ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 12 del 22/11/2022
Abbinamenti
Atto 1/00004 abbinato in data 23/11/2022
Atto 1/00005 abbinato in data 23/11/2022
Atto 1/00015 abbinato in data 23/11/2022
Atto 1/00017 abbinato in data 23/11/2022
Atto 1/00019 abbinato in data 23/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: SERRACCHIANI DEBORA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 22/11/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRARI SARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
BOLDRINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
AMENDOLA VINCENZO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
ASCANI ANNA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
BAKKALI OUIDAD PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
BERRUTO MAURO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
BONAFE' SIMONA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
CARE' NICOLA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
CASU ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
CIANI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
CUPERLO GIANNI PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
CURTI AUGUSTO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
D'ALFONSO LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
DE LUCA PIERO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
DE MICHELI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
DI BIASE MICHELA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
DI SANZO CHRISTIAN DIEGO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
FASSINO PIERO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
FORATTINI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
FORNARO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
FOSSI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
FURFARO MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
GHIO VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
GIANASSI FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
GIRELLI GIAN ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
GNASSI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
GRAZIANO STEFANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
GUERINI LORENZO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
GUERRA MARIA CECILIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
IACONO GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
LAI SILVIO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
LAUS MAURO ANTONIO DONATO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
LETTA ENRICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
MALAVASI ILENIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
MANCINI CLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
MANZI IRENE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
MARINO MARIA STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
MAURI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
MEROLA VIRGINIO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
ORFINI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
ORLANDO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
PAGANO UBALDO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
PORTA FABIO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
PROVENZANO GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
QUARTAPELLE PROCOPIO LIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
RICCIARDI TONI PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
ROGGIANI SILVIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
ROSSI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
SARRACINO MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
SCARPA RACHELE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
SCHLEIN ELLY PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
SCOTTO ARTURO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
SIMIANI MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
SPERANZA ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
STUMPO NICOLA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
TABACCI BRUNO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
VACCARI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022
ZINGARETTI NICOLA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 22/11/2022


Stato iter:
23/11/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/11/2022
Resoconto FERRARI SARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/11/2022
Resoconto CAVO ILARIA NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE
Resoconto APPENDINO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto TESTA GUERINO FRATELLI D'ITALIA
Resoconto MARINO MARIA STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto SCHLEIN ELLY PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto MATONE SIMONETTA LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto GIANASSI FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto AMBROSI ALESSIA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto LANCELLOTTA ELISABETTA CHRISTIANA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto COLOSIMO CHIARA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto BOLDRINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/11/2022

DISCUSSIONE IL 23/11/2022

RITIRATO IL 23/11/2022

CONCLUSO IL 23/11/2022

Atto Camera

Mozione 1-00018
presentato da
SERRACCHIANI Debora
testo presentato
Martedì 22 novembre 2022
modificato
Mercoledì 23 novembre 2022, seduta n. 13

   La Camera,

   premesso che:

    la violenza degli uomini sulle donne – alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali – rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

    il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza degli uomini contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999;

    questa particolare giornata fornisce un'occasione ai Governi, alle istituzioni nazionali, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni non governative sia per organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, sia per individuare sempre migliori strategie finalizzate allo sradicamento di un fenomeno ormai strutturale;

    la cronaca quotidiana in Italia e nel mondo dimostra che non si può affrontare e sconfiggere la crescente ferocia degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti – dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al revenge porn, dalla tratta allo sfruttamento, dallo stalking alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio – senza correlarla al tema dell'uguaglianza di genere, della parità e delle pari opportunità, obiettivi ancora mancati;

    è un bollettino pressoché quotidiano quello delle vittime di violenza che rischia di trasformarsi in un orribile esercizio di contabilità, per assuefazione, e di privarle del loro nome, della loro storia, causando un danno non solo individuale, ma alla collettività, con un gravissimo depauperamento del tessuto sociale e culturale;

    le pandemie e i conflitti hanno come portato aggiuntivo, e come dato pressoché ricorrente, il peggioramento della condizione delle donne e un'esasperazione della violenza maschile contro le donne;

    nell'ultimo decennio per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo, sia a livello nazionale che sovranazionale, così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti;

    il 2021 è stato il 25° anniversario della Dichiarazione di Pechino dell'Onu a favore dell'emancipazione femminile e del miglioramento della condizione delle donne in tutto il mondo, ma la strada da percorrere per la parità di genere è ancora lunga;

