ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02260

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 628 del 08/05/2012
Firmatari
Primo firmatario: ZELLER KARL
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 08/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 08/05/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/05/2012
Stato iter:
09/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/05/2012
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 09/05/2012
Resoconto GRILLI VITTORIO UMBERTO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 09/05/2012
Resoconto ZELLER KARL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/05/2012

SVOLTO IL 09/05/2012

CONCLUSO IL 09/05/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02260
presentata da
KARL ZELLER
martedì 8 maggio 2012, seduta n.628

ZELLER e BRUGGER. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», istituiva, all'articolo 49, la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani (cosiddetta «tariffa Ronchi»);

il decreto legislativo è stato successivamente sostituito dal decreto legislativo n. 152 del 2006 recante «Norme in materia ambientale» che, all'articolo 238, introduce la nuova disciplina relativa alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

con sentenza 9 agosto del 2007, n. 17526, la Corte di cassazione, dovendo risolvere la questione propriamente processuale della validità di un atto impugnato (fattura) e prendendo le mosse dalle modifiche apportate dalla legge n. 248 del 2005 che ha stabilito la cognizione delle commissioni tributarie, osservava, al riguardo, che l'aver incluso il prelievo nell'ambito della disciplina del processo tributario costituiva sintomo della connotazione tributaria dell'entrata;

la questione relativa al dibattito sulla natura giuridica della «tariffa rifiuti» è tornata attuale per effetto della sentenza n. 3756 del 2012, nella quale la Corte di cassazione si è recentemente espressa nel senso della qualificazione tributaria del prelievo, con la conseguenza di non dover essere sottoposta all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (iva);

la stessa sentenza della Corte di cassazione ha, altresì, l'effetto di contrastare le tesi espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze che, con la circolare dell'11 novembre 2010, n. 3/DF, aveva ribadito la natura patrimoniale della tariffa;

sono sempre più numerosi gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti che inoltrano al comune competente o, eventualmente, al soggetto delegato/affidatario, istanze di rimborso per l'imposta sul valore aggiunto versata in passato -:

se il Ministro interrogato intenda promuovere iniziative normative volte a chiarire, con norma interpretativa, la natura patrimoniale della tariffa sui rifiuti quantomeno nei casi in cui la stessa, in applicazione del decreto che la disciplina - oppure di analoghe norme locali, quali, ad esempio, l'articolo 33, della legge 26 maggio 2006, n. 4, della provincia autonoma di Bolzano - sia stata calcolata e riscossa computando l'effettiva quantità di rifiuti conferita al servizio da parte dell'utente secondo il principio comunitario «chi inquina paga» o, nel caso in cui non siano presenti intendimenti in tal senso, in quali tempi e con quali fondi sia prevista l'elaborazione di istruzioni e procedure da seguire per gli utenti ed i comuni diretti esercenti del servizio, ovvero loro società delegate/affidatarie, in ordine alle istanze di rimborso per l'imposta sul valore aggiunto già versata negli anni passati, questo anche al fine di sapere se i comuni che forniscono direttamente il servizio debbano per l'annualità in corso includere nei propri bilanci di previsione per il 2012 un'entrata patrimoniale o tributaria nel caso in cui venga applicato il principio comunitario «chi inquina paga». (3-02260)