Legislatura: 17Seduta di annuncio: 28 del 04/06/2013
Primo firmatario: CULOTTA MAGDA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FARAONE DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 04/06/2013 PICCIONE TERESA PARTITO DEMOCRATICO 04/06/2013 RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 04/06/2013
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 04/06/2013 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/06/2013
CULOTTA, FARAONE, PICCIONE e RIBAUDO. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 («Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, che avessero conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizio a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento di fatturato, si procedesse alternativamente: allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013 o all'alienazione, entro il 30 giugno 2013, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni e alla contestuale assegnazione del servizio per 5 anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1o gennaio 2014;
il medesimo comma dispone, inoltre, che il bando di gara consideri, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione e prevede, altresì, che l'alienazione debba riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante;
il comma 3 del predetto articolo 4, stabilisce, tra le altre, una deroga qualora per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato;
tra le società interessate dalle suddette disposizioni rientra la Palermo Energia spa, la quale, a seguito delle norme introdotte dalla legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 – con cui sono state disposte «Norme transitorie per l'istituzione dei liberi consorzi comunali», che prevedono l'emanazione, entro il 31 dicembre 2013, in attuazione dell'articolo 15 dello statuto speciale della regione siciliana, di una legge istitutiva dei liberi consorzi comunali, per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle province regionali – è posta in una condizione di incertezza relativamente alle prospettive di privatizzazione, a causa dell'impossibilità di assumere una obbligazione per l'affidamento quinquennale del servigio da parte di organi in scadenza e nell'ottica di superamento, dal 2014, della istituzione provincia regionale, così come statuito con legge dal parlamento regionale –:
se, in ragione delle motivazioni brevemente esposte, non intenda, con la massima urgenza, adottare ogni iniziativa di competenza utile a consentire la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali della Palermo Energia Spa. (3-00102)
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