ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00658

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 26 del 30/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 30/05/2013
Stato iter:
17/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/02/2014
CIRILLO MARCO FLAVIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 01/07/2013

SOLLECITO IL 06/08/2013

SOLLECITO IL 02/09/2013

SOLLECITO IL 02/10/2013

SOLLECITO IL 18/11/2013

SOLLECITO IL 10/12/2013

SOLLECITO IL 23/12/2013

SOLLECITO IL 08/01/2014

SOLLECITO IL 05/02/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/02/2014

CONCLUSO IL 17/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00658
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Giovedì 30 maggio 2013, seduta n. 26

   REALACCI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'Italia ha recepito il regolamento (CE) del 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, recuperando così quel ritardo che rischiava di far perdere competitività alle imprese italiane rispetto alle imprese degli altri paesi europei;
   molti gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto e dal presente regolamento sono gas ad alto potenziale di riscaldamento globale;
   il regolamento dovrebbe stimolare l'innovazione tecnologica promuovendo lo sviluppo continuo di tecnologie alternative e la transizione a tecnologie esistenti più favorevoli all'ambiente;
   l'applicazione del regolamento costituisce quindi un adempimento importante e necessario per mettere in condizione le imprese italiane di competere sui mercati europei con tecnici certificati;
   il regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo degli usi nonché la formazione e la certificazione del personale e delle aziende;
   come predetto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, disciplina le modalità di attuazione del regolamento comunitario, e stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
   l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica prevede, a carico degli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti i 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra, un obbligo di tenuta del registro dell'apparecchiatura di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007, in cui debbono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006. La medesima norma prevede che il formato del registro debba essere pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
   ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto, entro il 31 maggio di ogni anno, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite di ISPRA, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto, la cui tenuta è prevista dall'articolo 15;
   gli obblighi indicati, previsti a carico degli operatori, potrebbero interessare i proprietari degli impianti in quanto l'operatore è definito come «una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti». In base a questa definizione, il proprietario dell'impianto contenente gas fluorurati può essere considerato l'operatore dell'apparecchiatura;
   con riferimento all'adempimento all'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 16 del decreto nazionale, il formato della dichiarazione contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati è stato reso tardivamente disponibile, solo a seguito dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2013, mentre il registro dell'impianto previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica è stato istituito con comunicato dell'11 febbraio 2013;
   gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, Disciplina sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati od effetto serra, puniscono in maniera significativa il mancato adempimento dell'obbligo di tenuta del registro e di invio della comunicazione;
   mentre l'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede l'obbligo trasmettere le «informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto», a seguito del comunicato del 14 maggio 2013, sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella pagina internet dedicata (http://www.minambiente.it) invece, è richiesto, comunque, agli operatori, di trasmettere la comunicazione prevista dall'articolo 16, con riferimento alle sole sezioni anagrafiche, 1, 2 e 3, del formato;
   l'adempimento previsto dall'articolo 16 è evidentemente funzionale al censimento dei dati in materia di emissioni relativi all'anno precedente;
   le organizzazioni rappresentative delle imprese hanno provveduto a segnalare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la necessità, in generale, di una semplificazione del sistema previsto dalla normativa nazionale, evidenziandone le restrizioni e l'aggravamento degli oneri rispetto alla disciplina comunitaria;
   le medesime organizzazioni, nell'immediato, hanno rappresentato la materiale impossibilità di procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 16 citato, in considerazione della tardiva pubblicazione della modulistica e la sostanziale inutilità dell'invio dei dati anagrafici –:
   quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato al fine di risolvere le problematiche indicate, considerate le difficoltà connesse all'imminente scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione disciplinata dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, e vista la materiale impossibilità per le imprese di adempiere tempestivamente alla comunicazione di dati non previsti per legge e non funzionali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, la cui trasmissione costituirebbe ad avviso dell'interrogante un inutile appesantimento burocratico;
   se, in particolare, il Ministro non intenda tempestivamente fornire i necessari chiarimenti sull'applicazione della normativa, precisando che l'obbligo di invio della dichiarazione di cui all'articolo 16 decorre a partire dal 2014, anche al fine di evitare l'applicazione di inique onerose sanzioni per gli operatori;
   se il Ministro intenda comunque valutare opportune semplificazioni al sistema degli adempimenti previsti dal decreto, in modo da assicurare che, nel rispetto delle norme comunitarie di riferimento. Le imprese siano messe, con efficacia ed efficienza, in grado di adempiere agli obblighi di legge. (4-00658)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 17 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 175
4-00658
presentata da
REALACCI Ermete

