PDL 924

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 924

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

di concerto con il ministro della giustizia
(NORDIO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

e con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022

Presentato il 23 febbraio 2023

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.

1. L'Accordo.

L'Accordo in esame disciplina il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena (articolo 1).
Lo scopo è quello di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con la Repubblica di San Marino al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 772 (preambolo).
Rispetto a tale Convenzione, peraltro, l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure, lato sensu intese, ricadenti sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, come attuata in Italia dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38. Vengono dunque introdotte disposizioni che regolano il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie che applicano misure alternative alla detenzione o sanzioni sostitutive di pene detentive, oppure infliggono pene detentive condizionalmente sospese imponendo obblighi o prescrizioni, oppure impongono obblighi o prescrizioni all'atto della liberazione condizionale, ai fini della sorveglianza dell'esecuzione delle suddette misure o sanzioni o dell'adempimento dei sopra citati obblighi o prescrizioni, qualora tali misure, sanzioni, obblighi e prescrizioni riguardino persone che non hanno la cittadinanza o la legale e abituale residenza nella Parte in cui la decisione giudiziaria è stata emessa, bensì nell'altra Parte (articoli 2 e 3).
La finalità è, da un lato, quella di aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata, consentendole tra l'altro di mantenere o recuperare i propri legami affettivi, familiari, lavorativi e culturali; dall'altro, quello di migliorare il controllo dell'esecuzione dei corrispondenti obblighi e prescrizioni allo scopo di ridurre il rischio di recidiva, così proteggendo le vittime dei reati e, più in generale, la collettività (articolo 3).
La disciplina è mutuata dall'analoga disciplina di matrice euro-unitaria, come si ricava dall'esplicito riferimento al reciproco «riconoscimento» delle decisioni giudiziarie e, più in generale, dall'impianto complessivo dell'articolato, tra l'altro con l'adozione dell'elenco delle rilevanti tipologie di illecito (quasi del tutto coincidenti con quelle del cosiddetto «elenco degli eurocrimini») quale meccanismo di superamento – rectius di semplificazione della verifica – del requisito della doppia incriminazione (articolo 11), sulla scorta di quanto oramai prevedono praticamente tutti gli strumenti euro-unitari di cooperazione giudiziaria penale (da ultimo, per esempio, il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie di congelamento e di confisca).
Anche sotto il profilo del ruolo delle Autorità centrali (articolo 4) e dei canali e mezzi di comunicazione (articolo 7) si è presa a modello l'usuale corrispondente disciplina euro-unitaria degli strumenti di cooperazione giudiziaria, sostanzialmente prevedendo, da un lato, la comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie interessate (però con la facoltà di avvalersi delle Autorità centrali sia per l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente dell'altro Stato, sia per la trasmissione delle decisioni e dei conseguenti provvedimenti, come pure di tutte le informazioni relative alle procedure); dall'altro, la possibilità di usare ogni mezzo tecnico di trasmissione che consenta di lasciare una traccia scritta, con esplicita legittimazione dell'uso della posta elettronica e fatta sempre salva la possibilità di chiedere l'invio degli atti in originale cartaceo.
Al fine di ridurre il più possibile ogni eventuale incertezza interpretativa e applicativa, si è ritenuto opportuno determinare l'ambito di applicazione dell'Accordo non solo mediante una generale norma di riferimento al contenuto degli obblighi e prescrizioni della misura, lato sensu intesa, da eseguire nell'altro Paese (articolo 5, paragrafo 1), ma anche mediante una specifica norma di dettagliato riferimento alle varie misure che nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici dei due Paesi sono certamente oggetto dell'Accordo, nel senso che la sorveglianza sull'esecuzione dei relativi obblighi e prescrizioni può essere trasferita dall'uno all'altro Paese sulla base dello stesso Accordo (articolo 5, paragrafo 2). Una speciale disciplina è stata prevista per le misure di messa alla prova ed esperimento probatorio disposte nella fase delle indagini preliminari o del processo (articolo 5, paragrafo 3).
