PDL 926

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 926

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CANTONE, FEDE, IARIA

Disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale

Presentata il 27 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Provvedere alla transizione ecologica è una necessità su cui il legislatore dovrebbe impegnarsi in ogni atto. Il processo di riconversione del settore dei trasporti risulta, sotto questo aspetto, fondamentale se si vogliono rispettare gli obiettivi del Green Deal europeo, ossia il taglio delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e il loro azzeramento entro il 2050, visto che il settore è responsabile di oltre un quarto delle emissioni clima alteranti nel nostro Paese.
La presente proposta di legge detta disposizioni per la sostituzione o la conversione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica in tutti gli aeroporti italiani. La proposta estende l'ambito applicativo della originaria proposta di legge trasmessa dal Senato il 25 settembre 2019 (atto Senato n. 787 della XVIII legislatura), prescrivendo all'articolo 1 che la legge si applichi a tutti gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201. L'articolo 2 dispone che i soggetti operanti nelle aree lato volo dell'aeroporto, cosiddetto «air side», esclusi gli enti pubblici, sono tenuti a procedere alla sostituzione o alla conversione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con auto mezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ponendo in capo alle società di gestione aeroportuale la realizzazione dei necessari impianti di ricarica specializzati.
L'articolo 3, al fine di rendere operativa la prescrizione dell'articolo 1, prevede che l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, predisponga un programma per la sostituzione e conversione degli automezzi e attrezzature e per la realizzazione dei relativi impianti di ricarica. A tale fine, la disposizione impone di tenere conto della classificazione degli aeroporti coinvolti, del traffico passeggeri medio registrato nel triennio precedente in ciascuno scalo, della quantità, tipologia, vetustà, possibilità di sostituzione o conversione degli automezzi e attrezzature già in uso presso ciascuno scalo.
L'articolo 4 attribuisce all'ENAC il compito di vigilare sulla realizzazione del programma di sostituzione di cui all'articolo 3 e di adottare le iniziative necessarie per agevolarne l'attuazione, riferendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 marzo di ogni anno in merito ai risultati della realizzazione del programma di sostituzione e sull'attività di vigilanza.
L'articolo 5, in analogia a quanto già previsto con riguardo alle autorità di sistema portuale dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i concessionari terzi possano costituire una o più comunità energetiche rinnovabili al fine di produrre la propria energia.
L'articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica agli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201.

Art. 2.
(Sostituzione o conversione di automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o ad idrogeno)

1. Al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambientale degli aeroporti, tutti i soggetti operanti nelle aree lato volo dell'aeroporto e nelle aree portuali, esclusi gli enti pubblici, sostituiscono o convertono automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida, di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, o ad idrogeno, compresi i veicoli che utilizzano celle a combustibile, purché esistenti sul mercato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli automezzi e alle attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo, preventivamente autorizzato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), può rendersi necessario per garantire l'esecuzione di lavori finalizzati alla manutenzione e allo sviluppo dell'infrastruttura aeroportuale. Sono, in ogni caso, esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1 gli automezzi e le attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo è necessario in caso di eventi straordinari o di tipo emergenziale.
3. Le società di gestione aeroportuale realizzano i necessari impianti di ricarica o rifornimento e, ove opportuno, di accumulo per l'alimentazione degli automezzi e delle attrezzature di cui al comma 1.

Art. 3.
(Programma di sostituzione e conversione)

1. L'ENAC, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un programma di sostituzione e conversione degli automezzi e delle attrezzature di cui all'articolo 2 della presente legge nonché dei relativi impianti di ricarica o rifornimento e, ove opportuno, di accumulo, tenuto conto della classificazione degli aeroporti prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, e in proporzione al traffico passeggeri medio registrato nell'ultimo triennio in ciascuno scalo, sulla base dei dati disponibili.
2. Il programma, che è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto della quantità, tipologia, vetustà, possibilità di sostituzione o conversione degli automezzi e delle attrezzature già in uso presso ciascuno scalo.

Art. 4.
(Vigilanza)

1. L'ENAC vigila sulla realizzazione del programma di sostituzione e conversione previsto dall'articolo 3 e adotta le iniziative necessarie per agevolarne l'attuazione.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per attuare il programma di sostituzione e conversione.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENAC riferisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito ai risultati della realizzazione del programma di sostituzione e conversione e sull'attività di vigilanza.

Art. 5.
(Costituzione di una o più comunità energetiche rinnovabili)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ENAC e le amministrazioni preposte alla predetta attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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