PDL 997

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 997

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARAMANNA, FOTI, ZUCCONI, PIETRELLA, FRIJIA, SCHIFONE, LA SALANDRA, PALOMBI, AMORESE, MICHELOTTI, COLOMBO, GIORDANO, SCHIANO DI VISCONTI, GIOVINE, FILINI, LOPERFIDO, COMBA, MAIORANO, MATERA, PADOVANI, AMICH, MARCHETTO ALIPRANDI, ALMICI, VIETRI, CANNATA, URZÌ, CERRETO, AMBROSI, MAERNA, ROSCANI, MACCARI, MORGANTE, RAIMONDO, MESSINA, MURA, VOLPI, CONGEDO, SBARDELLA, POLO, ROSSO, BALDELLI, LAMPIS, CANGIANO, VARCHI, COLOSIMO, DI GIUSEPPE, GARDINI, MAULLU, GAETANA RUSSO, TREMAGLIA, IAIA, KELANY, CIABURRO, CARETTA, LA PORTA, FABRIZIO ROSSI, ANGELO ROSSI, MASCARETTI, MALAGUTI, MANTOVANI, DI MAGGIO, TESTA, BENVENUTI GOSTOLI

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative

Presentata il 15 marzo 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – La partecipazione delle persone disabili alla vita sociale è un problema che ancora oggi non ha ottenuto una soluzione definitiva. La sensibilità culturale e politica verso l'integrazione sociale dei disabili è cresciuta negli ultimi anni al punto da provare a riconoscere i loro diritti al pari di tutti gli altri cittadini.
Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sono enunciati due princìpi fondamentali: il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sulla disabilità e il riconoscimento espresso dei diritti dei disabili e della necessità di garantire loro l'autonomia, l'integrazione sociale e professionale nonché la partecipazione alla vita della comunità. I soggetti disabili sono, in generale, circondati dall'affetto delle loro famiglie le quali non esitano a farsi carico di tutte le difficoltà, non ultime quelle economiche, connesse alla condizione di disabilità. Basti pensare alla difficoltà per una persona disabile di poter usufruire liberamente di una vacanza senza avere accanto qualcuno che gli assicuri un'assistenza costante.
Il contatto con la natura, in particolare, è sempre più ricercato dalle persone disabili; la quiete delle località di campagna e la serenità che solo lo spettacolo della natura può dare sono consigliate a chi non può permettersi vacanze più «avventurose». Eppure anche il soggiorno in un agriturismo può trasformarsi in una spiacevole avventura se la struttura non risulta accessibile, così come un viaggio in aereo all'estero o una crociera possono diventare problematici se le attività non sono organizzate per tempo con operatori formati e informati per gestire le difficoltà motorie di una persona con disabilità.
In Italia si parla di «turismo accessibile», ovvero l'insieme di servizi e di strutture in grado di permettere a persone con esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà, ma nella pratica si è ancora lontani dal realizzare tale modalità di turismo. I dati evidenziano che coloro che lamentano ostacoli negli spostamenti sono proprio i turisti con disabilità: tra loro circa il 10 per cento esprime l'esigenza, anzi la necessità, del superamento delle barriere architettoniche.
La presente proposta di legge mira, dunque, a soddisfare un bisogno concreto ormai non più eludibile: permettere alle persone disabili di fare una vacanza in Italia o all'estero in strutture ricettive che abbiano locali pienamente accessibili, usufruendo di tutti i mezzi di trasporto indispensabili per il pieno godimento dei servizi essenziali connessi all'offerta turistica.
La vacanza per le persone disabili non è un lusso ma un diritto e per questo è giusto che, insieme alle famiglie, se ne faccia carico anche la comunità.
Un turismo davvero efficace e vincente è quello che può garantire la massima inclusività, fornendo servizi che possano soddisfare tutti, compresi i clienti che presentano necessità ulteriori o differenti rispetto all'ordinario, quali le persone con disabilità fisica, con impedimenti motori che ne riducono o ne compromettono l'agilità di spostamento oppure con difficoltà visive o uditive che rendono difficile comprendere gli itinerari e le offerte.
Un turismo accessibile prevede l'assenza di barriere architettoniche, culturali e sensoriali nei luoghi pubblici, nelle strade e all'interno degli edifici come i musei e le strutture ricettive private per tenere conto delle specifiche esigenze, ad esempio, di persone in sedia a rotelle, ipovedenti o ipoudenti.
Ma accanto a queste problematiche «tradizionali» è indispensabile anche valutare le criticità emerse negli ultimi anni, altrettanto invalidanti. Tra queste, ad esempio, le intolleranze alimentari a causa delle quali il turista che si trova «fuori casa» ha la necessità di reperire senza difficoltà luoghi per la ristorazione conformi alle proprie esigenze. Un turismo pienamente accessibile non può prescindere dalla formazione, dalla comunicazione e dalla divulgazione dell'offerta per le persone con difficoltà.
