PDL 799

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 799

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CAPARVI, BARABOTTI, CANDIANI, CAVANDOLI, FURGIUELE

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica

Presentata il 23 gennaio 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende promuovere e sostenere le manifestazioni di rappresentazione e rievocazione storica, un patrimonio culturale, storico e identitario di cui è intessuto l'intero territorio nazionale. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di offrire un punto di riferimento e di promozione a livello nazionale per le rievocazioni storiche e di prevedere un particolare riconoscimento per le iniziative e i progetti di qualità mediante il rilascio del logo «Rievocazione storia italiana». Tale logo è concesso a seguito della verifica di determinate caratteristiche delle manifestazioni e dei soggetti che le realizzano – enti territoriali, associazioni, istituzioni culturali, altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro – e al suo rilascio può seguire l'attribuzione di contributi destinati a sostenere le spese per le rievocazioni storiche e quelle delle associazioni e degli altri enti per la loro attività.
Sono pienamente riconosciute e fatte salve le competenze delle regioni, molte delle quali hanno già regolamentato la materia e previsto proprie misure di promozione e sostegno. Con la presente proposta di legge si intende offrire ulteriori misure di promozione e sostegno a livello nazionale, che si aggiungono così a quelle previste a livello regionale.
L'articolo 1 della proposta di legge detta i princìpi generali, sancendo il riconoscimento delle manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, storico, artistico, sociale, di tradizione e di memoria, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione. Tali manifestazioni costituiscono un fattore di sviluppo della cultura e un elemento di coesione e di identità nazionale nonché uno strumento di diffusione della conoscenza della storia, della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo. Esse sono anche un ambito importante dell'attività imprenditoriale, culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale, nonché un elemento di integrazione e contrasto del disagio sociale.
L'articolo 2 reca le definizioni, specificando in particolare le caratteristiche delle manifestazioni di rievocazione storica, tra cui che siano incentrate sulla rievocazione di rilevanti avvenimenti storici, che siano caratterizzate dalle pratiche performative indicate – come, per esempio, l'uso di abiti storici, palii e giochi storici – e siano realizzati da enti pubblici territoriali, da istituzioni culturali, da associazioni di rievocazione storica o da altri soggetti, pubblici o privati, senza fini di lucro e aventi come fine statutario la conservazione, la promozione e la valorizzazione della memoria storica di un territorio.
L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'albo nazionale degli enti di rievocazione storica e l'elenco nazionale di rievocazione storica. L'attuazione dell'articolo è demandata a un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Con l'articolo 4 è istituito, presso il Ministero della cultura, il Comitato scientifico, composto di quindici membri, con funzioni consultive e di promozione di studi e ricerche nonché di offerte formative. Il Comitato esprime parere anche sulla concessione di contributi ai progetti di rievocazione storica e di contributi destinati alle associazioni e ad altri soggetti per la loro attività e per la realizzazione di pubblicazioni e convegni in materia. Tali contributi sono concessi ai sensi dell'articolo 5 a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
L'articolo 6 prevede la promozione di iniziative didattiche nelle scuole, mentre l'articolo 7 prevede deroghe alla normativa sul porto e sull'uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali)

1. La Repubblica riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, storico, artistico, sociale, di tradizione e di memoria, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 costituiscono un fattore di sviluppo della cultura, un elemento di coesione e di identità nazionale, uno strumento di diffusione della conoscenza della storia, della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, un ambito di sviluppo dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale, nonché un elemento di integrazione e contrasto del disagio sociale.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, sono manifestazioni di rievocazione storica le attività che presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono incentrate sulla rievocazione di rilevanti avvenimenti storici, le cui origini siano comprovate da fonti documentali, sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi o contesti di vita, sulla riproposizione di usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale in relazione a un determinato territorio;

b) sono caratterizzate da pratiche performative, come l'uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l'organizzazione di eventi, palii, feste, giostre, tornei, gare, giochi storici e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità;

c) sono realizzate da enti pubblici territoriali, da istituzioni culturali, da associazioni di rievocazione storica o da altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro aventi come fine statutario la conservazione, la promozione e la valorizzazione della memoria storica di un territorio, nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, iscritti all'albo di cui comma 1 del medesimo articolo.