    l'attenzione del nostro Paese e di tutta la comunità internazionale deve rimanere viva sull'Iran, dove donne e ragazze coraggiose stanno protestando nelle piazze contro il regime dopo la morte di Mahsa Amini, barbaramente uccisa per mano della polizia «morale» per non aver indossato il velo correttamente e per tutte le donne uccise, offese e brutalizzate da questo regime, così come non deve essere dimenticata la condizione delle donne afghane, che dalla presa del potere dei talebani nel 2021 vedono un'inarrestabile erosione dei loro diritti, anche i più elementari, tanto che le donne e le ragazze afghane non possono più studiare, lavorare o più semplicemente uscire di casa senza la supervisione di un uomo;

    il raggiungimento della parità tra uomini e donne è uno degli obiettivi dell'Unione europea: negli anni, la legislazione, la giurisprudenza e le modifiche dei Trattati hanno contribuito a consolidare questo principio e la sua applicazione all'interno dell'Unione europea;

    nel corso della XVIII legislatura è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che ha svolto un'intensa attività di audizioni e di inchiesta al fine di far emergere il fenomeno in tutti i suoi aspetti, a seguito delle quali ha approvato diverse relazioni, tra le quali quella sulle misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e «anti-tratta» nella situazione di emergenza epidemiologica da COVID, sui dati riguardanti la violenza di genere e domestica nel periodo di applicazione delle misure di contenimento per l'emergenza da COVID-19, sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, la relazione relativa al rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria, la relazione sul contrasto alla violenza di genere, una prospettiva comparata sulle mutilazioni genitali femminili, una sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere e quella sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale; un lavoro approfondito e articolato, dunque, che ha analizzato trasversalmente tutti i diversi piani che interessano il fenomeno della violenza, con il contributo proficuo di tutti i commissari, delle tante associazioni che si occupano di violenza e dei centri antiviolenza, dei consulenti dei tribunali e degli uffici giudiziari;

    dal lavoro della Commissione è scaturita anche l'approvazione della legge 5 maggio 2022, n. 53, «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere», volta a disciplinare la raccolta di dati e di informazioni sulla violenza di genere: con l'approvazione di questa legge l'Italia si è finalmente dotata di una normativa per la raccolta sistematica e integrata dei dati sulla violenza contro le donne, sul femminicidio e sui cosiddetti reati-spia: violenza psicologica ed economica, stalking, maltrattamenti e violenze sessuali, la cui intercettazione aiuta a intervenire tempestivamente e a prevenire un'escalation, un'importante vittoria in linea con la Convenzione di Istanbul;

    tali risultati hanno determinato il Partito democratico a presentare anche per la XIX legislatura una proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, stavolta bicamerale, proprio per evidenziare l'importanza e la trasversalità dell'azione che ha svolto, e che ancora deve svolgere, il Parlamento per mezzo della stessa, rinnovando l'attenzione e l'ascolto che ha fatto sì che tante donne, vittime di violenza, spesso alle prese con procedimenti civili o penali lunghi e faticosi, si siano rivolte alla Commissione stessa per chiedere verifiche e indicazioni o, comunque, per sentire le istituzioni al loro fianco;

    dal lavoro svolto è emersa l'importanza di rafforzare la rete per sostenere le donne, le bambine e i bambini in uscita dalla violenza con le associazioni e i centri antiviolenza, nonché, tra le priorità di intervento, l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

    il contrasto al fenomeno della violenza, infatti, passa anzitutto per una battaglia culturale, attraverso il superamento degli stereotipi e i pregiudizi contro le donne che troppo spesso albergano anche in chi si occupa di violenza, nei tribunali e non solo. Negli ultimi anni dai casi riportati dalle cronache è, inoltre, emerso un elemento di particolare allarme. In sempre più casi, per evitare il femminicidio non basta la denuncia che le donne fanno con coraggio e spesso non bastano neppure le misure adottate, come l'allontanamento, e in alcuni casi non è sufficiente neanche la condanna per stalking: circostanze che, a fronte di un quadro normativo robusto, di cui negli anni si è dotata l'Italia, indicano un vulnus che riguarda l'applicazione rapida e tempestiva delle misure di protezione. Un vulnus che, inoltre, finisce con l'operare come fattore deterrente per le altre donne, spingendole a non denunciare;

