ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05576

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 266 del 17/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2014
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2014
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2014
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2014
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 17/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05576
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Giovedì 17 luglio 2014, seduta n. 266

   GAGNARLI, GALLINELLA, MASSIMILIANO BERNINI, BENEDETTI, PARENTELA e L'ABBATE. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   ad oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, moltissimi produttori agricoli lamentano la mancata osservanza del divieto di vendite sottocosto introdotto all'articolo 62;
   l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 199 del 2012 recante norme di attuazione del succitato articolo 62, disciplina le pratiche commerciali sleali specificando che le cessioni di prodotti agricoli e alimentari, rientrano nella definizione di «condotta commerciale sleale» e, tra queste, anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi nonché le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario;
   in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 vieta qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che: a) prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto; b) escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero dei crediti; c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli;
   le disposizioni di divieto di vendita sottocosto sancite dall'articolo 62 purtroppo, risultano ancora disattese, nonostante esse trovino una specifica ratio anche nelle sentenze della Corte di giustizia europea che ha recentemente stabilito, con riferimento alle vendite al dettaglio, che il divieto è contenuto nel concetto di «modalità di vendita», e che non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea qualora esso valga nei confronti di tutti gli operatori interessati e qualora esso incida in egual misura sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri;
   ad oggi neppure nelle commissioni uniche nazionali-Cun, nate attraverso protocolli d'intesa tra tutti gli operatori interessati per restituire trasparenza e neutralità alle quotazioni delle merci, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, cui compete l'azione di vigilanza, è riuscito ad implementare e far rispettare questo divieto attraverso la funzione di pubblicizzazione del costo di produzione medio, che il Ministero stesso ha introdotto nel decreto attuativo dell'articolo 62;
   tra i vantaggi proposti dal divieto di vendite sottocosto si segnala la tutela del patrimonio agricolo e zootecnico italiano per il quale si rischia un effetto di estinzione dovuto ai meccanismi opachi di formazione dei prezzi nelle borse merci locali, ad avviso degli interroganti sempre più «maschere legali» per cartelli vietati dal diritto comunitario;
   nonostante la decisione del Ministero risalga al mese di ottobre del 2012, ad oggi non risultano ultimate le procedure atte a consentire l'implementazione del divieto in parola –:
   quali siano le ragioni della mancata effettiva operatività del divieto di cui in premessa e se non ritenga urgente predisporre, anche in considerazione dell'andamento anomalo delle commissioni uniche avversate dalle lobby agroindustriali, le procedure necessarie ad implementare il divieto di vendita sottocosto al fine di rispettare i principi di buone prassi previste dalla Commissione europea. (4-05576)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0001

EUROVOC :

fissazione dei prezzi

prodotto nazionale

protezione del patrimonio

prodotto agricolo