Inclusione e accessibilità sono le due parole chiave, le due condizioni favorevoli per la partecipazione attiva dei cittadini alla realtà locale, globale e virtuale. Se, peraltro, inclusione è sinonimo di accoglienza, l'accessibilità diventa uno strumento per facilitare l'ospitalità e assume molteplici forme, soprattutto nel caso delle attività turistiche in cui sono coinvolte almeno quattro dimensioni: il legame tra il mercato di origine e la destinazione ospitante, la fornitura di mobilità e l'accesso all'interno dell'area di destinazione, la fornitura di mobilità e l'accesso all'interno di un'area di rilevante attrazione turistica, cioè lungo tutto il percorso ricreativo stesso, e l'esperienza turistica stessa.
Il collegamento tra il tempo libero e i trasporti è basilare per attivare il comportamento turistico, come la stessa Organizzazione mondiale del turismo (United Nations World Tourism Organization – UNWTO) chiarisce nella definizione di turismo quale «attività nel quale il turista raggiunge un altrove, ovvero un luogo diverso dalla quotidianità». Lo spostamento, infatti, rende imprescindibile il collegamento tra il turismo e i trasporti, anche nella fase di promozione, oltre che di realizzazione delle attività ricreative. Per analizzare l'accessibilità nel trasporto diretto alle attività del tempo liberato dal lavoro è utile tenere presente che la continua diminuzione dei costi di viaggio e delle distanze derivante dalle aumentate prestazioni di efficienza nella velocità e dal miglioramento tecnologico e completate da un'offerta di servizi sempre più confortevoli e sofisticati hanno aumentato la domanda di viaggi ricreativi, ampliando notevolmente il numero delle persone, le classi di età e il ventaglio di possibili fruitori. Il crescente uso dell'automobile, ad esempio, ha incrementato notevolmente gli spostamenti per finalità turistiche dagli anni Settanta del secolo scorso ad oggi tanto che le località in prossimità delle uscite autostradali sono diventate destinazioni turistiche molto richieste.
Nel 1980 l'Assemblea dell'UNWTO ha approvato la Dichiarazione di Manila sul turismo mondiale in cui veniva richiesta una specifica attenzione verso l'incoraggiamento e la facilitazione del turismo nei riguardi dei giovani, degli anziani e delle persone diversamente abili, essendo il turismo un veicolo chiave per lo sviluppo della persona. Nello stesso documento l'UNWTO dichiarava l'urgenza di un cambio di prospettiva a livello mondiale e raccomandava agli Stati membri di regolamentare i servizi turistici in modo da essere offerti in maniera accessibile, pratica, efficace e non discriminatoria. Per la prima volta un'organizzazione internazionale ha associato il diritto al turismo al miglioramento della qualità della vita in chiave non discriminatoria, comprendendo quindi anche le persone con disabilità.
Il concetto di turismo accessibile ha acquisito un'importanza rilevante negli anni successivi e in particolare nel 1989 con la pubblicazione nel Regno Unito del rapporto «Tourism for all» dell'English Tourist Board, in cui veniva data la definizione di turismo per tutti: una forma del turismo che pianifica, progetta e sviluppa le attività ricreative e turistiche apprezzate da persone di ogni tipo, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, sociali o culturali. Nello stesso periodo, l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato la risoluzione «Regole standard sulla distribuzione delle opportunità per le persone con disabilità», raccomandandone l'attuazione in tutti i Paesi in modo da poter raggiungere a livello globale la parità dei diritti per le persone con disabilità. Questi interventi hanno incrementato l'attività dell'UNWTO che nel 1991, nell'ambito dell'Assemblea generale tenutasi a Buenos Aires, ha recepito la risoluzione dell'ONU nel documento «Creating tourism opportunities for handicapped people in the Nineties». Nel 2005, durante la sedicesima sessione tenutasi a Dakar, in Senegal, l'Assemblea generale dell'UNWTO ha aggiornato il precedente documento del 1991 adottando la risoluzione A/RES/492(XVI)/10, di maggiore importanza e riferimento per il turismo per tutti. Il documento spiega in maniera dettagliata i requisiti di accessibilità dei servizi turistici e, in particolare, nell'articolo 30 del testo approvato viene riconosciuto il diritto di partecipazione alla vita culturale, alle attività ricreative, al tempo libero e allo sport. L'accessibilità diventa un diritto legittimo delle persone con disabilità inerente al turismo, allo sport e a qualsiasi attività ludica. In aggiunta viene riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di fruire di impianti e servizi di assistenza legati al turismo e alla cultura, nonché di ricevere facilitazioni per l'organizzazione dei viaggi turistici. Nell'ottobre 2009 l'UNWTO ha esortato l'Unione europea ad applicare l'accessibilità nelle attività turistiche europee, essendo destinatarie della maggior parte dei flussi turistici a livello globale. Nel 2011, infatti, è stato firmato un accordo di collaborazione tra l'UNWTO e l'Unione europea ed è stata creata la Rete europea per il turismo