    durante i lavori che hanno condotto al varo della legge 19 luglio 2019, n. 69, nota come «codice rosso», con un emendamento del Partito democratico, la Camera aveva approvato all'unanimità l'introduzione del reato del cosiddetto revenge porn, per contrastare la diffusione di video o immagini a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate;

    tuttavia, poiché il fenomeno non accenna a diminuire, è evidente la presenza di un «baco» che impedisce la reale efficacia delle misure già predisposte per il contrasto alla violenza di genere;

    il contesto internazionale rappresenta uno spazio utile alla promozione di iniziative di contrasto alla violenza contro le donne, espressione in realtà del potere di un sesso (quello maschile) sull'altro (quello femminile, appunto), un potere materiale che, in alcuni contesti nella sua strutturalità, viene mistificato invocando le ragioni della tradizione e dell'identità culturale. La violenza contro le donne rimane, come ha peraltro evidenziato espressamente la 57° Commissione sullo stato delle donne – Commission on the status of women delle Nazioni Unite nel 2013, una pratica generalizzata di controllo che richiede e impone, per la sua riduzione, una serie di riforme legislative e cambiamenti culturali, frutto di processi complessi e di lungo termine, che necessitano di capacità di negoziazione e contrattazione tra i diversi soggetti coinvolti e tra interessi e culture diverse;

    nel corso della XVII legislatura il primo atto parlamentare fu la ratifica – con legge 27 giugno 2013, n. 77 – della cosiddetta Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

    la Convenzione precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata; la Convenzione interviene, inoltre, specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini e anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela;

    negli ultimi anni si è scelto, e si ritiene di dover proseguire sulla medesima direttrice, di far procedere in parallelo i piani della prevenzione, della protezione delle vittime, della formazione e della repressione, sulla scorta delle indicazioni e dei principi della Convenzione di Istanbul. Il decreto-legge dell'agosto 2013 (il cosiddetto decreto contro il femminicidio) ha infatti per la prima volta definito con chiarezza la centralità e la peculiarità della violenza compiuta entro le mura domestiche da chi ha vincoli familiari o affettivi con la persona colpita; ha, inoltre, introdotto profonde modifiche processuali a tutela della vittima, con l'obiettivo, da un lato, di rafforzare gli strumenti repressivi, secondo un disegno che tenga conto delle caratteristiche delle violenze di genere, e, dall'altro, con l'intenzione di implementare gli strumenti volti a tutelare la vittima stessa. Ha poi introdotto misure di sostegno per le donne e i minori coinvolti nella fase processuale: modalità protette per le testimonianze, gratuito patrocinio, dovere del giudice di comunicare rispetto alle modifiche delle misure cautelari, processi più rapidi e l'estensione del permesso di soggiorno alle donne straniere vittime di violenza domestica slegato dal permesso del marito;

    per quanto riguarda la dotazione di strumenti «repressivi», di particolare rilievo appare l'introduzione di un'aggravante per gravi delitti violenti da applicare in caso di «violenza assistita», e cioè avvenuta in presenza di minori, con particolare riferimento al regime della querela di parte. In seguito, il cosiddetto codice rosso, legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», ha poi riportato come circostanza aggravante ad effetto speciale (con aumento di pena fino alla metà) il caso in cui «il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi». Viene, altresì, introdotto un nuovo ultimo comma nell'articolo citato, dove si dispone che «il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato». Il minore viene, dunque, considerato come persona offesa dal reato, seppur «non direttamente» vittima dei maltrattamenti e delle violenze agite. Nelle forme di violenza punite non rientrano solo i maltrattamenti fisici, ma altresì quelli psicologici: difatti, la donna è spesso vittima di insulti, offese e vessazioni; la querela è diventata irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate. In tutti gli altri casi, comunque, una volta presentata la querela, la remissione potrà avvenire soltanto in sede processuale, ma il delitto resta perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, con la possibilità di disporre intercettazioni quando si indaga per stalking;

    si è agito, inoltre, introducendo importanti misure di prevenzione, quali l'ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking, l'allontanamento – anche d'urgenza – dalla casa familiare e l'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze. Per tentare di migliorare l'interazione tra chi subisce violenza e le autorità, sono stati poi inseriti specifici obblighi di comunicazione da parte dell'autorità e della polizia giudiziaria alla persona offesa e si sono previste modalità protette di assunzione della prova e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili, inserendo, inoltre, i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza, ed è stato esteso – con il decreto-legge n. 93 del 2013, la cosiddetta legge sul femminicidio – il gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili;

