ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01599

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 66 del 06/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/08/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 06/08/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01599
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Martedì 6 agosto 2013, seduta n. 66

   CARRESCIA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   a far data dal 13 settembre 2013, stante il riordino della geografia giudiziaria, introdotto con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156 («Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148») che prevede la chiusura delle sedi distaccate di Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano avrà corso l'accentramento di tutta l'attività giudiziaria della provincia, presso il tribunale di Ancona, con inevitabili disagi organizzativi e non solo;
   è di tutti la consapevolezza della necessità di ridefinire il riordino della geografia giudiziaria (ivi comprese le sedi distaccate di tribunale sopprimende), ma non sulla base di un analisi meramente economica bensì secondo parametri di efficienza strutturale che ai tagli lineari antepongano criteri di scelta basati su valutazioni di funzionalità, di gravosità del numero dei procedimenti pendenti, di adeguatezza delle strutture e degli uffici oltre che di carattere socio-geografico, anteponendo l'esigenza di una giustizia che si ponga al servizio di tutti i cittadini e che abbia i requisiti per consentire alle categorie professionali che ne sono parte integrante di svolgere la propria funzione in condizioni di efficienza;
   vi è la necessità, stante anche l'inadeguatezza di molte sedi centrali di tribunale (incluso il tribunale di Ancona) ad accogliere e gestire il sovraccarico esponenziale di procedimenti utenti ed operatori, di disporre, nelle more della individuazione delle sedi distaccate di tribunale da mantenere, la proroga di un anno (fino al 13 settembre 2014) della chiusura delle sedi distaccate di tribunale, disposta con il provvedimento di riordino della geografia giudiziaria, ex decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;
   è una necessità, avvertita dalle stesse Associazioni forensi della provincia di Ancona al fine di evitare ai cittadini disagi, insostenibili ed ingiustificati aumenti dei costi;
   l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo prevede che «.... gli enti locali interessati anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione [...] facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;
   or bene: sindaci di Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano, ex articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156, hanno dato comunicazione al Ministro della giustizia, della volontà di mantenere nei comuni suddetti gli uffici di giudice di pace già ivi ubicati e dell'assoluta congruenza del mantenimento degli uffici giudiziari di prossimità all'efficienza connaturata alla dislocazione dei servizi all'interno di territori che rappresentano, per ragioni di varia natura, luoghi di composizione sociale ed interessi diffusi omogenei;
   sembra invece sussistere la volontà, da parte del Ministro della giustizia, di procedere ad un taglio lineare nella assoluta assenza di parametri utili a riorganizzare la geografia giudiziaria secondo criteri di efficienza di servizio pubblico essenziale, calibrato secondo il solo vaglio (e discutibile economicità) di bilancio dello Stato; non solo, vi è anche preoccupazione da parte degli enti locali per la norma che pone il mantenimento dei suddetti uffici giudiziari a carico delle casse dei comuni –:
   se il Ministro ritenga di assumere iniziative normative: a) per la proroga di un anno del termine di entrata in vigore del decreto legislativo n. 156 del 2012, al fine di consentire una riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari secondo criteri di funzionalità ed efficienza, che tenga conto di come i problemi dell'amministrazione della giustizia non siano di esclusiva pertinenza degli addetti ai lavori, bensì dell'intera collettività, incidendo nella vita personale ed economica di tutti i cittadini; b) per il mantenimento degli uffici N.E.P. e degli uffici del giudice di pace attualmente ubicati presso le «sezioni distaccate di tribunale» che saranno soppresse dalla norma in questione assicurando, nello specifico, per quanto riguarda la provincia di Ancona il mantenimento degli uffici del giudice di pace di Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano; c) per la soppressione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012, laddove dispone l'obbligo, per i comuni che abbiano fatto richiesta di mantenimento degli uffici di cui sopra, di farsi carico dei costi relativi, ivi specificatamente indicati, con l'indicazione specifica che attribuisca l'onere di spesa, previsto per le suddette sedi di uffici di giudice di pace ed il mantenimento in carico allo Stato, al fine della corretta gestione del servizio pubblico della giustizia; d) per la revisione della normativa che disciplina l'attribuzione della competenza per materia e per valore dei giudice di pace, promuovendone un idoneo e qualificato ampliamento; e) per la ridefinizione dei criteri per l'assegnazione della funzione di giudice di pace, valorizzandone l'effettiva competenza giuridica, oggetto di periodiche valutazioni di merito stante l'auspicato mantenimento degli uffici ad esso assegnati da parte dello Stato e del compito di snellimento del carico giudiziario. (4-01599)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

ANCONA,ANCONA - Prov,MARCHE

EUROVOC :

magistrato non professionale

giurisdizione giudiziaria

giudice

spese di funzionamento

revisione della legge

servizio pubblico

personale