accessibile (ENAT) per agevolare gli interventi in tema di accessibilità nell'Unione. Il primo risultato di tale accordo, nel 2012, è stato l'aggiornamento della citata risoluzione del 2005 con un nuovo documento breve, contenente raccomandazioni per introdurre il turismo accessibile in Europa. Nel documento il turismo accessibile viene definito come una forma di turismo che comporta processi di collaborazione strategicamente pianificati tra gli stakeholder che «consentono alle persone con esigenze di accessibilità, di mobilità, di visione, di udito e con dimensioni cognitive particolari, con esigenze alimentari specifiche come celiachia, intolleranze, allergie, problematiche relative al diabete, di essere indipendenti e liberi di scegliere con equità e dignità attraverso l'offerta di prodotti, servizi e ambienti turistici universalmente progettati». Per disabilità ci si è riferito al fenomeno complesso, dinamico, multidimensionale e spesso controverso, che non permette alla persona di avere le medesime caratteristiche intellettuali o fisiche tali da avere una autonomia ed indipendenza nelle scelte quotidiane. Il modello di disabilità medica, che persiste ancora in molti Paesi in via di sviluppo, pone l'accento sulla riabilitazione e sul recupero delle funzioni della persona spesso con connotazione negativa; l'invalidità viene considerata una malattia che richiede assistenza medica continuativa. A livello politico molte azioni sono mirate al miglioramento del sistema sanitario. Nei secoli passati, le persone con disabilità sono state molto spesso oggetto di discriminazione a causa delle antiquate stigmatizzazioni sociali, tanto che le stesse erano definite con l'uso di termini aventi una connotazione prevalentemente peggiorativa e generalista, quali disabili, invalidi, handicappati, nei quali prevaleva l'aspetto medico, poiché erano considerate malate. Per quanto concerne il modello sociale, tuttavia, la disabilità non può essere considerata solo come un problema individuale, ma come una questione sociale di inclusione volta a superare i limiti sociali e naturali e a offrire inclusione, pari diritti e opportunità.
Negli ultimi decenni le associazioni costituite per migliorare le condizioni di vita delle persone disabili e i ricercatori delle scienze sociali e del settore sanitario hanno identificato l'esistenza di barriere sociali e fisiche inerenti alla disabilità che la società dovrebbe eliminare. Uno dei cambiamenti più importanti emersi nella Convenzione internazionale dell'ONU è stata di tipo linguistico attraverso l'adozione della nuova definizione di persona con disabilità. Alla parola «disabilità» è stata affiancata la parola più importante: persona. Attualmente esistono molte definizioni di disabilità, ma è utile evidenziare quanto segue:
1. qualsiasi persona può essere ritenuta diversamente abile se è ostacolata nella piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale in condizioni di parità con gli altri nei servizi di viaggio e di alloggio e negli altri servizi turistici a causa delle barriere ambientali e attitudinali;
2. la definizione di disabilità non è statica in quanto non comprende tutte le possibili anomalie o barriere che una persona può avere; è dunque possibile che, in futuro, il termine stesso «disabilità» sia modificato;
3. tradizionalmente, la disabilità è sempre stata classificata secondo le limitazioni che la persona ha, mentre l'OMS, per ovviare a tale frustrante descrizione, ha proposto uno strumento di classificazione denominato «Classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (ICF)» che cerca di fornire un linguaggio standard e un quadro di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati;
4. la distinzione tra le capacità di un essere umano e le sue possibili malattie, fisiche o mentali, è ancora molto presente in quanto ogni persona ha una capacità intellettiva e motoria differente.
Le caratteristiche della disabilità si riversano anche sulla domanda e sull'offerta dei servizi turistici. Le persone diversamente abili che intraprendono un viaggio hanno esigenze peculiari che differiscono da persona a persona, ma non per questo debbono essere escluse dai potenziali turisti. Le persone con disabilità chiedono un'offerta turistica molto più ampia e articolata non solo per il numero di soggetti coinvolti nell'organizzazione ma anche per la flessibilità dei servizi offerti che possano garantire la soddisfazione dell'interessato. Non esiste, pertanto, un mercato o un target specifico di persone, ma le abilità personali che identificano le persone con disabilità possono essere riscontrate in tutte le fasce d'età e nelle diverse classi sociali, presentando disfunzionalità cerebrali di origine diversa, genetica o acquisita, ad esempio, a causa di un incidente. Va inoltre precisato che le persone con diversa abilità sono abituate fin dall'infanzia ad affrontare limitazioni quotidiane. Costruire un'offerta turistica idonea a soddisfare in maniera tutte le categorie non è