    il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, in vigore dal 20 gennaio 2016, aveva infatti recepito la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituiva norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e istituito il Fondo destinato al ristoro patrimoniale delle vittime di reati intenzionali violenti, che nel 2017 era stato dai Governi guidati dal Partito democratico incrementato e alimentato dalle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile e che è stato in seguito ulteriormente implementato;

    con un emendamento alla legge di bilancio per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata approvata una norma che è successivamente entrata in vigore come comma 790 dell'articolo 1 della legge citata, con il quale si è introdotto un percorso di protezione, denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori. Si tratta di una nuova modalità di accesso e di presa in carico alle strutture ospedaliere con la finalità di tutelare le vittime «vulnerabili», vittime di reati violenti e di abuso della persona affinché siano tempestivamente apprestate in loro favore forme di assistenza e di tutela predisposte in favore delle vittime vulnerabili; con questo scopo sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel 2017 le «Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza»;

    il Parlamento nel corso della XVII legislatura ha approvato la legge n. 4 del 2018, volta a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico, che riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da: il coniuge, anche legalmente separato o divorziato; l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata; una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima. La medesima legge, inoltre, modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali. Rispetto alla norma vigente, che punisce l'uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni, il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo d'applicazione della norma. Modificando l'articolo 577 del codice penale, infatti, è prevista la pena dell'ergastolo se vittima del reato di omicidio è: il coniuge, anche legalmente separato; l'altra parte dell'unione civile; la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

    con l'entrata in vigore della legge 17 ottobre 2017, n. 161, di riforma del «codice antimafia», agli indiziati di stalking potranno essere applicate nuove misure di prevenzione e, in particolare, sarà applicabile la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, a cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Qualora le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee, può essere imposto all'indiziato di atti persecutori l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, con il consenso dell'interessato, anche allo stalker potrà essere applicato il cosiddetto braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità. La riforma del codice consente, inoltre, l'applicazione agli indiziati di stalking anche delle misure di prevenzione patrimoniali;

    un'altra misura per supportare le donne in fuoriuscita dalla violenza fu introdotta dalla legge n. 124 del 2015, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che ha previsto, tra l'altro, la possibilità per le lavoratrici pubbliche prese in carico da strutture antiviolenza di essere trasferite in un ufficio dell'amministrazione pubblica ubicato in un comune diverso da quello di provenienza;

    è stato, inoltre, istituito il «reddito di libertà» nel maggio 2020, con il cosiddetto decreto-legge rilancio, per rispondere specificatamente ai bisogni economici, causati dalla pandemia, delle donne in fuoriuscita dalla violenza; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2022, «Definizione dei criteri e ripartizione delle risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, 2021 e 2022», sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse, volte a contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà;

    il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della delega contenuta nella legge 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», è intervenuto anche sulla disciplina in tema di particolare tenuità del fatto, ampliando l'ambito di operatività di questa causa di non punibilità che oggi è applicabile a tutti i reati puniti, nel minimo, con la pena della reclusione non superiore nel massimo a due anni, e precisando che l'articolo 131-bis del codice penale non potrà più applicarsi ai reati riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011;

    con la riforma del processo civile, legge n. 206 del 2021, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», viene riconosciuta piena dignità al tema della violenza sulle donne, anche nelle cause di separazione e divorzio; con questa riforma viene, inoltre, chiarita in modo definitivo l'infondatezza (e – si aggiunge – la pericolosità) della sindrome da alienazione parentale, sulla quale la Corte di cassazione ha emesso un'importante ordinanza che l'ha giudicata infondata, con motivazioni molto chiare e precise, poiché la legge prevede che il consulente tecnico d'ufficio debba attenersi «ai protocolli e alle metodologie riconosciute dalla comunità scientifica», nonché una più dettagliata richiesta di requisiti per i consulenti;

    questo complesso sistema di misure ad oggi, tuttavia, non appare sufficientemente efficace a sradicare la violenza il problema; la prevenzione rappresenta, infatti, la via maestra per risolvere questo fenomeno. È necessario un profondo e radicale cambiamento culturale e sociale, che l'impianto normativo deve accompagnare e favorire; la sfida del raggiungimento della parità di genere, fondamentale per contrastare la sottocultura della violenza degli uomini contro le donne, passa per l'eliminazione di barriere e ostacoli, quali, ad esempio, la situazione di inferiorità economica in cui si trovano endemicamente le donne nel nostro paese;

