ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», istituiva, all'articolo 49, la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani (cosiddetta «tariffa Ronchi»);
il decreto legislativo è stato successivamente sostituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006 recante «Norme in materia ambientale» che, all'articolo 238, introduce la nuova disciplina relativa alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
con sentenza 9 agosto del 2007, n. 17526, la Corte di cassazione, dovendo risolvere la questione propriamente processuale della validità di un atto impugnato (fattura) e prendendo le mosse dalle modifiche apportate dalla legge n. 248 del 2005 che ha stabilito la cognizione delle commissioni tributarie, osservava, al riguardo, che l'aver incluso il prelievo nell'ambito della disciplina del processo tributario costituiva sintomo della connotazione tributaria dell'entrata;
la questione relativa al dibattito sulla natura giuridica della «tariffa rifiuti» è tornata attuale per effetto della sentenza n. 3756 del 2012, nella quale la Corte di cassazione si è recentemente espressa nel senso della qualificazione tributaria del prelievo, con la conseguenza di non dover essere sottoposta all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (iva);
la stessa sentenza della Corte di cassazione ha, altresì, l'effetto di contrastare le tesi espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze che, con la circolare dell'11 novembre 2010, n. 3/DF, aveva ribadito la natura patrimoniale della tariffa;
sono sempre più numerosi gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti che inoltrano al comune competente o, eventualmente, al soggetto delegato/affidatario, istanze di rimborso per l'imposta sul valore aggiunto versata in passato -:
se il Ministro interrogato intenda promuovere iniziative normative volte a chiarire, con norma interpretativa, la natura patrimoniale della tariffa sui rifiuti quantomeno nei casi in cui la stessa, in applicazione del decreto che la disciplina - oppure di analoghe norme locali, quali, ad esempio, l'articolo 33, della legge 26 maggio 2006, n. 4, della provincia autonoma di Bolzano - sia stata calcolata e riscossa computando l'effettiva quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dell'utente secondo il principio comunitario «chi inquina paga» o, nel caso in cui non siano presenti intendimenti in tal senso, in quali tempi e con quali fondi sia prevista l'elaborazione di istruzioni e procedure da seguire per gli utenti ed i comuni diretti esercenti del servizio, ovvero loro società delegate/affidatarie, in ordine alle istanze di rimborso per l'imposta sul valore aggiunto già versata negli anni passati, questo anche al fine di sapere se i comuni che forniscono direttamente il servizio debbano per l'annualità in corso includere nei propri bilanci di previsione per il 2012 un'entrata patrimoniale o tributaria nel caso in cui venga applicato il principio comunitario «chi inquina paga». (3-02260)