 2014–2059, il decreto legge n. 133 del 2014, all'articolo 7 comma 6, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, da finanziare con la revoca delle risorse della delibera CIPE 30 aprile 2012, n. 60 per le quali – alla data del 30 settembre 2014 – non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico, ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore;
   a questo scopo, i Presidenti delle regioni o i commissari straordinari avrebbero dovuto comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, che si ritrovano nella situazione descritta sopra, entro il 31 ottobre 2014, ed entro i successivi 60 giorni, ISPRA deve effettuare le verifiche tecniche di competenza e riferirne gli esiti al Ministero;
   l'accesso al fondo istituito all'articolo 7 comma 6, è subordinato all'affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, ed è comunque richiesta una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare;
   il successivo comma 7 dello stesso articolo 7 prevede, anche, che per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, entro il 31 dicembre 2014, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo, da parte del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari;
   con riferimento all'attuazione degli accordi di programma quadro sottoscritti per l'attuazione degli interventi nel settore del trattamento delle acque, di cui alla citata delibera CIPE 60/2012, il Sottosegretario Gabriele Toccafondi – rispondendo all'interpellanza n. 2-00452 a prima firma del deputato Federica Daga – ha riferito che prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione, per una verifica dell'efficienza e dell'efficacia del progetto stesso rispetto al conseguimento dell'obiettivo, ossia al superamento del contenzioso, le regioni presentino al Ministero dell'ambiente i progetti a base e che nel corso l'Unità di verifica tecnica, appositamente costituita ha analizzato un totale di 87 progetti inviati dalle regioni Puglia (20), Sardegna (15), e Sicilia (52) e che nessun progetto è stato inviato dalle regioni Basilicata, Calabria e Campania;
   rispondendo alla stessa interpellanza, il sottosegretario Toccafondi ha altresì evidenziato che «le difficoltà nel superare il contenzioso risiede soprattutto nella mancanza di finanziamento delle opere infrastrutturali» e che a seguito di una ricognizione, riferita alle sole regioni del centro-nord, degli interventi e relativi fabbisogni nel settore fognario-depurativo sono stati individuati 896 interventi, parte dei quali risolutivi del contenzioso in argomento, per un fabbisogno pari a circa un miliardo e ottocento milioni di euro;
   le citate disposizioni contenute nel decreto legge n. 133 del 2014 non affrontano il problema della mancanza di finanziamento delle opere infrastrutturali, dal momento che dispongono l'istituzione di un fondo con le somme già stanziate, e non ancora impegnate, e prevedono come condizione di accesso al medesimo fondo – a ulteriore danno dei cittadini privi di un servizio di trattamento delle acque a norma – una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato –:
   quale sia il numero dei progetti previsti negli accordi di programma quadro che le regioni hanno provveduto a trasmettere all'unità di verifica tecnica istituita presso il Ministero, nel corso del 2014, e il numero dei progetti che la stessa unita di verifica ha giudicato idonei nonché quelli non idonei a rendere i sistemi di trattamento delle acque conformi alla direttiva 91/271/CEE;
   se intenda fornire l'elenco degli interventi finanziati a valere sui fondi assegnati con la delibera CIPE 60/2012, rispetto ai quali – in forza delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 133 del 2014 – i presidenti delle regioni o i commissari hanno comunicato la mancata assunzione di impegni giuridicamente vincolanti alla data del 30 settembre 2014;
   se, quando e con quali tempistica modalità ed istruzioni, sia stato affidato all'ISPRA il compito di effettuate le verifiche tecniche in ordine agli ostacoli alla base della mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti;
   se, ai fini della revoca delle risorse di cui alla delibera CIPE 60/2012 e della successiva riassegnazione di quest'ultime al fondo istituito di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014, intenda adottare criteri, al fine di distinguere le situazioni nelle quali sono presenti obiettivi impedimenti di carattere tecnico da quelle contraddistinte dall'inerzia del soggetto attuatore;
   se non ritenga che l'eventuale partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato previsto dal citato articolo 7 comma 6 – laddove riguardi situazioni oggetto di contenzioso tra la Repubblica italiana e la Commissione europea per inadempimento della direttiva 91/271/CEE, determinatesi per l'inerzia dei soggetti attuatori e per il mancato utilizzo di risorse pubbliche precedentemente assegnate – debba essere preceduta e/o accompagnata dalla segnalazione ai competenti organi per l'accertamento di eventuali responsabilità, anche erariali, dei soggetti inadempienti, dal momento che costituisce una beffa nei confronti dei cittadini;
   se, con quali modalità e rispetto a quali situazioni, intenda proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 7, comma 7 del decreto-legge 133 del 2014 per accelerare la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi dettati direttiva 91/271/CEE negli agglomerati oggetto di procedura di infrazione o già di una prima condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea;
   se ritenga che la stima, pari a circa un miliardo e ottocento milioni di euro, delle somme da reperire per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva 91/271/CEE nel nostro paese – formulata dal Sottosegretario Toccafondi rispondendo alla citata interpellanza n. 2-00452 – sia ancora corretta, ovvero se, e con quale ordine di grandezza, vada aggiornata alla luce della procedura di infrazione n. 2014–2059 che contesta violazioni generalizzate della stessa direttiva in circa 900 agglomerati localizzati in quasi tutte le regioni italiane. (4-07231)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

zona urbana

zona sensibile

trattamento dell'acqua