    secondo il Global gender gap report 2022 del World economic forum, l'impatto della pandemia sul divario di genere è stato pesantissimo: mentre l'economia globale entra nel suo terzo anno di continua perturbazione, ci vorranno altri 132 anni (rispetto ai 136 del 2021) per colmare interamente il gender gap;

    sul tema della parità salariale il Parlamento ha compiuto un fondamentale passo in avanti approvando la legge n. 162 del 2021, legge sulla parità salariale e di opportunità sul luogo di lavoro, che reca disposizioni volte a sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a favorire la parità retributiva tra i sessi: passata con voto unanime alla Camera e al Senato dopo un iter molto lungo, con sei articoli dedicati alla parità salariale fra i generi, viene integrato il Codice delle pari opportunità del 2006, con l'obiettivo di ridurre la differenza di salario tra donne e uomini, e far emergere ogni discriminazione, anche indiretta, in ambito lavorativo, fornendo concretezza ai principi di equità già sanciti dalla Costituzione e dalla «legge Anselmi» del 1977 (legge 9 dicembre 1977, n. 903, «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro»), un impianto normativo incredibilmente moderno che rischiava, però, di rimanere lettera morta;

    la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 e la Strategia nazionale italiana per la parità di genere affrontano il problema e indicano le politiche per ottenere la parità di retribuzione. Tra queste, il sostegno all'educazione nelle materie stem e digitali per le ragazze e le donne, così da facilitare l'accesso ai lavori del futuro negli ambiti green e digitali. Tra gli strumenti principali per contrastare questo fenomeno ci sono misure per l'armonizzazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, come quelle contenute nel Family act, interventi per una maggiore trasparenza sulle retribuzioni e una legislazione a supporto delle donne nei consigli di amministrazione delle società;

    con la legge di bilancio per il 2022 sono state introdotte importanti misure volte ad affrontare il gender gap: è stato, infatti, previsto l'esonero contributivo in caso di assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l'implementazione del Fondo per le politiche della famiglia per attuare misure organizzative che favoriscano le madri che rientrano a lavoro dopo il parto, l'assegnazione di risorse aggiuntive al Fondo di sostegno al venture capital, per sostenere investimenti nel capitale per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione, l'incremento del Fondo pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri volto a favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 destinato a promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, la costituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo per finanziare misure a favore della parità salariale tra uomo e donna, nonché l'adozione di uno strumento per attuare la parità salariale, attribuita alle aziende per attestare le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre i divari su opportunità di crescita, parità salariale a parità di mansioni, gestione delle differenze di genere e tutela della maternità: le imprese potranno così ottenere uno sconto dell'1 per cento (fino a 50 mila euro all'anno) sui contributi da versare;

    il 29 ottobre 2021 l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190, diventando così il nono Paese al mondo ed il secondo in Europa a ratificare la Convenzione sull'eliminazione della violenza e molestie negli ambienti di lavoro, che insieme alla Raccomandazione n. 206 fornisce l'opportunità di definire un futuro del lavoro privo di violenza e molestie, il primo strumento internazionale a prevedere standard indirizzati a combattere violenza e molestie nell'ambiente di lavoro;

    è stato approvato il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per gli anni 2021-2023;

    appare, inoltre, necessario sostenere e mettere a sistema le reti regionali socio-assistenziali e di sostegno alle donne e alle vittime di violenza di genere, con l'obiettivo non solo di assistere le vittime nel momento immediatamente successivo al compimento della violenza, ma anche per accompagnarle nel lungo, difficile percorso di ricostruzione di un'esistenza sicura e, per quanto possibile, serena, dotandosi di un approccio integrato, che coinvolge le strutture sanitarie, i medici, gli psicologi, ma anche gli avvocati, le forze dell'ordine, il mondo associativo, e che si avvalga e ponga basi comuni su un processo di formazione continua mirata, anche valorizzando i modelli regionali più virtuosi, promuovendo i protocolli di rete tra istituzioni e terzo settore per una presa in carico complessiva del fenomeno, e valutare di assumere le best practices locali anche a livello di strategia centrale;

    il rapporto di Action Aid sulla condizione femminile e il contrasto alla violenza di genere per il 2022 indica, tra l'altro, come cruciale, l'accesso ad una soluzione alloggiativa sicura ed economicamente sostenibile nel medio e lungo periodo quale uno dei bisogni primari delle donne in fuoriuscita dalla violenza: queste ultime, infatti, hanno una probabilità quattro volte superiore rispetto alle donne in generale di vivere situazioni di disagio abitativo e suggerisce di adottare per tutti gli aspetti del fenomeno della violenza sulle donne un approccio integrato;

