ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01055

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 42 del 27/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: PINI GIANLUCA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 27/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 27/06/2013
Stato iter:
03/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/10/2013
D'ALIA GIANPIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/10/2013

CONCLUSO IL 03/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01055
presentato da
PINI Gianluca
testo di
Giovedì 27 giugno 2013, seduta n. 42

   GIANLUCA PINI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   gli ultimi Governi hanno intrapreso, attraverso una serie di diverse disposizioni, una continua opera di revisione dei livelli di spesa nella pubblica amministrazione, anche in conformità alla difficile situazione economica e che impone da parte di tutti i livelli di governo una profonda e seria rimodulazione di spesa;
   tra i numerosi casi di utilizzo eccessivo di risorse pubbliche, senza dubbio rientra l'utilizzo delle auto di servizio da parte di dipendenti pubblici o di persone che rivestono cariche istituzionali relativamente a viaggi che di fatto sono estranei ad esigenze d'ufficio;
   organi di stampa nazionali riportano, su rispettivi siti web, la notizia secondo cui la Consip (azienda partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze) a maggio ha bandito in soli 5 giorni 2 gare per l'acquisto e il noleggio di auto ad uso della pubblica amministrazione, e più precisamente un bando da 80 milioni di euro per un totale di 3.775 vetture da noleggiare, ed un secondo bando da 133 milioni per un totale di 6.450 vetture da acquistare, cui vanno aggiunte altre spese (benzina, acquisto, noleggio e manutenzione) e che porteranno il costo complessivo dei bandi ad oltre 560 milioni di euro;
   secondo l'ultimo rapporto su «Le auto di servizio della PA» del 13 febbraio 2013, alla fine del 2012 il parco auto degli enti pubblici ammontava a 59.202, segnando una diminuzione del 3,3 per cento (-1.823 vetture) rispetto allo stock di auto censito al 31 dicembre 2011 –:
   se non si ritenga opportuno, all'interno delle proprie competenze, affrontare la vicenda sopra descritta specificando le finalità per cui verrebbero acquistati o noleggiati questi automezzi e precisando altresì, oltre all'attuale parco auto di servizio della pubblica amministrazione, gli attuali criteri e le modalità per l'utilizzo dell'auto di servizio da parte dei titolari di cariche elettive e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. (4-01055)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 3 ottobre 2013
nell'allegato B della seduta n. 90
4-01055
presentata da
PINI Gianluca

  Risposta. — Si fa riferimento all'interrogazione in esame concernente l'acquisto e l‘utilizzo di auto blu da parte della pubblica amministrazione.
  In particolare, l'interrogante, facendo riferimento a notizie riportate da organi di stampa nazionali, chiede chiarimenti in merito alla notizia secondo cui la Consip avrebbe bandito, nel mese di maggio, due gare per l'acquisto e il noleggio di auto da parte della pubblica amministrazione.
  Dalla nota pervenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito dell'istruttoria avviata presso gli uffici competenti, è emerso che, sulla base delle due gare bandite, Consip s.p.a. stipulerà, con l'aggiudicatario delle suddette gare, una convenzione; tale convenzione consentirà alle pubbliche amministrazioni, che ne facciano richiesta, di ottenere la fornitura di beni e di servizi ai prezzi ribassati in sede di offerta economica e aventi le qualità stabiliti nella gara, fino all'esaurimento del quantitativo massimo determinato nella singola convenzione.
  Come indicato nella documentazione di gara, i quantitativi indicati nella convenzione, invero, non sono vincolanti per Consip s.p.a. né, tanto meno, per le amministrazioni contraenti.
  Come noto, infatti, la convenzione rappresenta uno strumento d'acquisto messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni che, tuttavia, conservano la discrezionalità di decidere se e quando utilizzare tale strumento, in base alle proprie effettive esigenze e, soprattutto, nel rispetto dei vincoli normativi; entrambe le convenzioni consentiranno, pertanto, alle amministrazioni, di sostituire i veicoli divenuti obsoleti o antieconomici o, addirittura, non più funzionanti, laddove ne avessero realmente necessità.
  Va infine precisato, come risulta dalla nota del Ministero dell'economia e delle finanze, che la gara di acquisto avrà per oggetto l'acquisto di autovetture destinate alle sole «esigenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dei servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza», e di veicoli commerciali.
  Tanto premesso, si fa presente che sulla materia in questione è intervenuto di recente il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni».
  Com’è noto, il provvedimento d'urgenza, è volto a proseguire l'azione di revisione della spesa pubblica, in un'ottica di eliminazione degli sprechi e di migliore riallocazione delle risorse disponibili, al fine di migliorare gli equilibri di finanza pubblica, nonché di favorire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni, potenziandone l'efficacia.
  In particolare, si ricorda l'articolo 1 rubricato «Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione» che, in materia di autovetture, ha approntato misure maggiormente restrittive nei confronti delle amministrazioni, con particolare riferimento a quelle che non hanno dato segnali chiari sulla corretta attuazione della precedente disciplina di riduzione della relativa spesa.
  Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in esame proroga al 31 dicembre 2015 il divieto per le pubbliche amministrazioni – già fissato al 31 dicembre 2014 dalla legge n. 288 del 2012 – di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.
  Tale divieto e la relativa proroga riguardano le amministrazioni indicate dall'articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012, ovvero le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché le autorità indipendenti e la commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
  Rimangono, pertanto, esclusi dal divieto, come già previsto dalla legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 143), il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
  Il comma 2, primo periodo, fa salvo poi il disposto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review) ai sensi del quale le suddette amministrazioni «... a decorrere dall'anno 2013... non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi...», ferme restando, in ogni caso, le deroghe previste dal medesimo articolo per «... le autovetture utilizzate dall'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa».
  Il citato comma stabilisce inoltre il divieto, a decorrere dall'anno 2014, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, le autorità indipendenti – ivi inclusa la commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) – e le società dalle stesse amministrazioni controllate, «... di effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi...», qualora non abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione, relativa al censimento permanente delle autovetture di servizio, al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Si tratta di una misura che rafforza l'obbligo di comunicazione concernente l'utilizzo delle auto di servizio al fine di vigilare sul rispetto degli obblighi di contenimento della spesa previsti dalla normativa vigente. Al riguardo va segnalato che la riduzione ulteriore di spesa opera solo nei confronti delle amministrazioni pubbliche le quali non ottemperino al predetto obbligo di riduzione; per le amministrazioni che si allineano agli obblighi connessi con il censimento permanente delle auto di servizio rimane fermo, invece, il tetto di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, fatto salvo il periodo di vigenza del divieto di acquisto sopra descritto, i criteri di calcolo della spesa sostenibile e le deroghe previste dal predetto articolo 5, comma 2, già richiamate.
  Alla sanzione dell'ulteriore riduzione del tetto di spesa si aggiunge anche quella di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»), ovvero la valutazione della responsabilità dirigenziale anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance.
  Infine, in caso di violazione delle disposizioni suindicate, sono state previste sanzioni civilistiche, forme di responsabilità rafforzate, nonché sanzioni disciplinari e amministrative-pecuniarie, ferma restando la responsabilità amministrativa per danno erariale.
  Il comma 3 del citato articolo stabilisce infatti che «Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 269, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale».
  In ragione delle suddette disposizioni, il comma 4 prevede, da ultimo, l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, in materia di utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme restando le esclusioni previste dalla normativa vigente.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazioneGianpiero D'Alia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

noleggio di veicolo

automobile

ente pubblico

parco automobilistico

pubblica amministrazione