facile, in quanto il grado di esperienza e di adattamento alle situazioni da parte dei vari turisti è differente. La destinazione per tutti è il risultato di un processo collaborativo molto stretto tra domanda e offerta e di una pianificazione che si basa sullo sviluppo di una rete sempre più stretta tra turisti e comunità locale, tale da poter soddisfare tutte le possibili esigenze. La collaborazione è richiesta a tutta la popolazione della destinazione poiché il turista, per essere pienamente soddisfatto, deve essere in grado di vivere l'esperienza ed essere compreso apprezzando l'heritage culturale locale, come impone l'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18. In particolare la destinazione per tutti deve essere ben progettata, tenuto conto della dotazione, della disponibilità delle risorse e dell'accessibilità iniziale. Il turismo per tutti è, in sostanza, una forma di turismo che assicura l'indipendenza nel movimento e nelle decisioni della vita quotidiane a chi ha problemi legati alla mobilità, alla visione, all'udito e alle dimensioni cognitive dell'accesso, permettendo di fruire con equità e dignità umana i servizi legati alla persona e al turismo. Per questa ampia categoria dei servizi legati direttamente e indirettamente al turismo si può affermare che il turismo per tutti adotta un approccio globale grazie al quale il turista nella destinazione si sente a proprio agio con comfort pari o addirittura superiori a quelli che ha a casa propria. Queste condizioni favorevoli non sono riservate solo ad alcuni, ma devono essere a disposizione di tutte le persone con disabilità permanenti e temporanee, degli anziani, degli obesi, delle famiglie con bambini piccoli e di chi ha particolari esigenze alimentari e non solo.
Il turismo per tutti va considerato come turismo tout court e non un turismo particolare o una tipologia di turismo, in quanto offre servizi completi da declinare in base alle diverse specialità della destinazione o della tipologia di turismo. Nella destinazione per tutti si potrà praticare il turismo culturale, il turismo sportivo, il turismo urbano e il turismo eno-gastronomico. Per questo motivo se una destinazione applica il turismo per tutti, il turista diversamente abile può partecipare al costante miglioramento dei servizi. A tale proposito è utile evidenziare che le persone con disabilità hanno un ruolo determinante ai fini dello sviluppo della destinazione poiché il loro coinvolgimento, da un lato, consente di verificare se la destinazione ha utilizzato tutte le soluzioni e i servizi utili a rispondere alle diverse esigenze e, dall'altro lato, può essere utile al turista stesso. Il beneficio nei confronti del turista è stato sperimentato dall'evidente realizzazione delle capacità individuali. Alcune persone infatti, sebbene con alcune diversità, quando svolgono attività ludiche senza scopo di lucro non si arrendono e cercano soluzioni alternative per superare i loro limiti. Altre persone partecipano ad ogni costo a tutte le iniziative, anche qualora non portino al successo. Certamente l'affrontare tali eventi e le attività turistiche in maniera positiva o negativa molto spesso dipende dal carattere della persona e dal modo in cui si percepisce l'aiuto ricevuto, piuttosto che dal limite personale. La collaborazione tra la comunità locale e la persona con diversa abilità raggiunge i risultati sperati quando sussistono i presupposti, cioè quando le indicazioni e i consigli ricevuti vengono applicati in tutti i possibili settori, in particolare negli ambiti direttamente a contatto con i turisti, quali l'accessibilità fisica, ambientale e le attrazioni turistiche; l'accessibilità dell'informazione, della comunicazione e della prenotazione; l'accessibilità nei trasporti; l'accessibilità economica; l'accessibilità psico-sociale. I vari ambiti dell'accessibilità vanno garantiti in una catena del valore che determina il successo della destinazione e consente a tutti gli utilizzatori di poter avere un servizio che faciliti la loro esperienza turistica, aggiungendo valore ai servizi e ai beni già predisposti per ogni turista. L'accessibilità di una destinazione, infatti, ha come obiettivo la semplificazione e l'agibilità dei movimenti del turista, all'interno e all'esterno dell'alloggio, nonché la completa indipendenza e libertà di movimento del singolo. La costruzione di questa tipologia di offerta turistica comporta l'offerta di un elevato livello di qualità del servizio, nel quale la sicurezza diviene elemento imprescindibile e prioritario allo sviluppo stesso del turismo.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, le regioni assicurano che le persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le persone ritenute invalide da commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell'invalidità civile o dell'invalidità per cause di lavoro, di guerra e di servizio, nonché le persone con comprovate forme di intolleranza alimentare possano fruire di un turismo accessibile.