    è necessario garantire e vigilare sull'applicazione omogenea, su tutto il territorio nazionale e in tutte le regioni, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sull'interruzione volontaria di gravidanza, anche attraverso l'impegno delle istituzioni per un'adeguata informazione sessuale e sulla salute riproduttiva rivolta ai giovani e non solo, nonché per un effettivo accesso ai moderni metodi contraccettivi, per garantire il diritto all'autonomia decisionale della donna;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta una grande occasione per intervenire sulle disuguaglianze e sul gender gap: le proposte del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevedono la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività e la cultura, ovvero la promozione di posizioni dirigenziali di alto livello e incentivi per il corretto bilanciamento tra vita professionale e vita privata; investimenti nell'imprenditoria femminile digitale; un piano asili nido e di estensione del tempo pieno per semplificare la gestione della cura famigliare e l'occupazione femminile, uno specifico investimento nell'imprenditoria femminile, soprattutto nelle aree più critiche per la crescita professionale delle donne. In più, sono previste azioni per l'autonomia delle persone disabili che avranno effetti indiretti sull'occupazione femminile, nonché il rafforzamento dei servizi di prossimità e di supporto domiciliare;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto, inoltre, un investimento significativo per le giovani donne, che beneficeranno di progetti nei campi dell'istruzione e della ricerca, come pure dello stanziamento di risorse per l'estensione del tempo pieno scolastico e per il potenziamento delle infrastrutture sportive (a tal proposito, è promossa l'attività motoria nella scuola primaria, in funzione di contrasto alla dispersione scolastica), nonché la previsione di una clausola di condizionalità per l'assunzione di almeno il 30 per cento di donne e giovani;

    per sottrarre nutrimento alla sottocultura della violenza di genere è necessario educare e formare, per sconfiggere l'ignoranza e combattere la diffusione di stereotipi e di notizie false: il ruolo della scuola appare, come sempre, centrale; si devono, dunque, predisporre e mettere a disposizione gli strumenti necessari a valorizzare le differenze ed educare i giovani alla cultura del rispetto e, proprio in questo senso, essa deve fornire strumenti e metodologie per il superamento di pregiudizi e stereotipi e per attivare tutti gli interventi di prevenzione, informazione e sensibilizzazione, anche per fornire maggiori strumenti per un uso consapevole del web e dei social network, anche in attuazione delle linee guida nazionali «Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione», in attuazione dei principi fondamentali di pari dignità e non discriminazione di cui all'articolo 3 della Costituzione;

    sul piano della comunicazione viene ancora riservata non sufficiente attenzione al ruolo che i media possono avere per consolidare una coscienza sociale diffusa di condanna del fenomeno. Troppe volte, soprattutto nei casi di femminicidio, i media tendono a far passare un messaggio fuorviante e diseducativo, sia sul piano del linguaggio sia su quello della rappresentazione della notizia. Espressioni come «amore malato», «eccesso di amore», «raptus» rimandano a una sorta di giustificazionismo dell'azione violenta, ma anche non riportando correttamente i nomi e i cognomi delle donne soggetto della notizia e facendo (sovente ampio) ricorso alla qualifica «professionale», all'orientamento sessuale e all'identificazione di genere, alla nazionalità («sono state uccise delle prostitute, delle cinesi, un trans») delle donne. Anche su questo punto la Convenzione di Istanbul interviene in maniera puntuale con l'articolo 17, prevedendo la sensibilizzazione degli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e di una informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere;

    è necessario predisporre una vasta campagna di sensibilizzazione, che passi per la comunicazione istituzionale, rivolta agli uomini, per la crescita della consapevolezza maschile rispetto alla violenza sulle donne;

    il ruolo delle associazioni di donne va riconosciuto, valorizzato e potenziato quale strumento fondamentale per la lotta contro la violenza maschile sulle donne. In tal senso, va garantita su tutto il territorio la presenza di case rifugio e di case delle donne in linea con i parametri internazionali, privilegiando quelle che possono garantire la qualità dei servizi e la competenza di genere e professionale;

