ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00777

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 558 del 06/12/2011
Abbinamenti
Atto 1/00685 abbinato in data 06/12/2011
Atto 1/00774 abbinato in data 06/12/2011
Atto 1/00775 abbinato in data 06/12/2011
Atto 1/00776 abbinato in data 06/12/2011
Atto 1/00779 abbinato in data 06/12/2011
Firmatari
Primo firmatario: COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO
Gruppo: MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD
Data firma: 06/12/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LO MONTE CARMELO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 06/12/2011
LOMBARDO ANGELO SALVATORE MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 06/12/2011
OLIVERI SANDRO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 06/12/2011
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 06/12/2011


Stato iter:
06/12/2011
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/12/2011

RITIRATO IL 06/12/2011

CONCLUSO IL 06/12/2011

Atto Camera

Mozione 1-00777
presentata da
ROBERTO MARIO SERGIO COMMERCIO
testo di
martedì 6 dicembre 2011, seduta n.558

La Camera,

premesso che:

in Italia vi sono attualmente 8.092 comuni. Molti di questi hanno, per ragioni di popolazione e di territorio, evidenti difficoltà a gestire i servizi pubblici essenziali per i propri cittadini con i necessari criteri di economicità, efficienza ed equilibrio di bilancio, che possono essere assicurati soltanto da adeguate dimensioni demografiche e territoriali;

per ridurre i costi e soprattutto per migliorare la qualità dei servizi alla cittadinanza, negli ultimi due decenni è stata varata una normativa tendente a superare l'individualismo amministrativo dei comuni e ad agevolare lo svolgimento di funzioni e servizi in maniera associata;

la legge n. 142 del 1990 ha introdotto la previsione dell'Unione dei comuni, che incentivava la gestione associata di servizi e funzioni, ma che appariva sostanzialmente rivolta ad indurre i comuni più piccoli a fondersi tra loro per dare vita ad un ente più grande;

la prospettiva della fusione obbligatoria non ha ricevuto però il gradimento degli enti locali, che, hanno mostrato di preferire il mantenimento della propria identità storico-culturale e hanno optato per forme di gestione associata di servizi e funzioni più flessibili, quali le convenzioni e i consorzi, previsti dalla medesima legge n. 142;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», che ha soppresso l'obbligo inizialmente previsto per le unioni di giungere alla fusione entro 10 anni dalla loro costituzione, stabilisce all'articolo 32 che: «Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni, di norma confinanti, per l'esercizio congiunto di funzioni» ed al successivo articolo 33 che: «Le Regioni predispongono, in accordo con i Comuni, un programma per individuare gli ambiti della gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi»;

obbiettivo principale dell'unione dei comuni è quindi quello di perseguire i seguenti obbiettivi fondamentali; migliorare l'efficienza nella gestione delle funzioni proprie da parte dei comuni; favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture; permettere agli stessi comuni l'esercizio di funzioni proprie di livello di governo di area vasta diventando più incisivi nei rapporti con gli enti e le istituzioni superiori; ottimizzare le risorse umane ed economiche nelle diverse municipalità, garantendo un risparmio nei costi di gestione del personale;

la legge n. 148 del 2011 ha reso obbligatoria la gestione associata di servizi ai piccoli comuni inferiori ai 1.000 abitanti, prevedendone addirittura la fusione obbligatoria con una oggettiva forzatura delle loro peculiarità storiche, sociali e territoriali;

dalla esperienza concreta delle unioni di comuni sin qui realizzate (poco superiori a 300 che coinvolgono poco più di 1.500 comuni e una popolazione di circa 6 milioni di abitanti) si desume con chiarezza che i comuni italiani non si orientano in modo massiccio verso la costituzione di unioni a causa del fatto che non sussistono adeguati incentivi statali e regionali alla loro realizzazione, soprattutto in termini di contributi erariali;

va considerato inoltre che l'affidamento di funzioni amministrative ad enti di secondo grado rende sicuramente meno efficaci gli strumenti di controllo democratico e che questo spesso costituisce una remora alla costituzione delle unioni, specie in territori di forte tradizione municipale democratica e partecipativa;

la legge delega in materia di federalismo fiscale, n. 42 del 2009, contiene sia talune disposizioni che tengono conto dell'adeguatezza delle caratteristiche demografiche degli enti locali sia previsioni di favore verso le forme di aggregazione; in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera f) tra i princìpi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali contempla la «previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra commi, anche attraverso incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali» ma questo non appare sufficiente trattandosi di previsione normativa in vigore ma non ancora attuabile;

le unioni di comuni appaiono come una soluzione moderna ed efficiente di gestione di funzioni e servizi da parte degli enti locali territoriali, garantiscono economicità e risparmi considerevoli, contrastano le forme di spopolamento dei piccoli comuni dovute alla difficoltà dei cittadini di non potere usufruire di servizi pubblici fondamentali e soprattutto determinano una razionalizzazione del complesso sistema di gestione degli enti locali del nostro Paese, riducendo sensibilmente i centri di decisione e di spesa;

appare però evidente che le unioni di comuni non possono essere realizzate attraverso imposizioni, né tanto meno attraverso obblighi di fusioni, che non tengono conto della complessità storica, economica, politica e sociale delle municipalità nel nostro Paese,
impegna il Governo
a predisporre le opportune iniziative normative per promuovere una maggiore diffusione delle unioni di comuni e della conseguente gestione comune di funzioni e servizi, attraverso forti incentivazioni sia nei trasferimenti erariali che nella capacità impositiva autonoma per quei comuni che fossero disponibili a realizzarle in tempi rapidi.

(1-00777)
«Commercio, Lo Monte, Lombardo, Oliveri, Brugger».