2. I fini statutari sono perseguiti attraverso la ricerca e la difesa della verità storica, mediante lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza.
3. I requisiti delle istituzioni culturali e delle associazioni di cui al comma 1, lettera c), le modalità di accesso e i criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 6 sono definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 3.
(Albo ed elenco nazionali)

1. Sono istituiti l'albo nazionale degli enti di rievocazione storica, di seguito denominato «albo», e l'elenco nazionale delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco».
2. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e fatte salve le misure di promozione, valorizzazione e sostegno adottate dagli enti territoriali, le associazioni di rievocazione storica e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), inseriti nell'albo, che realizzino manifestazioni di rievocazione storica inserite nell'elenco, possono concorrere al riparto del Fondo di cui all'articolo 5.
3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Comitato di cui all'articolo 4, sono definiti:

a) la tipologia delle associazioni di rievocazione storica e degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

b) i requisiti per l'iscrizione all'albo, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2;

c) le caratteristiche e i requisiti delle manifestazioni di rievocazione storica da inserire nell'elenco, che riporta l'indicazione dei luoghi in cui si svolgono e il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica nel territorio nazionale;

d) i criteri per l'individuazione dei siti di valore archeologico, museale, monumentale e dei beni culturali coinvolti nella realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica e per il loro utilizzo, nel rispetto della normativa vigente;

e) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento almeno annuale dell'albo e dell'elenco, prevedendo modalità semplificate per le associazioni iscritte in registri o elenchi regionali e per le manifestazioni di rievocazione storica comprese in calendari o elenchi regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di quaranta giorni dalla trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere.
5. L'albo e l'elenco sono pubblicati nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo; con le medesime modalità si provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno annuale, anche sulla base dei dati forniti dalle regioni. Il Ministero della cultura provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco, da realizzare anche in forma digitale in funzione della costituzione di una banca di dati unica nazionale.

Art. 4.
(Comitato scientifico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce con proprio decreto, sentito il Ministro del turismo, il Comitato scientifico della rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato, costituito presso il Ministero della cultura, è composto da quindici membri designati:

a) uno dal Ministro della cultura, con funzioni di presidente;

b) uno dal Ministro del turismo;

c) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) due dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

e) dieci dal Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, individuati tra professori universitari ordinari o associati di storia, archivistica, biblioteconomia, storia dell'arte, urbanistica, architettura, antropologia culturale o conservazione dei beni culturali.

3. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
4. Il Comitato ha sede presso il Ministero della cultura. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Il Comitato:

a) esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e delle manifestazioni di rievocazione storica previsti ai fini dell'inserimento nell'albo e nell'elenco, nonché sul riconoscimento del logo «Rievocazione storica italiana», rilasciato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, alle manifestazioni inserite nell'elenco;

b) esprime parere sulla concessione di contributi destinati ai progetti di rievocazione storica presentati dalle associazioni e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché destinati alle spese relative alla loro attività, alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica;

c) promuove studi e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, sul loro impatto sociale, educativo e culturale, nonché economico e turistico, anche attraverso l'organizzazione di convegni e la realizzazione di pubblicazioni;

d) promuove offerte formative, concernenti sia le conoscenze storiografiche, sia i saperi tecnici e artistici messi in atto dalle attività rievocative, a favore delle associazioni e dei diversi soggetti attivi nel campo della rievocazione storica;

e) promuove il confronto e il dialogo con le realtà della rievocazione storica presenti nelle diverse regioni italiane e in altri paesi dell'Unione europea;

f) esprime pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero della cultura per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore;

g) propone i criteri per l'assegnazione dei contributi a valere sul Fondo di cui all'articolo 5.

6. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative nel settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.

Art. 5.
(Fondo per la rievocazione storica)

1. I contributi di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), sono concessi a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura ai sensi del comma 627 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le modalità di accesso al Fondo e i criteri di riparto del medesimo sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
2. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il primo periodo è soppresso.

Art. 6.
(Iniziative didattiche nelle scuole)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti, secondo i princìpi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.
2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità richiamate al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.

Art. 7.
(Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica)

1. Al settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. In tali casi è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti».

torna su