    anche il trattamento e il recupero in termini rieducativi degli uomini violenti deve rappresentare una priorità, per riuscire a coniugare – nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'articolo 27 della Costituzione – sicurezza delle vittime e funzione rieducativa della pena;

    troppo spesso, infatti, le donne rischiano ancora di subire fenomeni di vittimizzazione secondaria derivanti dal contatto insoddisfacente con il sistema di giustizia penale, vivendo così un ulteriore trauma psico-emotivo. È, quindi, importante favorire, attraverso strumenti normativi, buone prassi e formazione mirata, integrata e permanente di tutti gli operatori coinvolti (anche sui contenuti della Convenzione di Istanbul) e, dunque, una cultura sociale e giudiziaria orientata alla tutela della vittima di genere. Un ulteriore elemento di vittimizzazione secondaria di cui occorre tenere conto è l'estrema durata del procedimento penale;

    in merito alla sicurezza delle donne, i dati dicono che la diffusione di armi comporta un rischio maggiore di omicidi e di vittime nei settori più indifesi, in particolare donne e minori;

    purtroppo, ancora oggi, nei mondi che vengono a contatto con la violenza sulle donne, sono presenti molti pregiudizi. Pregiudizi che – uniti all'assenza di stigma sociale verso chi commette violenza sulle donne – possono comportare un'errata valutazione del rischio da parte degli operatori delle reti di protezione della donna vittima di violenza, con conseguente assenza di misure di protezione adeguate che possono avere come conseguenza il femminicidio. Troppo spesso dalle cronache giudiziarie emergono situazioni nelle quali il soggetto violento, trasformatosi in omicida di genere, non risultava sottoposto ad alcuna misura, pur avendo la donna più volte denunciato la violenza subita;

    la scelta di una donna vittima di violenza di affidare il racconto della propria storia alle istituzioni, alle forze dell'ordine, va accolta con capacità e professionalità: chiedere aiuto è un punto di arrivo che segna il passaggio tra il passato e il futuro e va compiuto in piena sicurezza. Per queste ragioni, chi accoglierà tale affidamento, e soprattutto il modo in cui lo farà, può segnare una grande differenza nel prosieguo del viaggio di rinascita della donna,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le iniziative necessarie a mettere a regime e rendere pienamente efficace e operativo il complesso sistema di strumenti e di tutele di cui il nostro Paese si è dotato, con l'obiettivo di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul e di contrastare e prevenire la violenza degli uomini sulle donne;

2) a garantire alle donne la possibilità di un'uscita dalla violenza in sicurezza, attraverso una rete di protezione di effettiva collaborazione interistituzionale che le incoraggi anche alla denuncia;

3) a raccogliere sistematicamente, in applicazione della legge 5 maggio 2022, n. 53, «Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere», dati e informazioni puntuali sul fenomeno, che permettano di intervenire tempestivamente e di adottare misure adeguate ed appropriate;

4) a proseguire l'azione di promozione della parità tra i generi e la prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione scolastica, sensibilizzando e finanziando progetti specifici contro gli stereotipi di genere, di educazione a relazioni corrette e rispettose, nonché sull'uso consapevole del linguaggio e dei social network;

5) ad assumere iniziative per investire risorse adeguate per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato a interagire con la vittima: forze dell'ordine, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario;

6) a promuovere la presa in carico complessiva ed integrata delle donne, ed eventualmente dei loro figli, promuovendo i protocolli di rete tra istituzioni e terzo settore, valorizzando le best practices introdotte a livello regionale, favorendone eventualmente l'adozione anche a livello nazionale e centrale;

7) ad assumere iniziative volte a prevedere, per il finanziamento del reddito di libertà, uno stanziamento annuale commisurato alla platea potenziale delle beneficiarie, basato sulle nuove modalità di raccolta dei dati, anche in coordinamento con le regioni;

8) ad adottare iniziative per favorire un sempre migliore coordinamento tra processo penale, civile e tribunali per i minorenni, al fine di garantire un'efficace protezione delle donne e dei loro figli e per evitare del tutto l'affido condiviso nei casi in cui vi sia violenza domestica;

9) a promuovere strumenti e procedure di valutazione del pericolo di letalità, gravità, reiterazione e recidiva del reato, partendo dall'esistenza di protocolli di valutazione del rischio sviluppati nell'ambito degli studi e delle ricerche sulla violenza di genere, anche sulla base della nuove normative e di protocolli investigativi in via di diffusione presso le forze dell'ordine, con specifico riferimento a questa materia;

