ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01603

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 66 del 06/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: BOCCADUTRI SERGIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 06/08/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 06/08/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01603
presentato da
BOCCADUTRI Sergio
testo di
Martedì 6 agosto 2013, seduta n. 66

   BOCCADUTRI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e nella generalità delle Agenzie fiscali, risulta ampiamente diffuso il fenomeno degli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari non in possesso della qualifica dirigenziale, in misura finanche superiore alla metà delle posizioni dirigenziali disponibili in dotazione organica;
   per oltre dieci anni una simile illegittima prassi ha trovato la propria giustificazione nell'articolo 26 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, che riproduce testualmente l'analogo articolo 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (nonché l'articolo 26 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio);
   infatti, l'articolo 26, comma 2, cit., stabiliva che «per inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza disciplinate dall'articolo 14 del presente Regolamento, in conformità all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, comunque, fino al 31 dicembre 2011»;
   l'articolo 26, comma 1, prevede la copertura delle posizioni vacanti mediante stipula di «contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva»;
   nonostante la declamata «temporaneità» degli incarichi in questione, gli stessi risultano espletati da circa dieci anni da funzionari della terza area senza che le Agenzie fiscali abbiano provveduto a bandire le procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale se non per la copertura di un numero del tutto limitato (solo l'Agenzia delle dogane, le altre non hanno bandito concorsi per dirigenti);
   l'articolo 26, comma 2, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, di volta in volta sostituito con apposite ulteriori deliberazioni (di cui si ignorano gli estremi e i contenuti di dettaglio) dal Comitato di gestione nel suo inciso finale (che veniva, quindi, sostituito con: «comunque fino al 31 dicembre 2006»; «comunque fino al 31 dicembre 2007»; «comunque fino al 31 dicembre 2008»; «comunque fino al 31 dicembre 2009»; «comunque fino al 31 dicembre 2010»; «comunque fino al 31 dicembre 2011») – perpetuandosi fino ad oggi la prassi del conferimento di quelli che, almeno in un primo momento, si volevano presentare come incarichi dirigenziali di provvisoria reggenza, ma che, in realtà, tale configurazione non avevano mai rivestito – è secondo l'interrogante illegittimo per violazione degli articoli 19 e 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni;
   in particolare, le mansioni superiori alle quali è assegnato il prestatore di lavoro devono essere corrispondenti alla «qualifica immediatamente superiore» nell'ambito del sistema di classificazione del personale disciplinato dai contratti collettivi, per cui ad avviso dell'interrogante è illegittimo il conferimento di mansioni dirigenziali ad un funzionario non in possesso della relativa qualifica, dal momento che quest'ultimo, anche quando appartenente alla posizione più elevata del sistema di classificazione, appartiene ad una «diversa carriera» e non è in alcun modo paragonabile alla figura del dirigente, non avendone l'autonomia né gli obblighi di risultato, ciò con la conseguenza per cui, configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell'assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2011;
   come stabilisce l'articolo 52, comma 2, cit., «al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma la lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave»;
   sul punto, si è espresso anche il dipartimento della funzione pubblica con parere 5 agosto 2002, n. 151, secondo cui «la disciplina concernente le mansioni del lavoratore di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 165 del 2011 si applica esclusivamente nell'ambito del sistema di classificazione del personale dei livelli, come espressamente previsto dalla stessa norma di riferimento e dalla contrattazione collettiva. È, dunque, escluso che tale disciplina possa estendersi alla ipotesi di assegnazione di mansioni superiori dirigenziali, che rientrerebbe, semmai, in presenza di determinati requisiti definiti dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, nella fattispecie della “reggenza”. Nel caso, tuttavia, di assegnazione illegittima di mansioni superiori dirigenziali, va riconosciuta al funzionario incaricato, ai sensi dell'articolo 2126 c.c., la differenza di trattamento economico con la qualifica dirigenziale»;
   sotto questo profilo, occorre evidenziare che lo svolgimento temporaneo di incarichi dirigenziali è stato ricondotto tra i contenuti professionali di base propri della terza area funzionale, così come definiti dall'Allegato «A» del C.C.N.L. del comparto Agenzie fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004, per cui l'assegnazione dei predetti incarichi, non configurando esercizio di mansioni superiori dirigenziali, se contenuto nei ristretti limiti della temporanea reggenza, non comporterebbe il diritto al trattamento economico dirigenziale;
   pertanto, l'articolo 26 del regolamento di amministrazione, nel prevedere che l'incarico provvisorio deve essere conferito mediante la «stipula» di «contratti individuali di lavoro a termine ... con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti», non contempla affatto l'ipotesi di un incarico di temporanea reggenza ma il conferimento di un vero e proprio incarico dirigenziale, collocandosi, in questo modo, in rotta di collisione con i principi di cui agli articoli 19 e 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   naturalmente, i principi di cui agli articoli 19 e 52 ult. cit., non sono derogabili da fonti di natura regolamentare, per cui l'articolo 26 del regolamento di amministrazione, così come gli atti deliberativi che ne hanno modificato e/o sostituito il suo comma 2, sono illegittimi, mentre gli incarichi conferiti in applicazione della predetta disposizione regolamentare devono ritenersi ad avviso degli interroganti addirittura nulli ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   la questione è già stata sottoposta al vaglio del giudice amministrativo, con riferimento all'articolo 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, il cui disposto è testualmente identico a quello di cui all'articolo 26 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane;
