XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 982-1214-1347-1584-1639-1677-1685-1754-A
PROPOSTE DI LEGGE
982
d'iniziativa del deputato VINCI
Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro municipale «Romolo Valli» di Reggio Emilia e di altri teatri storici italiani
Presentata il 10 marzo 2023
1214
d'iniziativa del deputato FOTI
Dichiarazione di monumento nazionale
del Teatro municipale di Piacenza
Presentata l'8 giugno 2023
1347
d'iniziativa dei deputati
GIOVINE, FOTI, MOLLICONE, AMBROSI, AMICH, CARETTA, COMBA, COPPO, CORTELAZZO, DEIDDA, DI MAGGIO, LAMPIS, LETTA, MALAGOLA, MURA, PELLICINI, PRETTO, FABRIZIO ROSSI, SCHIANO DI VISCONTI, VINCI, VOLPI
Dichiarazione di monumento nazionale
del Teatro Olimpico di Vicenza
Presentata il 28 luglio 2023
1584
d'iniziativa dei senatori
ZANETTIN, STEFANI, BIZZOTTO, SBROLLINI,
GUIDOLIN, CRISANTI, GUIDI
Dichiarazione di monumento nazionale
del Teatro Olimpico di Vicenza
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 29 novembre 2023 (v. stampato Senato n. 821)
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 novembre 2023
1639
d'iniziativa del deputato AMORESE
Dichiarazione di monumento nazionale
del Teatro Guglielmi di Massa
Presentata il 9 gennaio 2024
1677
d'iniziativa del deputato MESSINA
Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Massimo
«Vincenzo Bellini» di Catania
Presentata il 31 gennaio 2024
1685
d'iniziativa dei deputati
LOIZZO, FURGIUELE, LATINI, MIELE, SASSO
Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro comunale
«Alfonso Rendano» di Cosenza
Presentata il 1° febbraio 2024
1754
d'iniziativa della deputata ANDREUZZA
Dichiarazione di monumento nazionale dei Teatri
«La Fenice», «Goldoni» e «Malibran» di Venezia
Presentata il 4 marzo 2024
(Relatore: AMORESE )
NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 14 marzo 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 982, 1214, 1347, 1584, 1639, 1677, 1685 e 1754. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 982 Vinci, C. 1214 Foti, C. 1347 Giovine, C. 1584 sen. Zanettin, approvata dal Senato, C. 1639 Amorese, C. 1685 Loizzo e C. 1677 Messina, recante “Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani”, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato che:
- la dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
- il testo unificato, composto da 2 articoli, è finalizzato ad attribuire il valore di monumento nazionale a quarantasei grandi teatri stabili italiani al contempo consentendo al Ministro della cultura di dichiarare monumenti nazionali ulteriori teatri storici e altri beni culturali, anche su iniziativa dei soggetti interessati, nel rispetto di una procedura definita da un regolamento adottato dal medesimo ministro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
- in particolare, l'articolo 1 specifica che la dichiarazione di monumento nazionale non costituisce verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 12 del Codice dei beni culturali, né dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del medesimo Codice e conseguentemente non prelude all'apposizione di vincoli di tutela mentre l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
- l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma del medesimo articolo 117 include la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente e l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni;
- la distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni culturali è stata oggetto della sentenza n. 9 del 2004 della Corte costituzionale, che ha precisato che la tutela è diretta principalmente a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale, mentre la valorizzazione è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale;
- la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché, per quanto qui interessa, la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
TESTO UNIFICATO
della Commissione
Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani.
Art. 1.
1. Sono dichiarati monumenti nazionali:
1) il Teatro lirico «Giuseppe Verdi» di Trieste;
2) il Teatro «Gaetano Donizetti» di Bergamo;
3) il Teatro Grande di Brescia;
4) il Teatro Sociale di Como;
5) il Teatro alla Scala di Milano;
6) il Teatro Regio di Torino;
7) il Teatro municipale di Casale Monferrato (Alessandria);
8) il Teatro Carlo Felice di Genova;
9) il Teatro comunale «Mario Del Monaco» di Treviso;
10) il Teatro La Fenice e il Teatro Malibran di Venezia;
11) il Teatro «Carlo Goldoni» di Venezia;
12) il Teatro Olimpico di Vicenza;
13) il Teatro comunale di Bologna;
14) il Teatro municipale di Piacenza;
15) il Teatro Regio di Parma;
16) il Teatro Farnese di Parma;
17) il Teatro municipale «Romolo Valli» di Reggio Emilia;
18) il Teatro Petrarca di Arezzo;
19) il Teatro Signorelli di Cortona;
20) il Teatro del Maggio musicale fiorentino di Firenze;
21) il Teatro Verdi di Firenze;
22) il Teatro comunale del Giglio di Lucca;
23) il Teatro Guglielmi di Massa;
24) il Teatro dei Rassicurati di Montecarlo (Lucca);
25) il Teatro Verdi di Pisa;
26) il Teatro Manzoni di Pistoia;
27) il Teatro dei Rinnovati di Siena;
28) il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno;
29) lo Sferisterio di Macerata;
30) il Teatro Morlacchi di Perugia;
31) il Teatro Caio Melisso di Spoleto;
32) il Teatro comunale «Nazzareno De Angelis» dell'Aquila;
33) il Teatro D'Annunzio di Latina;
34) il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti;
35) il Teatro Argentina di Roma;
36) il Teatro Valle di Roma;
37) il Teatro dell'Unione di Viterbo;
38) il Teatro di San Carlo di Napoli;
39) il Teatro municipale «Giuseppe Verdi» di Salerno;
40) il Teatro Petruzzelli di Bari;
41) il Teatro comunale «Niccolò Piccinni» di Bari;
42) il Teatro Politeama di Catanzaro;
43) il Teatro comunale «Alfonso Rendano» di Cosenza;
44) il Teatro comunale «Francesco Cilea» di Reggio Calabria;
45) il Teatro Massimo «Vincenzo Bellini» di Catania;
46) il Teatro Massimo di Palermo.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto del Ministro della cultura possono essere dichiarati monumenti nazionali ulteriori teatri storici e altri beni culturali, anche su iniziativa dei soggetti interessati.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della cultura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e la procedura per il conferimento della qualifica di monumento nazionale a ulteriori teatri storici e altri beni culturali ai sensi del comma 3.
Art. 2.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.