10) ad adottare iniziative di competenza volte a incrementare e a monitorare l'effettivo funzionamento e l'applicazione della misura che prevede i braccialetti elettronici a protezione delle donne;

11) a valutare l'estensione del congedo indennizzato per le donne che hanno subito violenza, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015 dai tre attuali ad almeno sei mesi;

12) ad adottare iniziative volte a garantire adeguati stanziamenti finanziari per le case rifugio e per i centri antiviolenza, nonché per gli sportelli dedicati alle vittime di reati violenti, semplificando, velocizzando e rendendo stabile il percorso dei finanziamenti stessi, anche al fine di assicurare una loro adeguata distribuzione in tutto il territorio nazionale;

13) a monitorare l'applicazione omogenea di politiche e norme esistenti volte a garantire la parità di genere, privilegiando un approccio integrato, a incrementare l'occupazione femminile, elemento, quest'ultimo, fondamentale per la liberazione delle donne dalla violenza, e a mettere in campo strategie efficaci volte a prevenire e perseguire ogni forma di violenza e molestia sul luogo di lavoro;

14) a monitorare e a garantire che le missioni e le modalità di attuazione indicate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per la parità di genere e volte alla eliminazione del gender gap, come, ad esempio, la clausola del 30 per cento, siano applicate concretamente in tutti i campi di azione indicati in premessa;

15) ad adottare nuove iniziative per introdurre strumenti volti a sostenere economicamente le donne nel loro percorso di fuoriuscita in sicurezza dalla violenza, nonché a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e l'autonomia abitativa, con particolare attenzione alle fragilità legate alla povertà, alle migrazioni e alle vittime di persecuzione e di tratta, anche valutando di rendere il reddito di libertà accessibile a tutte le donne in fuoriuscita dalla violenza, al di là della loro situazione reddituale e patrimoniale;

16) ad adottare iniziative di competenza volte a verificare lo stato di applicazione, che deve essere omogenea in tutto il territorio nazionale, delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza;

17) a mettere in campo strategie efficaci per prevenire e perseguire ogni forma di violenza fisica, psicologica e sessuale e qualunque forma di molestia che può affliggere le donne nel contesto di un rapporto di lavoro, in un percorso di studio o in qualunque consesso sociale;

18) a contrastare con misure specifiche ogni forma di violenza maschile contro le donne on line e di istigazione all'odio anche in rete nei confronti delle donne;

19) a predisporre una vasta campagna di sensibilizzazione, che passi per la comunicazione istituzionale, rivolta agli uomini, per la crescita della consapevolezza maschile rispetto alla violenza sulle donne;

20) ad adottare iniziative volte a finanziare programmi e interventi mirati al trattamento e al recupero in termini rieducativi degli uomini violenti;

21) a proseguire nell'azione di incremento delle forme di indennizzo per le vittime di reati violenti e gli orfani di femminicidio;

22) ad adottare iniziative necessarie a garantire, su tutto il territorio nazionale, che le vittime di reati, come lo sfruttamento della prostituzione, quotidianamente più esposte alla violenza fisica, possano essere inserite in percorsi sociali per metterle in sicurezza dalle reti criminali che le sfruttano;

23) sempre nell'ambito dello sviluppo degli strumenti più efficaci per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, a proseguire nell'attività di monitoraggio della diffusione di armi per uso personale, nonché ad assicurare che alla detenzione legittima di un'arma corrisponda una tempestiva ed efficace comunicazione ai familiari e ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, oltre ad un monitoraggio costante ed attuale della persistenza della non pericolosità e dei requisiti del soggetto detentore;

24) ad adottare iniziative politiche e diplomatiche volte a garantire la sicurezza e a sostenere le proteste e la difesa e la necessaria riaffermazione dei diritti delle donne in Iran, in Afghanistan e in tutti i Paesi che vedano compressi e brutalizzati i diritti delle donne da parte di regimi illiberali e in situazioni di conflitto.
(1-00018) «Serracchiani, Ferrari, Boldrini, Amendola, Ascani, Bakkali, Barbagallo, Berruto, Bonafè, Braga, Carè, Casu, Ciani, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Luca, De Maria, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Fassino, Forattini, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Gianassi, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerini, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Letta, Madia, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Merola, Morassut, Orfini, Orlando, Ubaldo Pagano, Peluffo, Porta, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Simiani, Speranza, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Vaccari, Zan, Zingaretti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza sessuale

sicurezza del lavoro

tensione mentale