ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/00504

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 228 del 07/10/2009
Firmatari
Primo firmatario: GARAGNANI FABIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 07/10/2009


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 07/10/2009
Stato iter:
20/04/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/04/2010
Resoconto GARAGNANI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 20/04/2010
Resoconto VICECONTE GUIDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 20/04/2010
Resoconto GARAGNANI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/04/2010

SVOLTO IL 20/04/2010

CONCLUSO IL 20/04/2010

Atto Camera

Interpellanza 2-00504
presentata da
FABIO GARAGNANI
mercoledì 7 ottobre 2009, seduta n.228

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:



già nella XV legislatura, nella seduta del 18 luglio 2007, il sottoscritto interpellante aveva presentato un'interpellanza, la n. 2-00672, concernente la maxi-inchiesta denominata «concorsopoli» (su un giro di cattedre e di concorsi «pilotati»), in seguito alla quale furono rinviate a giudizio 45 persone fra le quali alcuni docenti della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna e la Preside;


nella predetta interpellanza, pur nel rispetto dell'autonomia universitaria, già si rilevava che, per quanto concerne i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori universitari di ruolo, restano ferme le indicazioni contenute nell'articolo 87 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il quale prevede le seguenti sanzioni disciplinari che possono essere inflitte secondo la gravità delle mancanze:


1) la censura;
2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
3) la revocazione;
4) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
5) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni;

quanto all'autorità competente ad adottare i relativi provvedimenti, occorre ricordare che nonostante gli articoli 88 e seguenti del testo unico facciano esplicito riferimento al Ministro, la norma deve essere coordinata con quanto successivamente previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, definendo ulteriormente i principi di autonomia delle università, ha limitato le attribuzioni del Ministro con il disporre all'articolo 5, comma 9, che le funzioni del ministero relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto;


ciò comporta che il potere di attivare procedimenti sanzionatori ed adottare i conseguenti provvedimenti spetta al rettore (non più al Ministro). Qualora per la gravità dei fatti, si proponga una sanzione superiore alla censura, l'atto è comunque adottato dal rettore, ma è necessario il parere conforme di una Corte di disciplina (ai sensi dell'articolo 89, comma terzo del testo unico), che oggi è rappresentata dal Collegio di disciplina del Consiglio universitario nazionale (CUN) e, in caso di inadempienza del Rettore, si pone il problema di chi debba adottare le sanzioni previste per legge in modo da non lasciare alla sola magistratura la facoltà d'intervenire;



nell'interpellanza 2-00672 della XV legislatura, si chiedeva, dunque di conoscere quale fosse il parere del Governo su tale quadro normativo e, dunque, se intendesse proporre una modifica della legislazione attualmente in vigore per definire in modo preciso a chi spettino i poteri sostitutivi in un caso come quello accaduto a Bologna di mancanza di intervento del Rettore che, per quanto risultava all'interpellante, non avrebbe assunto alcun provvedimento disciplinare nei confronti di docenti che risulterebbero aver ammesso la loro responsabilità nella manomissione dei concorsi universitari e che rimangono attualmente al loro posto con responsabilità dirigenziali significative;



l'interpellanza, tuttavia, non ha avuto risposta;


l'opportunità di prevedere soluzioni per i casi, come quello in esame, in cui le autorità competenti non avviano i procedimenti disciplinari, risulta ora vieppiù comprovata da alcuni elementi nuovi:


a) si apprende, da una nota dell'agenzia DIRE del 2 ottobre 2009, che l'Azienda ospedaliero-universitaria S. Orsola-Malpighi di Bologna, in occasione della prima fase dell'udienza preliminare iniziata davanti al giudice dell'udienza preliminare di Bologna, Alberto Gamberini, ha chiesto di costituirsi parte civile sul presupposto che le vicende descritte, data la loro gravità abbiano causato perfino un danno d'immagine;


b) peraltro alla luce di una recente intervista di un noto cattedratico del policlinico Sant'Orsola, appaiono essersi verificati da parte della Regione condizionamenti, che influiscono anche nei rapporti interni allo stesso policlinico, rendendo oggettivamente difficile la libera attività scientifica e di cura, tanto da far pensare all'esistenza di un vero e proprio potere «trasversale»;

alla luce di tali nuovi elementi, appare dunque necessario che il Governo si pronunci circa le questioni che l'interpellante già aveva posto a suo tempo -:



se il Governo intenda assumere iniziative normative volte a definire in modo preciso a chi spettino i poteri disciplinari in via sostitutiva in un caso, come quello avvenuto a Bologna di mancato intervento da parte del Rettore.

(2-00504)
«Garagnani».
Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

BOLOGNA, BOLOGNA - Prov, EMILIA ROMAGNA

EUROVOC :

assegno

censura

deontologia professionale

diritto del lavoro

insegnante

istituto ospedaliero

procedura disciplinare

sanzione amministrativa

universita'