Di grande rilievo è la disposizione contenuta nell'articolo 6. Tale articolo, infatti, non si limita a stabilire il presupposto del trasferimento della misura, individuandolo nella cittadinanza o nella residenza dell'interessato nell'altro Paese, sempre che lo stesso interessato lo richieda e che il trasferimento della misura consenta una più positiva prognosi di risocializzazione in ragione dell'esistenza, nel Paese d'origine o residenza, di significativi legami affettivi, familiari, lavorativi o culturali. Lo stesso articolo, invero, disciplina l'istruttoria finalizzata alla formulazione della prognosi di cui sopra, stabilendo – con previsione di assoluta novità – che tale istruttoria, da un lato, può essere compiuta coinvolgendo i servizi sociali e gli uffici dell'Interpol dei due Paesi; dall'altro, può svolgersi anche nel corso del procedimento poi definito dalla decisione giudiziaria della cui esecuzione all'estero si tratta. L'auspicio è che tale disposizione possa consentire di superare le incertezze applicative sinora riscontrate nella prassi applicativa della decisione quadro 2008/947/GAI, con specifico riferimento ai non pochi casi in cui la misura può essere concessa in un Paese solo ed esclusivamente se la stessa misura può essere poi eseguita in un altro Paese, ossia nei casi – invero assolutamente preponderanti nella pratica giudiziaria – nei quali già dall'inizio la misura sia in astratto concepibile e sia in concreto concepita in vista del suo riconoscimento ed esecuzione all'estero (si pensi al caso del cittadino di uno Stato straniero residente nel Paese d'origine, che nello stesso Paese abbia saldi legami familiari, lavorativi e sociali, del tutto assenti, per contro, nel Paese di emissione della misura, sempre lato sensu intesa).
L'articolo 12 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione, mentre i precedenti articoli 8, 9, 14 e 15 disciplinano le conseguenze del trasferimento della sorveglianza sugli obblighi e sulle prescrizioni che caratterizzano la misura, prevedendo in estrema sintesi l'applicabilità della legislazione della Parte di esecuzione e la competenza della stessa Parte per l'adozione dei successivi provvedimenti, ivi compresi quelli conseguenti alla violazione degli obblighi o delle prescrizioni. L'articolo 19 prevede i limitati casi di cessazione della suddetta competenza, mentre l'articolo 18 stabilisce, derogando alla disposizione dell'articolo 14 sulla legislazione applicabile, che il potere di amnistia e grazia spetta a entrambi gli Stati, mentre la sola Parte di emissione può decidere sulle domande di revisione della condanna su cui si fonda la sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena cui sono correlati gli obblighi e le prescrizioni la cui esecuzione deve essere sorvegliata.
Altra disposizione di grande importanza è quella dell'articolo 10, che attribuisce alle competenti autorità giudiziarie delle Parti rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione, al fine di favorire quanto più possibile il trasferimento del condannato nell'altro Paese.
Il quadro della procedura di trasferimento della misura è completato dagli articoli 13, 16, 17 e 20, che rispettivamente prevedono: il termine per l'adozione della decisione sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione della misura; gli obblighi di informazione correlati alle ulteriori decisioni di competenza della Parte di esecuzione; i più generali obblighi di informazione gravanti sulla stessa Parte di esecuzione; un'ampia e generica facoltà di reciproca consultazione tra le competenti autorità giudiziarie delle Parti, se del caso con l'ausilio delle rispettive Autorità centrali.
L'articolo 21 disciplina le spese, che spettano alla Parte di esecuzione. L'articolo 22, invece, è dedicato al trattamento dei dati personali, la cui disciplina è il frutto delle indicazioni al riguardo ricevute dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che la controparte ha nella sostanza integralmente accettato. Seguono le clausole d'uso in punto di salvaguardia della partecipazione dell'Italia all'Unione europea (articolo 23) e di risoluzione delle controversie (articolo 24). Il testo si conclude con le disposizioni che regolano l'entrata in vigore, l'applicazione nel tempo e la cessazione dell'accordo (articoli 25 e 26, che in sintesi stabiliscono la regola del tempus regit actum, riferendola, però, alla richiesta di assistenza giudiziaria e non, invece, all'emissione della misura del cui riconoscimento ed esecuzione si tratta).

2. Il disegno di legge.

Il presente disegno di legge si compone di 5 articoli.
L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica.
L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.
L'articolo 3 verte sull'individuazione delle norme applicabili in vista dell'attuazione dell'Accordo.
Il comma 1, nel rispetto del principio di prevalenza della fonte internazionale, rinvia – nei limiti della compatibilità – alle disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.
A tale previsione generale apporta una circoscritta deroga il comma 2, il quale individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo.
Il comma 3 stabilisce, infine, che nei casi di trasmissione o di ricezione in via diretta delle richieste di assistenza le competenti autorità giudiziarie nazionali provvedono alla trasmissione di copia delle stesse al Ministero della giustizia. La disposizione dà attuazione, integrandone i contenuti, alla previsione già contenuta nell'articolo 7, paragrafo 5, dell'Accordo, con la finalità di agevolare i compiti di assistenza amministrativa e di rilevazione statistica svolti dall'Autorità centrale.
L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 regola l'entrata in vigore.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, di seguito denominato «Accordo», fatto a San Marino il 31 marzo 2022.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Norme applicabili)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.
2. Nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti è il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.
3. Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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