PDL 89

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 89

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAGI

Disposizioni in materia di introduzione di codici identificativi per il personale delle Forze di polizia impegnato in servizio di ordine pubblico

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – Le Forze di polizia sono attori chiave ai fini della protezione dei diritti: ricevono le denunce, contribuiscono alle indagini e garantiscono il corretto svolgimento delle manifestazioni pubbliche, tutelando partecipanti e no da violenze e minacce. Affinché questo ruolo sia riconosciuto nella sua importanza e svolto nella piena fiducia di tutti, sono essenziali il rispetto dei diritti umani, la prevenzione delle violazioni, il riconoscimento delle eventuali responsabilità e una complessiva trasparenza, in linea con gli standard internazionali in materia.
Dopo più di vent'anni dai gravi fatti avvenuti in occasione del G8 di Genova nel luglio 2001, benché gli abusi e le violenze compiuti siano stati accertati in sede di giudizio, molti fra gli agenti coinvolti in quegli eventi sono rimasti impuniti, in parte per effetto della prescrizione e in parte proprio perché non fu possibile risalire all'identità di tutti gli agenti presenti.
È dunque ormai non procrastinabile la previsione di misure che consentano l'identificazione degli agenti impegnati in operazioni di ordine pubblico, anche perché episodi di uso ingiustificato della forza, come accaduto in passato, possono innescare pericolose generalizzazioni, specie se si riscontrano difficoltà rispetto all'accertamento delle responsabilità e delle relative sanzioni. L'introduzione dei codici identificativi sarebbe uno strumento non solo di garanzia per il cittadino, ma anche e soprattutto di maggiore tutela per tutti gli agenti che svolgono il proprio lavoro in maniera corretta. L'approvazione di disposizioni in materia permetterebbe inoltre di dare seguito, come già avvenuto in diversi Stati membri dell'Unione europea, alla richiesta contenuta nella risoluzione 2011/2069(INI) del Parlamento europeo, del 12 dicembre 2012, sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011) che, tra le altre cose, esortava gli Stati membri «a garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo».
Per questo la presente proposta di legge intende introdurre una normativa, in linea con gli standard internazionali, che preveda l'utilizzo di codici alfanumerici identificativi ben visibili sulle uniformi degli agenti impegnati in attività di ordine pubblico, finalizzati a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio.
2. Il casco di protezione e le uniformi indossati dal personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico riportano sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sul corpetto protettivo, un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa.
3. Per gli agenti esonerati dall'obbligo di indossare l'uniforme, il codice identificativo alfanumerico individuale deve essere apposto sui dispositivi di riconoscimento utilizzati dai medesimi agenti.
4. Le amministrazioni di appartenenza disciplinano le modalità di assegnazione dei codici identificativi alfanumerici individuali in modo da garantirne la casualità e la rotazione, nonché le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni dei medesimi codici.
5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

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