   con sentenza 1o agosto 2011, n. 6884, la Sezione II del T.A.R. Lazio-Roma ha accolto il ricorso proposto dalla Federazione Dirpubblica e, per l'effetto, ha annullato la delibera del comitato di gestione n. 55 del 2 dicembre 2009, facendo proprie le deduzioni formulate in sede di ricorso introduttivo del giudizio;
   il giudice amministrativo, nel fare proprie le predette deduzioni, con la richiamata sentenza 1o agosto 2011, n. 6884, ha statuito che «configurandosi il conferimento di un incarico dirigenziale in favore di un funzionario non dirigente alla stregua dell'assegnazione di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il relativo atto di conferimento deve considerarsi radicalmente nullo ai sensi dell'articolo 52, co. 5 del D.Lgs. n. 165/2001»;
   infine, ha osservato il giudice amministrativo, «a prescindere dalla bontà» della ricostruzione delle ragioni che, nel tempo, avrebbero impedito all'Agenzia delle Entrate di provvedere alla copertura di un numero così rilevante di posizioni dirigenziali mediante l'indizione di concorsi pubblici «e dalla possibile individuazione di cause di una situazione di fatto anche riferibili a condotte e determinazioni di pertinenza dell'amministrazione», «rimane il dato indiscutibile del contrasto della scelta organizzativa del conferimento di incarichi dirigenziali, senza concorso, a funzionari privi della qualifica dirigenziale, con la puntuale disciplina di cui agli artt. 19 e 52 del D.Lgs. n. 165/2001. Una deroga così ampia sul piano quantitativo e temporale al principio del reclutamento del personale dirigenziale mediante il sistema concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali è valsa ad introdurre e consolidare nel tempo una situazione complessiva di grave violazione di principi fondamentali di regolamentazione del rapporto di pubblico impiego e delle garanzie relative all'accesso alle qualifiche, alla selezione del personale e allo svolgimento del rapporto»;
   con sentenza 30 settembre 2011, n. 7636, il T.A.R. Lazio–Roma, sez. II, ha accolto anche il ricorso con il quale la Federazione Dirpubblica aveva impugnato il provvedimento n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, con il quale era stata bandita dall'Agenzia delle entrate una selezione «con modalità speciali» per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 ed in applicazione dell'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ciò nel dichiarato intento, come rilevato dal giudice amministrativo, di «trovare una soluzione per “sanare” la posizione di una serie di suoi funzionari che da svariati anni – per l'esattezza: 80 funzionari da più di nove anni; 200 da più di cinque e altri 60 da più di tre anni – svolgono “egregiamente” (come specificato nella delibera n. 55 del 22.12.2009 del Comitato di Gestione), “incarichi dirigenziali” pur non rivestendo la corrispondente qualifica dirigenziale. Tale abnorme situazione si è determinata per effetto della sistematica e permanente applicazione dell'articolo 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia che attribuiva temporaneamente (ma che è stato via via sempre prorogato con delibere del Comitato di Gestione, ultima delle quali la n. 55 del 22.12.2009), la facoltà di coprire posti dirigenziali vacanti mediante il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica dirigenziale»;
   come è noto, a seguito delle richiamate sentenze del T.A.R. Lazio–Roma, sez. II, 1o agosto 2011, n. 6884, e 30 settembre 2011, n. 7636, è intervenuto l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo cui «fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio»;
   dalla lettura dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012 secondo l'interrogante emerge confermata l'illegittimità della prassi da lungo tempo seguita del conferimento degli incarichi dirigenziali in favore di funzionari non dirigenti, dovendo le Agenzie fiscali avviare e concludere entro il 31 dicembre 2013 le procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigente, all'esito delle quali non potranno essere ulteriormente conferiti i predetti incarichi dirigenziali;
   risulterebbe che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli abbia richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'emanazione di un decreto ministeriale per consentire di bandire un concorso «con modalità speciali» con l'intento di sanare una parte delle cosiddette reggenze;
   tale procedura concorsuale sul modello del precedente concorso bandito dall'Agenzia delle entrate (e annullato dal T.A.R. Lazio con sentenza 30 settembre 2011, n. 7636) pare preveda una selezione per titoli ed esami (la legge prevede che i concorsi siano solo per esami) con una riserva a favore degli interni nella misura del 50 per cento dei posti messi a concorso (in luogo del 30 per cento previsto dalla legge); una sola prova scritta semplificata (in luogo delle due prove scritte), un successivo colloquio. Tra i titoli valutabili saranno presi in considerazione, in particolare, gli incarichi dirigenziali;
   tale emananda procedura concorsuale si caratterizza ad avviso dell'interrogante oltre che per l'illegittimità, anche per uno spreco di risorse visto che è attualmente in svolgimento una procedura concorsuale per il reclutamento di 69 dirigenti di seconda fascia bandita dall'Agenzia delle dogane secondo le modalità ordinarie e che, pertanto, prima di bandire un ulteriore concorso sarebbe più corretto attendere la conclusione di quello in essere –:
   quali siano le effettive intenzioni delle Agenzie fiscali con riferimento alla questione delle cosiddette reggenze e se, in ogni caso, si preveda che le prossime procedure concorsuali siano espletate in modo legittimo e trasparente, consentendo a tutti i candidati di potervi partecipare in condizioni di parità e senza in alcun modo favorire coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali sulla base di provvedimenti illegittimi come innanzi specificato. (4-01603)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE DOGANE

EUROVOC :

contratto di lavoro

impiegato dei servizi pubblici

mercato del lavoro

evasione fiscale

assunzione