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame, in vista della allora imminente scadenza del 31 maggio 2013, prevista all'articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842 del 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra), per la produzione da parte degli operatori interessati di talune informazioni da rendersi sulla base dei dati contenuti nel pertinente registro di impianto previsto dal precedente articolo 15, stesso decreto, l'interrogante richiamava l'attenzione sulle possibili e ventilate difficoltà di adempiere a quanto normativamente previsto – seppure limitatamente alle sole sezioni anagrafiche – in dipendenza della tardiva pubblicazione della pertinente modulistica ed attesa la probabile e sostanziale inutilità dell'invio dei soli dati anagrafici.
  In proposito, per meglio inquadrare il problema, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente le disposizioni normative di riferimento.
  L'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842 del 2006 prevede che gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengano un registro «in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni pertinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere
b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell'autorità competente e della Commissione».
  Come previsto dall'articolo 15, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012, a seguito del prescritto annuncio sulla
Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2013, sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente i formati dei suddetti registri («Registro dell'Apparecchiatura» nel caso di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e «Registro del Sistema» in caso di sistemi fissi di protezione antincendio). Detti registri non sono telematici e devono accompagnare i citati sistemi e apparecchiature durante tutto il loro ciclo di vita. Tale obbligo è direttamente previsto dalla normativa europea, entrata in vigore il 4 luglio 2006.
  L'articolo 6, paragrafo 4, dello stesso regolamento (CE) n. 842 del 2006 prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di comunicazione al fine di acquisire dati sulle emissioni in atmosfera di gas fluorurati. A tale scopo, l'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2012 prevede che, entro il 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore dello stesso decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra, presentino al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), una dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
  I dati e il formato della suddetta dichiarazione sono stati approvati con decreto direttoriale n. 34604 del 2 maggio 2013; il pertinente rinvio è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2013.
  Tenuto conto dei tempi di pubblicazione, il decreto prevedeva che, per l'anno 2013, le informazioni da trasmettere sarebbero state limitate ai dati identificativi dell'operatore e dell'impianto. È previsto che le dichiarazioni siano trasmesse all'ISPRA tramite il formato elettronico, accessibile ad un apposito
link (www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas).
  Per quanto attiene alla data del 31 maggio quale termine ultimo per la presentazione della dichiarazione, essa è stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2013, per cui una sua modifica o posposizione avrebbe richiesto, come ancora oggi richiederebbe, l'adozione di una disposizione normativa almeno di pari rango. Allo stesso modo si sarebbe dovuto procedere per una eventuale sospensione dell'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra».
  Sul punto non può non rilevarsi che gli elementi informativi di cui sopra, peraltro già a conoscenza dell'interrogante, sono stati esposti in Commissione ambiente nella seduta del 4 luglio 2013 in risposta alla interrogazione a contenuto analogo presentata dall'onorevole Pastorelli.
  In aggiunta a quanto appena riferito, peraltro, si precisa che allo stato le comunicazioni pervenute ai sensi del citato articolo 16 sono state circa 300 mila, e che i dati in essa contenuti sono stati ritenuti molto utili dall'ISPRA nell'ambito delle proprie attività di
reporting.
  Per quanto attiene, più nello specifico, alle ipotesi di semplificazione delle procedure, ventilate dall'interrogante, allo scopo di mettere in grado gli operatori di adempiere a quanto dovuto con la massima efficienza e tempestività, pur nel rispetto delle vincolanti norme comunitarie, questo Ministero non ritiene aprioristicamente non migliorabili in tal senso le disposizioni regolamentari già emanate, ritenendo che qualsivoglia innovazione che consenta di diminuire gli oneri burocratici posti in capo alle imprese e agli operatori economici non può che favorire l'economia e la ripresa.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mareMarco Flavio Cirillo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

inquinamento atmosferico

gas naturale

regolamentazione tecnica

agente inquinante dell'atmosfera