PDL 789

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 789

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BAGNAI, CANDIANI, ANDREUZZA, BOF, CARRÀ, CAVANDOLI, COIN, FURGIUELE, NISINI, PRETTO, ZINZI, ZOFFILI

Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, concernente il delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento o uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, in materia di arresto facoltativo in flagranza

Presentata il 19 gennaio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Alla luce dei recenti episodi messi in atto dai membri del collettivo internazionale per l'ambiente «Just Stop Oil», i quali, con le loro esibizioni di protesta contro inquinamento e cambiamento climatico, hanno imbrattato diverse opere d'arte, risulta necessario un intervento normativo per evitare che tali azioni contro il patrimonio artistico si ripetano e causino danni ben più gravi ai beni culturali nazionali.
Le proteste che gli attivisti hanno posto in essere nei musei più importanti del mondo sono invero da considerarsi molto pericolose e da non sottovalutare, avendo compromesso o, in ogni caso, rischiato seriamente di compromettere l'integrità di alcune tra le maggiori opere d'arte esistenti.
Gli ultimi episodi di manifestazione hanno, infatti, causato il danneggiamento di una delle più importanti e preziose opere custodite presso la National Gallery di Londra, il dipinto «The Hay Wain» del pittore John Constable, sul cui vetro i manifestanti hanno attaccato una copia rivisitata dell'opera, incollando le loro mani alla cornice. Gli stessi atti sono stati riprodotti successivamente in Italia ai danni del dipinto «La Primavera» di Sandro Botticelli, situata nella Galleria degli Uffizi, dove gli attivisti si sono incollati ai vetri protettivi, e delle balaustre della Cappella degli Scrovegni con il serio rischio di danneggiare le opere artistiche.
La conservazione del patrimonio artistico nazionale è fondamentale, in quanto esso rappresenta ciò che la storia ci ha tramandato, oltre che la nostra più grande ricchezza. Simili atti di vandalismo non possono essere ignorati né tanto meno tollerati.
Alla luce di ciò, si rende necessaria l'introduzione di una nuova fattispecie di reato nel codice penale, specificatamente nel titolo VIII-bis del libro secondo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, nonché l'inserimento del reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici tra quelli previsti per l'arresto facoltativo in flagranza.
La presente proposta di legge mira pertanto, in primo luogo, a introdurre un regime sanzionatorio per le condotte di coloro i quali imbrattino i siti ovvero le strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico. La nuova fattispecie delittuosa, inserita al terzo comma dell'articolo 518-duodecies del codice penale, sanziona dunque le condotte di chiunque, recandosi nei luoghi della cultura per dimostrazioni propagandistiche e di protesta quali sono state quelle sopra richiamate di «Just Stop Oil», ponga in essere atti che rischino seriamente di danneggiare o ledere l'integrità di beni culturali esposti al pubblico, vandalizzando i siti di esposizione, protezione e conservazione dell'opera, affiancandosi alle pene già previste per chi realizzi un effettivo danno al bene culturale. Si intende, in tal modo, rispondere a una precisa scelta di politica criminale: rafforzare ulteriormente la tutela, anticipando la soglia di punibilità, del bene giuridico protetto dalla norma, ossia la conservazione del nostro inestimabile patrimonio culturale.
In secondo luogo, si vuole iscrivere il delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici di cui all'articolo 518-duodecies del codice penale tra le ipotesi di cui all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, ovverosia tra i reati punibili con l'arresto facoltativo in flagranza; gli agenti di polizia avranno la facoltà di arrestare chiunque venga colto in flagranza di danneggiamento e deterioramento di un bene di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico.
L'introduzione della nuova figura di delitto e la modifica dell'elenco dei reati rientranti tra quelli per cui sia possibile procedere con l'arresto in flagranza costituiscono la più efficace risposta all'esigenza di prevenire il reiterarsi di nuovi atti di vandalismo nei confronti del patrimonio artistico culturale italiano.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 518-duodecies del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 1.500 chiunque imbratta i siti ovvero le teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico».

Art. 2.

1. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«h-bis) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici previsti dall'articolo 518-duodecies del codice penale».

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