ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05580

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 266 del 17/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2014
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2014
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 17/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05580
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Giovedì 17 luglio 2014, seduta n. 266

   GAGNARLI, L'ABBATE, GALLINELLA e MASSIMILIANO BERNINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   in data 1 aprile 2014 la Commissione agricoltura della Camera approvava la risoluzione n. 8-00048 che impegnava il Governo a garantire un processo di miglioramento del regolamento istitutivo della Commissione unica nazionale (Cun) verso principi di trasparenza e neutralità, e pervenire quindi alla cessazione dell'attività di accertamento dei prezzi dei conigli svolta dalla Commissione della Borsa merci locale di Verona affinché potesse essere valorizzata l'attività svolta a livello nazionale dalla Cun, ed evitate duplicazioni in sede locale;
   dopo due riunioni tra il dirigente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dottor Di Genova, il dottor Cuomo (Bmti) presso la Camera di Commercio di Verona, è stata redatta una bozza di modifica del regolamento di funzionamento della Cun cunicola;
   il 23 giugno il dirigente dottor Di Genova convocava la riunione della Cun – cunicola per il giorno 10 luglio presso il Ministero, alla quale non partecipava, durante la quale il coordinatore dottor Cuomo, consulente esterno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali illustrava le modifiche al regolamento Cun, che introducono una sovrastruttura chiamata «Comitato Cun», mai esistita nei precedenti regolamenti, né accettata dalla Cun – suini, attraverso la quale si introducono le stesse modalità anticoncorrenziali della borsa merci di Verona, privando di fatto gli allevatori commissari della facoltà di definire i prezzi dei propri conigli e demandando, in caso di disaccordo, questo compito ad altri soggetti esterni alla Cun;
   gli allevatori commissari della Commissione unica nazionale ritengono che, essendo la trattativa libera ed autonoma, sia molto più semplice che in caso di disaccordo vi sia la possibilità di effettuale un «Non quotato» piuttosto che affidare le sorti del mercato a soggetti non commissari, come prevede la proposta di mediazione proposta e avallata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   altra illogicità sollevata dai commissari della Commissione unica nazionale, ed inserita nella penultima modifica regolamentare, è l'indicazione del doppio prezzo invece del prezzo singolo, avvenuto ben 8 volte su 24 durante l'attuale semestre. A tal proposito, i commissari della Commissione unica nazionale propongono al Ministero di stabilire una limitazione dei non quotati (massimo uno al mese) e negli altri casi di disaccordo far decidere alternativamente a sorte le due parti, come avveniva in precedenza;
   i regolamenti delle borse merci prevedono di rilevare i prezzi storici settimanali, mentre di fatto sinora la borsa merci di Verona ha fissato i prezzi per la settimana successiva, anche senza gli allevatori, come lamentano i commissari della Commissione unica nazionale negli ultimi mesi, in palese contrasto con la normativa europea, con il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con la Commissione prezzi unica nazionale-Cun, che è nata proprio per superare strumenti desueti – che risalgono addirittura a decreti regi del 1913 – con nuovi meccanismi più trasparenti e neutrali;
   le modalità anticoncorrenziali della borsa merci di Verona, a causa dei vetusti regolamenti istitutivi, non consentono agli allevatori né di partecipare in tutte le fasi decisionali perché esclusi dal Comitato, che sinora ha fissato illecitamente prezzi di vendita sottocosto, né di esercitare la loro libertà negoziale in piena autonomia;
   i commissari della Commissione unica nazionale fanno rilevare che la condotta assunta dalla borsa merci di Verona non è più tollerabile. I margini di discrezionalità adottati, i numerosi tentativi di mediazione ed il contrasto normativo pongono in essere attività restrittive della concorrenza, da svariati anni, senza che le organizzazioni sindacali agricole abbiano assunto sinora possibili azioni a tutela degli allevatori e della concorrenza nelle sedi competenti;