Art. 2.
(Definizione di turismo accessibile)

1. Per turismo accessibile si intende il diritto riconosciuto alle persone di cui all'articolo 1 della presente legge di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo, anche in conformità alla disciplina vigente in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche di cui agli articoli 23 e 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il diritto di cui al presente comma è riconosciuto anche alle persone con mobilità ridotta temporanea.
2. Al fine di assicurare l'osservanza e la concreta attuazione del turismo accessibile di cui al comma 1 le regioni, i comuni, le città metropolitane, gli enti d'area vasta e gli enti pubblici competenti in materia di turismo promuovono la fattiva collaborazione tra gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale per la realizzazione e la promozione di idonee campagne informative e di eventi formativi concernenti il diritto al turismo accessibile, anche al fine di individuare, in un'ottica di leale collaborazione, le misure più adeguate per garantire alle persone con disabilità un'effettiva possibilità di scelta nell'offerta turistica che ne assicuri la piena fruizione in modo autonomo.

Art. 3.
(Obblighi informativi)

1. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche, come definite dall'articolo 6 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, devono predisporre e attuare tutte le misure necessarie per assicurare un turismo accessibile.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti all'osservanza degli obblighi di informazione previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del citato codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per favorire il processo di accessibilità e di inclusione l'offerta turistica deve indicare, in forma scritta, il livello di accessibilità alle persone con disabilità e, ove previsti, i percorsi esperienziali, i tour guidati, gli itinerari di viaggio e qualsiasi ulteriore servizio offerto specificando i casi in cui è necessaria la presenza di un accompagnatore e quelli in cui è garantita la fruizione autonoma mediante il ricorso alternativo ad ausili tecnologici. L'offerta turistica, compresa quella dei parchi a tema e delle strutture convegnistiche e congressuali, deve altresì consentire ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della natura e delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e culturali dei luoghi visitati, la partecipazione a qualsiasi attività culturale, iniziativa sociale e manifestazione anche al fine di garantire il soddisfacimento della richiesta di benessere delle persone con disabilità, nonché il loro arricchimento culturale mediante l'informazione, la promozione e la comunicazione turistica.

Art. 4.
(Obblighi di pubblicazione delle strutture ricettive accessibili)

1. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 3 sono tenuti a indicare in una sezione dedicata alle pubblicazioni promozionali su qualsiasi supporto dei servizi offerti, in modo chiaro e completo, un elenco dettagliato e completo delle strutture ricettive previste dall'articolo 8 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che sono attrezzate per l'ospitalità di persone con disabilità e che sono pienamente conformi alla normativa vigente. Nella medesima sezione è altresì indicata la tipologia degli eventuali itinerari e delle destinazioni proposte, comprese le visite guidate e i percorsi consigliati, per il soddisfacimento delle esigenze delle persone con disabilità.

