PDL 785-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 785-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 18 gennaio 2023 (v. stampato Senato n. 391)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

e dal ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

e con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 gennaio 2023

(Relatore: SQUERI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 25 gennaio 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire favorevolmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 785.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 785 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 4 articoli per un totale di 12 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 5 articoli, per un totale di 14 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di prevedere misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 14 commi, 1 richiede l'adozione di un provvedimento ministeriale attuativo; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 5 dell'articolo 1 prevede che l'amministrazione temporanea dell'impresa che gestisce impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi sia disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e che con il medesimo decreto sia nominato un commissario, che può avvalersi anche di società a controllo pubblico o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza; il successivo comma 6 prevede che in caso di grave e imminente pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione all'amministrazione temporanea e la nomina del commissario possono essere disposte con decreto del Ministro delle imprese anche in assenza dell'istanza; le due disposizioni derogano, peraltro in maniera solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e reca la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 in quanto recante «disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato»;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, commi 5 e 6.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 785, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici;

rilevato che:

il decreto-legge è volto a garantire la continuità delle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel contesto della crisi energetica e del conflitto tra la Russia e l'Ucraina;

in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge impone alle imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva, disciplinando misure di sostegno e tutela quando le stesse imprese manifestino rischi di continuità produttiva, potendo giungere fino alla previsione, d'ufficio, di una amministrazione temporanea affidata a un commissario;

l'articolo 2 prevede forme di sostegno economico per le imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali (cosiddetto «golden power») riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012, consentendo l'accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, nonché alle risorse gestite dalla Cassa depositi e prestiti;

l'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) l'individuazione degli standard tecnici dei cavi in fibra ottica, tali da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di connettività elevate;

ritenuto che:

per quanto riguarda le motivazioni della necessità e dell'urgenza:

esse sono rinvenibili nell'esigenza di garantire la continuità delle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel contesto della crisi energetica e del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, che ha determinato l'adozione da parte dell'Unione europea di sanzioni capaci di incidere sull'operatività di alcune imprese del settore energetico con sede in Italia;

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, della tutela della concorrenza (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e)), della disciplina dei mercati finanziari (articolo 117, secondo comma, lettera e)) e dei rapporti internazionali dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera a));

il settore preso in considerazione attiene alla materia di competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla quale la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l'attribuzione di maggiori poteri amministrativi agli organi statali, data la loro capacità di valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia;

per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali:

il decreto-legge prevede interventi a sostegno delle imprese nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo e nel rispetto dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la possibilità di disporre l'amministrazione temporanea d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e i profili connessi all'esercizio dei poteri speciali, interessati dall'articolo 2, incidono sui limiti alla libertà di iniziativa economica posti dall'articolo 41 della Costituzione quali la sicurezza e l'utilità sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 1 riguarda le imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, cui è demandato il compito di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva;

i commi 3 e 4 del medesimo articolo 1 dispongono che le suddette imprese debbano, a determinate condizioni chiedere la procedura di amministrazione temporanea che comporta la nomina di un commissario – da parte dei ministeri competenti – e la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, disposizione che regola in via ordinaria la revoca degli amministratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. C. 785 Governo, approvato dal Senato;

valutate positivamente le misure di cui all'articolo 1, volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva delle imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, in considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica;

considerato altresì che l'articolo 2 introduce interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali del Governo in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica anche nei settori dell'energia e dei trasporti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici (C. 785, approvato dal Senato);

considerato che l'articolo 2 introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 (cosiddetto «golden power») nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

rilevato che l'articolo 2-bis introduce misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni, attribuendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di individuare gli standard tecnici per i cavi in fibra ottica cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di connettività elevate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 785, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici;

preso atto che l'articolo 1 impone alle imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva;

osservato, per quanto di più stretto interesse della Commissione, che l'articolo 2 introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 («golden power») nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

rilevato, più in particolare, che il comma 1 di tale articolo 2 prevede che, successivamente all'esercizio dei poteri speciali, il Ministro delle imprese e del made in Italy valuti, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 34 del 2020;

preso atto che il comma 2 di tale articolo 2 prevede che il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sempre su istanza dell'impresa notificante, possa, altresì, chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio»), che sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano;

rilevato infine che il comma 3 di tale articolo 2 stabilisce che, nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali, l'impresa è ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione;

ritenuto dunque che il provvedimento in esame introduce una serie di norme fondamentali per proteggere gli interessi nazionali in tema di energia, di telecomunicazioni e di livelli occupazionali,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 785, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici;

considerato che il 5 dicembre 2022 è entrato in vigore il divieto di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio e altri prodotti petroliferi dalla Federazione russa nell'Unione europea, previsto dal sesto pacchetto di sanzioni adottato dal Consiglio dell'Unione europea nel giugno del 2022, in conseguenza della protratta aggressione contro l'Ucraina;

rilevato che con tale divieto è forte il rischio che le imprese operanti nel settore strategico della raffinazione di idrocarburi nel territorio nazionale non riescano più ad assicurare la continuità produttiva necessaria al Paese, con conseguente pregiudizio per la sicurezza energetica nazionale;

considerato altresì che con comunicazione del 24 marzo 2022, la Commissione europea ha adottato il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, successivamente integrato e prorogato, che prevede dei regimi di sostegno ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto destinati a porre rimedio a gravi turbamenti dell'economia degli Stati membri;

evidenziato che l'articolo 1 impone alle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale;

richiamata la disposizione di cui all'articolo 2, che introduce, per il Ministero delle imprese e del made in Italy, la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 («golden power») nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea,

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PARERE FAVOREVOLE

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