PDL 988

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 988

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLLICONE

Disposizioni per il sostegno, la tutela e la promozione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica

Presentata il 14 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – La rievocazione storica dei nostri borghi è il «futuro antico» delle nostre città d'arte. Tradizione, identità, turismo sono i cardini della rievocazione storica.
La presente proposta di legge intende fornire maggiore solidità all'azione dello Stato a sostegno delle associazioni di rievocazione storica tramite l'aumento delle risorse destinate a tale fine.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali)

1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria ed economico della Nazione, nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definiscono associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la conservazione della memoria storica e delle tradizioni del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con quanto risultante dalle fonti e con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti stesse.
2. Ai fini della presente legge si definiscono manifestazioni di rievocazione storica le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di valorizzare la memoria storica di un territorio rispettando criteri di veridicità, di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti realizzati su basi documentate.

Art. 3.
(Attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche)

1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, tutela, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste legate, promuovendo:

a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale;

b) la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica a livello territoriale, nazionale e internazionale;

c) la sensibilizzazione del pubblico e la promozione del prodotto artistico delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

d) il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi;

e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti di valore archeologico, museale e monumentale presenti nel territorio;

f) l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese;

g) la tutela e la conservazione della memoria e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

Art. 4.
(Elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco».
2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti:

a) le categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera h);

b) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 5.
(Comitato tecnico-scientifico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), da professori universitari esperti del settore nominati dalle regioni, da un funzionario del Ministero della cultura e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta.
2. Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti:

a) riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2;

b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e alla diffusione della conoscenza di tali associazioni e manifestazioni;

c) promuovere ricerche e studi sulle rievocazioni storiche in Italia e all'estero;

d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;

e) patrocinare progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco, anche in collaborazione con gli enti locali;

f) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;

g) predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della presente legge, di cui all'articolo 10, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente istituite, formate da un esperto indicato da ciascuna delle regioni rappresentate nel Comitato. Lo schema di regolamento è predisposto dal Comitato e trasmesso al Ministro della cultura entro due mesi dalla data dell'istituzione del Comitato stesso;

h) determinare, mediante apposite linee guida, le modalità di appartenenza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica alle categorie individuate dal Comitato stesso e definite dal decreto del Ministro della cultura ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a).

3. Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni l'attendibilità e la conformità storica della rievocazione storica espressa nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, attribuendo uno specifico attestato di autenticità filologica.
4. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali, di siti archeologici, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore, nell'ambito delle categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e del comma 2, lettera h), del presente articolo.
5. Il Comitato rilascia, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della verifica di cui al comma 3, un marchio recante la dicitura «Rievocazione storica italiana». Le modalità di autorizzazione all'uso del marchio di cui al presente comma nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, su proposta del Comitato.

Art. 6.
(Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. Il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.
2. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nel sito internet istituzionale del Ministero stesso, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione di itinerari turistici e di siti museali e archeologici.

Art. 7.
(Compiti della Conferenza unificata)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Conferenza unificata sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato concernente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi per le finalità della presente legge;

b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale-nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;

c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

d) promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione;

e) promuovere il sostegno degli artisti esecutori e degli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, di ricerca e di sperimentazione legate alle rievocazioni storiche;

f) promuovere la cultura, la memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università;

g) definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica;

h) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale e territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

Art. 8.
(Compiti dello Stato)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, allo Stato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) regolamentare la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche;

b) operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche tra le diverse categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dell'articolo 5, comma 2, lettera h), comprese specifiche quote da destinare a progetti aventi valenza multidisciplinare;

c) promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica;

d) favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi membri dell'Unione europea;

e) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in streaming, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che può procedere all'istituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero;

f) assicurare la conservazione del patrimonio artistico, delle tradizioni e della memoria legati alla rievocazione storica.

Art. 9.
(Compiti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

1. Nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della presente legge e in particolare:

a) promuovono e sostengono le attività di rievocazione storica, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio secondo criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni, nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

b) valorizzano la cultura della storia e delle tradizioni regionali e delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria delle rievocazioni storiche e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli;

c) promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle produzioni di qualità di rievocazione storica, individuate nelle sedi di concertazione competenti;

d) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi perseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in coordinamento con l'attività di osservatorio svolta dallo Stato;

e) istituiscono i comitati regionali per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

Art. 10.
(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, è adottato, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della presente legge, il regolamento per l'attuazione della medesima legge.

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