Art. 5.
(Partecipazione alla vita culturale e alle attività ricreative e ludiche)

1. Sono assicurati a chiunque, comprese le persone con disabilità, la visitabilità e l'accesso nelle strutture pubbliche o aperte al pubblico, garantendo l'accessibilità alle visite guidate, ai musei, ai percorsi esperienziali, ai siti archeologici e alle ulteriori attività ricreative e ludiche offerte al pubblico. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 3 e le attività ad esse connesse devono soddisfare i bisogni delle persone con disabilità garantendo loro condizioni di eguaglianza con gli altri consociati nella partecipazione alla vita culturale nonché adottare misure appropriate per assicurare loro:

a) l'accesso ai materiali culturali, attraverso la predisposizione di formati fruibili dalle persone ipovedenti o non vedenti;

b) la fruizione di programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e di ogni ulteriore attività culturale in forme accessibili, attraverso il supporto di strumenti tattili e giochi;

c) la visitabilità delle aree interne ed esterne dei luoghi in cui si svolgono le attività culturali, quali teatri, musei, cinema, biblioteche, archivi, parchi e qualsiasi edificio o luogo in cui i servizi turistici sono erogati, garantendo, per quanto possibile, l'accesso ai monumenti e ai siti importanti per la cultura nazionale; tali servizi devono essere segnalati anche in caratteri braille.

2. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui all'articolo 3 devono garantire in ciascuna struttura ricettiva un numero di stanze accessibili pari ad almeno due ogni quaranta o frazione di quaranta, aumentato di due ogni quaranta o frazione di quaranta in più, al fine di garantire l'accessibilità delle persone con disabilità che utilizzano tipologie diverse di carrozzina e di agevolarne l'accesso in autonomia. All'interno di ciascuna struttura ricettiva deve essere garantita la fornitura di apposite mappe di orientamento in caratteri braille per le persone non vedenti o ipovedenti. All'interno di ciascuna struttura ricettiva è consentito l'ingresso di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti, per l'assistenza a persone con disabilità motoria, con patologia diabetica o con disturbi dello spettro autistico e ad ogni altro animale con funzioni di assistenza alla persona.
3. Per assicurare una maggiore efficacia nell'abbattimento delle barriere architettoniche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui, destinato alla riqualificazione, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria delle strutture ricettive, compresi i bed and breakfast a conduzione ed organizzazione familiare, gestiti da privati utilizzando parti della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero limitato di camere e di posti letto, gli alberghi e le strutture agrituristiche.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 6.
(Accessibilità e visitabilità delle strutture ricettive)

1. Ogni struttura ricettiva deve garantire a chiunque, comprese le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire degli spazi e delle attrezzature in condizioni di autonomia e sicurezza nonché di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico in ciascuna unità immobiliare. Sono considerati spazi di relazione gli spazi di soggiorno o di pranzo dell'alloggio e quelli di lavoro, servizio e incontro nei quali le persone entrano in rapporto con la funzione ivi svolta.
2. Al fine di garantire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso l'accessibilità e la visitabilità delle strutture ricettive devono essere integralmente rispettati i criteri di progettazione di cui al capo secondo del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Art. 7.
(Agevolazione per l'acquisto di servizi turistici)

1. Alle persone con disabilità che acquistano servizi turistici offerti da strutture che garantiscono condizioni di accessibilità maggiori e ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla normativa vigente e, in particolare, che assicurano una maggiore facilità di fruizione, l'accessibilità e la visitabilità dei beni culturali e naturali nei luoghi visitati, dei musei e dei luoghi della cultura in generale, nonché da strutture che garantiscano l'assenza totale di barriere architettoniche e sensoriali, la presenza di aree per il parcheggio dedicate per le persone disabili e per le donne in stato di gravidanza, l'attività di ristorazione con formazione specifica del personale per l'assistenza alle persone con patologie di origine alimentare, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 30 per cento della spesa complessivamente sostenuta.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse di un familiare, anche se fiscalmente non a carico. Se il documento di spesa è intestato alle persone con disabilità di cui al comma 1, il contributo spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte la spesa, a condizione che integri il documento di spesa, annotando l'importo da lui sostenuto. Lo stesso familiare è tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, gli aventi diritto inoltrano, in via telematica, entro novanta giorni dalla data di pagamento dei beni e dei servizi di cui al medesimo comma 1, un'istanza all'Agenzia delle entrate allegando la documentazione che comprova l'importo della spesa sostenuta. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo di cui al comma 1 sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero dell'importo corrispondente.
3. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui, che costituisce limite massimo di spesa.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 8.
(Sanzioni)

1. Chiunque compie un atto discriminatorio ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.

Art. 9.
(Formazione scolastica)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrati i programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera mediante l'inserimento nell'offerta formativa di discipline specifiche in materia di turismo accessibile, di disabilità motoria e di intolleranze alimentari.

Art. 10.
(Monitoraggio e relazione alle Camere)

1. Il Governo, attraverso le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità, provvede al monitoraggio della corretta attuazione delle disposizioni della presente legge e trasmette alle Camere, ogni due anni, una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.

torna su