PDL 897

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 897

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZUCCONI, CARAMANNA

Delega al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica, nonché disposizioni per favorire la ristrutturazione dei laboratori didattici degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera

Presentata il 20 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Nella legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), è stata prevista, al comma 603, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del turismo di un Fondo destinato a favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le finalità a cui sono destinate le risorse del Fondo, ai sensi del comma 604, sono individuate nella riqualificazione del personale già occupato nel settore e nella formazione di nuove figure professionali, attraverso percorsi formativi e scuole d'eccellenza, nonché corsi di alta formazione e specializzazione, nell'ottica di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della cultura e tradizione italiana. Ulteriori obiettivi del Fondo sono il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo, il finanziamento di iniziative a sostegno dell'inserimento nel mercato del lavoro e di iniziative per ampliare i bacini di offerta di lavoro.
Attualmente non è prevista una scuola nazionale di alta formazione in Italia per il turismo. La presente proposta di legge è dunque finalizzata a creare una Scuola di alta formazione nazionale per il turismo, utilizzando allo scopo il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo previsto dal comma 604 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023.
In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati ad istituire la Scuola nazionale di alta formazione turistica, nei quali sia individuata la sede, la finalità didattica, i requisiti per accedervi e i tipi di percorsi formativi.
L'articolo 2 prevede l'erogazione di finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 603 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica, di seguito denominata «Scuola», sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinare la sede, le strutture e la dotazione nonché le qualifiche del personale docente, amministrativo e tecnico e le relative procedure di assunzione, nel limite di spesa di cui al comma 4, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento interno;

b) prevedere che la finalità didattica della Scuola sia quella di formare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vinicoli della tradizione e della cultura italiane;

c) consentire l'accesso alla Scuola a persone in possesso di diploma di laurea o diploma in materie attinenti al settore turistico, nonché a imprenditori e a manager con almeno tre anni di esperienza a livello direttivo presso imprese del settore turistico, della ristorazione e dell'enologia, anche prevedendo procedure di valutazione di tipo concorsuale;

d) prevedere che i percorsi formativi si articolino nei seguenti corsi:

1) corsi di alta formazione e specializzazione in scienze internazionali dell'ospitalità, dell'amministrazione, del marketing alberghiero, dell'organizzazione e della sicurezza della struttura alberghiero-ricettiva con particolare riguardo ai settori dei servizi di ricevimento (front office), della ristorazione (food and beverage), dei servizi di pulizia (house-keeping), commerciale e delle vendite (sales e marketing), della gestione degli eventi (event management) e della gestione delle risorse umane;

2) corsi di formazione e alta specializzazione nei settori della cucina, della ristorazione e dell'enologia nazionali;

e) prevedere che una parte integrante dei percorsi formativi sia costituita da un periodo di tirocinio (stage) presso imprese operanti nel settore turistico, della ristorazione o dei servizi connessi al turismo;

f) prevedere il rilascio di un attestato di master a seguito del superamento con esito positivo di un esame teorico e pratico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, il termine è prorogato di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 2.
(Finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera)

1. Al fine di migliorare l'offerta formativa degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, i medesimi istituti possono accedere a finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dei laboratori didattici nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo, di cui al comma 603 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

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