   la sentenza della Corte di giustizia europea del 9 settembre 2003, causa C-198/01, riconosce a tutti gli organi di uno Stato, ivi comprese le autorità antitrust nazionali, il potere-dovere di disapplicare la normativa interna che imponga o favorisca l'adozione di comportamenti contrari alla disciplina antitrust comunitaria, accertando l'infrazione ed inibendone la continuazione. Secondo tale sentenza l'esistenza di una normativa interna anticoncorrenziale, come quella che regolamenta il funzionamento della borsa merci di Verona, non esclude l'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE (ex articolo 81 e 82 del Trattato CE) ove il disposto legislativo non lasci al soggetto alcun margine di autonomia, imponendo un comportamento restrittivo, o creando un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di concorrenza;
   in forza del principio del primato del diritto comunitario sul diritto nazionale in materia di concorrenza e degli effetti diretti degli articoli 101 e 102 del TFUE, le imprese sono tenute a non conformarsi alla normativa anticoncorrenziale della borsa merci di Verona, e il Ministero, essendo organo dello Stato che svolge attività di vigilanza sulle Commissioni uniche nazionali, è tenuto a tutelare il buon andamento di questo nuovo organismo da eventuali comportamenti contrari alla disciplina antitrust o in contrasto con altre norme interne;
   la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana aveva già inviato un parere in data 29 aprile 2011 al Governo e alle Camere, con cui auspicava un «esame in senso proconcorrenziale dell'attuale processo di formazione dei prezzi alla produzione, al fine di adeguare il sistema alla normativa posta a tutela della concorrenza (...)»;
   nonostante l'istituzione della Commissione unica nazionale e la prevista attività di vigilanza del Ministero, la coesistenza di due organismi, produce ormai come prassi, delle quotazioni doppie e sottocosto dei prezzi dei conigli, da un lato, e, dall'altro, la fissazione impropria del prezzo da parte della borsa merci di Verona, attraverso il suo comitato di borsa interno, che lo ratifica in assenza degli allevatori, disattendendo l'indirizzo emerso dalla citata Risoluzione e dal parere dell’antitrust italiano;
   la borsa merci di Verona infatti continua a pubblicare un prezzo che nella maggior parte dei casi coincide con quello della Commissione unica nazionale, a riprova del palese contrasto tra il regolamento della commissione borsa merci stessa, che prevede l'accertamento del prezzo storico settimanale, e il regolamento della Commissione unica nazionale, che prevede invece l'indicazione di una tendenza di mercato e di un prezzo per la settimana successiva;
   i liberi allevatori, rappresentati dai commissari presenti in Commissione unica nazionale, esprimono forte disaccordo con la previsione, prevedibile nel caso in cui la bozza di modifica del Regolamento di funzionamento della Commissione unica nazionale Cunicola diventi operativo, di far confluire dentro la Commissione unica nazionale i difetti di funzionamento della borsa merci di Verona, generando restrizioni alla libertà e all'autonomia negoziale –:
   se il Ministro interrogato non ritenga che, avallando la modifica del regolamento della Commissione unica nazionale (Cun), approvata in data 10 luglio, ma non ancora operante, si mantengano i meccanismi discrezionali delle borse merci locali, avallando quotazioni sottocosto vietate dall'articolo 62, in contrasto con le indicazioni dell’antitrust e degli impegni della Risoluzione n. 8-00048, trasferendone i vizi all'interno della stessa Commissione unica nazionale;
   cosa intenda fare per dare finalmente attuazione alle disposizioni della Risoluzione n. 8-00048 approvata in Commissione agricoltura in data 1 aprile 2014, ed in particolare per garantire un processo di miglioramento del regolamento istitutivo della Commissione unica nazionale (Cun), che lasci agli allevatori margini di autonomia e libertà negoziali, senza imporre loro comportamenti restrittivi, e richiedendo l'intervento dell’antitrust al fine di giungere alla disapplicazione con urgenza della normativa regolamentare della borsa merci di Verona;
   se non ritenga opportuno predisporre un quadro normativo che impedisca le continue modifiche peggiorative apportate ai regolamenti della Commissione unica nazionale introducendo criteri di trasparenza, neutralità ed effettività del ruolo cui i regolamenti delle nuove Commissioni uniche nazionali debbono attenersi, preveda un organo di vigilanza la cui attività sia rivolta alla tutela dei commissari della Commissione unica nazionale, alla verifica dei loro prerequisiti, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato delle merci agricole italiane, definisca il perimetro degli illeciti penali e amministrativi, le relative sanzioni, i procedimenti di applicazione e le forme di tutela giurisdizionale. (4-05580)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

risoluzione

fissazione dei prezzi

norme giuridiche sulla concorrenza

pubblicita' delle tariffe

allevamento